Incarto n.
60.2010.262

 

Lugano

27 settembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 23.7/16.8.2010 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso ad atti relativi ad interventi della polizia presso l’abitazione familiare;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Comando della polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha spedita per evasione a questa Camera con scritto 13/16.8.2010;

 

ritenuto che PI 2 non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di discussioni familiari, la polizia è intervenuta in alcune occasioni presso il domicilio dell’istante. In un’occasione il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere in data 20.8.2009 (NLP __________).

 

                                   2.   Con la presente richiesta IS 1 chiede di ricevere copia dei rapporti stilati dalla polizia in occasione degli interventi, e ciò con riferimento alle eventuali procedure presso la CTR di __________ e la Pretura.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, occorre considerare che gli interventi della polizia e il richiamo dei relativi rapporti avvengono nel contesto di rapporti familiari difficili. La richiesta è fatta con riferimento in particolare a una valutazione ambientale e genitoriale.

                                         In simile situazione, occorre ponderare gli interessi, e più in generale evitare che gli interventi della polizia e della magistratura possano essere eventualmente strumentalizzati. Per questa ragione, nel presente caso si giustifica di inviare all’istante unicamente copia della decisione di non luogo a procedere (che dice di non aver mai ricevuto): altri (pochi) documenti potranno se del caso essere direttamente richiesti dalle autorità che interverranno (siano esse la CTR, siano esse la Pretura).

 

 

                                   5.   L’istanza è parzialmente accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria