Incarto n.
60.2010.266

 

Lugano

6 settembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19.7/18.8.2010 presentata dal

 

 

 

, IS 1

 

 

 

tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 17/18.8.2010;

 

ritenuto che, a completazione della richiesta, in data 19.8.2010 il Dipartimento istante ha inviato il formulario di consenso sottoscritto dalla persone controllata;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A carico di PI 1, il Ministero pubblico ha emanato tre decreti d’accusa: il DA __________ del 23.2.2004, il DA __________ del 26.7.2004 e il DA __________ del 27.3.2006, tutti cresciuti in giudicato.

 

 

2.Con la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere eventuali procedimenti pendenti o conclusi.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

 

 

5.L’istanza è accolta. Copia dei tre decreti d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.

 

 

6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria