Incarto n.
60.2010.281

 

Lugano

16 settembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 30/31.8.2010 presentato da

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19.8.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin in materia di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria (inc. __________);

 

 

richiamato lo scritto 1/2.9.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin, che si rimette al giudizio di questa Camera;

 

richiamate le osservazioni 2/3.9.2010 del sostituto procuratore pubblico Cristina Maggini, che postula la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

che nell’ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di ingiuria (decreto d’accusa 8.7.2010, DA __________), con istanza 19.7.2010 RI 1 ha postulato la nomina di un difensore d’ufficio e la concessione del gratuito patrocinio (scritto 19.7.2010, AI 1, inc. GIAR __________);

 

 

che con decisione 19.8.2010 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la richiesta, ritenuto in particolare che nel caso in esame non sarebbero adempiute le condizioni per la nomina di un difensore d’ufficio (e per gli stessi motivi neppure quelle per la concessione del gratuito patrocinio), essendo in presenza di un “Bagatelldelikt” che non presenterebbe difficoltà giuridiche e fattuali particolari (cfr. decisione GIAR 19.8.2010, inc. GIAR __________);

 

 

che con il presente e tempestivo gravame, RI 1 impugna la decisione sopraindicata sostenendo di aver sì pronunciato le parole “straniero di merda” e “vaffanculo bis” nei confronti del querelante, ma di non averlo mai apostrofato con “negro di merda”: da ciò la necessità di un difensore d’ufficio;

 

 

che la competenza di questa Camera a decidere in merito al ricorso 22/23.1.2008 si fonda sull’art. 35 della Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria (Lag);

 

 

che il patrocinio d’ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore quando, davanti alle autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri (art. 2 cpv. 1 Lag);

 

 

che pertanto la nomina di un patrocinatore d’ufficio presuppone che il richiedente non sia in grado di difendersi da sé e che il caso non sia di poca importanza (cfr. messaggio n. 5123 del 22.5.2001 e rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 2);

 

 

che in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) (cfr. art. 22 ss. Lag);

 

 

che nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 491 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

che nella fattispecie in esame, con decreto 8.7.2010 il sostituto procuratore pubblico Cristina Maggini ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale RI 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di CHF 500.--, corrispondente a 10 aliquote da CHF 50.-- ciascuna, ed alla multa di CHF 100.--, siccome ritenuta colpevole di ingiuria “(…) per avere , a __________, il 17 ottobre 2009, offeso l’onore di __________ tacciandolo di ‘straniero di merda’, ‘negro di merda’ e dicendogli, in due occasioni ‘vaffanculo’ (…)” (decreto d’accusa 8.7.2010, DA __________);

 

 

che contro suddetto decreto la ricorrente (ed anche il querelante/denunciante), con scritto 19/20.7.2010, ha inoltrato formale opposizione (scritto 19/20.7.2010, inc. DA __________);

 

 

che da un’attenta lettura dell’incarto non appare che gli interessi di RI 1 siano colpiti in misura importante e non sembra nemmeno che la fattispecie, alla base del decreto d’accusa, presenti problemi di fatto o imponga approfondimenti specifici dal profilo giuridico, come rettamente rilevato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata;

 

 

che ciò posto e considerato inoltre che il sostituto procuratore pubblico ha già comunicato di voler rinunciare a partecipare al dibattimento (scritto 23.7.2010, AI 6, inc. GIAR __________), si deve concludere che la ricorrente appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al decreto d’accusa, segnatamente di fornire le spiegazioni in relazione ai fatti accaduti (cfr. verbale di interrogatorio 14.1.2010 allegato al rapporto di polizia giudiziaria 18.1.2010, AI 4, inc. DA __________), e di contestare la condanna del sostituto procuratore pubblico, anche senza l’ausilio di un patrocinatore, non essendo impedita in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi;

 

 

che pertanto, per tutti i motivi sopraindicati, non si impone la designazione di un difensore d’ufficio (e quindi neppure la concessione del gratuito patrocinio), non essendo gli interessi della ricorrente colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza di un avvocato;

 

 

che ciò nonostante RI 1 può, se lo desidera, avvalersi del patrocinio di un difensore di fiducia;

                                        

 

che il ricorso va pertanto respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria