Incarto n.
60.2010.265

 

Lugano

27 settembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12.7/18.8.2010 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad una persona che ha beneficiato di prestazioni assistenziali;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto 17/18.8.2010;

 

richiamate le osservazioni tardive di PI 1 inviate con lettera manoscritta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 17.5.2010 (DA __________ cresciuto in giudicato.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, l’Ufficio richiedente domanda di poter esaminare gli atti del procedimento penale, onde verificare se PI 1 ha ricevuto degli introiti nel periodo in cui ha percepito le prestazioni sociali. Il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 1, con osservazioni tardive, ha ritenuto di essersi comportata correttamente.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere utili all’Ufficio istante per accertare l’effettiva situazione finanziaria di PI 1.

 

 

                                   5.   L'istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà esaminare gli atti dell’incarto penale presso la segreteria di questa Camera, previo contatto per fissare una data.

 

 

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria