Incarto n.
60.2010.26

 

Lugano

30 luglio 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 26/27.1.2010 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.12.2009 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

 

richiamati gli scritti 3/4.2.2010 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico – e 12.2.2010 del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 24.4.2009 / 5.6.2009 __________, amministratore unico di __________, __________, ha denunciato __________, __________ e IS 1 – questi ultimi dipendenti della predetta società quali ingegnere civile rispettivamente segretaria/contabile – per titolo di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti;

 

 

                                         che con decisione 4.12.2009 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale in difetto di seri indizi di colpevolezza (NLP __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'862.90, oltre interessi, per spese legali (che ha dichiarato non essere coperte da assicurazioni o da terzi);

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

 

 

                                         che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);

 

 

                                         che nei confronti dell’istante non è quindi stata promossa l’accusa;

 

 

                                         che, nell’ambito delle informazioni preliminari, il 22.6.2009 il procuratore pubblico ha ordinato la comparizione forzata di IS 1 per essere interrogata in qualità di denunciata (AI 24), audizione svoltasi il giorno successivo per una durata di oltre quattro ore (AI 28);

 

 

                                         che ha inoltre disposto la perquisizione della di lei abitazione e di ogni altro vano e spazio a sua disposizione ed il sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo [“In particolare, tutta la documentazione sia su supporto cartaceo (corrispondenza, ordini di pagamento o altro) che su supporto informatico (computers, CD, penne USB, floppy discs) riconducibile alla __________, nonché la documentazione bancaria di relazioni riconducibili alla denunciata (estratti conto o altro) ed ogni altro documento sia su supporto cartaceo che informatico utile all’inchiesta” (AI 23)], ordine concretizzatosi con il sequestro di, segnatamente, un computer portatile, due telefoni e mappette con varia documentazione (AI 31);

 

 

                                         che con scritto 9/10.7.2009 il suo legale ha inviato al magistrato inquirente gli atti inerenti il suo conto presso __________ (AI 44);

 

 

                                         che, infine, l’istante è stata interrogata il 22.9.2009 a confronto con __________, che l’aveva sostituita presso __________ dopo le dimissioni inoltrate nel corso del mese di marzo 2009, audizione della durata di oltre tre ore (AI 66);

 

 

                                         che i predetti atti hanno senz’altro colpito in misura importante i di lei interessi, con notevoli ripercussioni sulla sua situazione personale;

 

 

                                         che IS 1 va dunque ritenuta accusata a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa giusta l’art. 188 CPP;

 

 

                                         che, di principio, ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

 

 

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

                                         che, come si evince dal verbale di interrogatorio 23.6.2009, IS 1 è stata sentita “(…) in qualità di denunciata per le ipotesi di reato di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti, riciclaggio, ricettazione e ogni altro reato che dovesse emergere” (p. 1, AI 28), reati ipotizzati come commessi quale segretaria/contabile di __________;

 

 

                                         che detti reati – contro il patrimonio (art. 138, 146, 160 CP), inerenti la falsità in atti (art. 251 CP) e contro l’amministrazione della giustizia (art. 305bis CP), punibili con pene detentive anche fino a cinque anni – erano di non semplice comprensione giuridica;

 

 

                                         che le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

 

 

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

 

 

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 4'862.90 [di cui CHF 4'516.70 di onorario (18 ore e 4 min a CHF 250.--/ora) e CHF 346.20 di spese (doc. B/C)], oltre interessi;

 

                                         che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;

 

 

                                         che il dispendio orario appare adeguato al caso ad eccezione di quello inerente la prestazione “ricezione decreto non luogo e leggo” di data 11.12.2009 (60 min) [già esposta il 9.12.2009 – 15 min – come “ricezione decreto di non luogo a procedere” (doc. C)], operazione che non viene quindi riconosciuta, e di quello inerente la redazione dell’istanza di indennità (90 min), di tre pagine, senza problematiche particolari, che viene ammesso in 45 min;

 

 

                                         che le spese sono approvate come esposte;

 

 

                                         che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 4'761.65, di cui CHF 4'079.15 di onorario (16 ore e 19 min a CHF 250.--/ora) [979 min], CHF 346.20 di spese e CHF 336.30 di IVA (anche se non esplicitamente richiesta);

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 26.1.2010 della presente istanza;

 

 

                                         che le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota professionale;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 50.--.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 4.12.2009 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'761.65, oltre interessi del 5% dal 26.1.2010.

 

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 50.--.

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

                                          per conoscenza:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria