Incarto n.
60.2010.29

 

Lugano

7 ottobre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28/29.1.2010 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto d’abbandono 29.1.2009 emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker (ABB __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamati gli scritti 10/11.2.2010 della Divisione della giustizia, che ha contestato l’entità delle spese legali, e 11.3.2010 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che ha domandato di ridurre l’indennità richiesta;

 

preso atto che, su domanda 13.9.2010 di questa Camera, il 15/17.9.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e/o le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

che a seguito di una denuncia è stato aperto, all’inizio del 2002, un procedimento penale nei confronti di __________, per titolo di amministrazione infedele e falsità in documenti, nell’ambito della sua attività presso alcune società;

 

 

che nei suoi confronti è stato pure avviato in __________ un procedimento penale per titolo di ripetuto riciclaggio, fatti per i quali è stato condannato mediante decisione delle competenti autorità __________

 

 

che il procedimento penale aperto in __________ si è concluso con la condanna di __________ “(…) alla pena di mesi 16 (…) di detenzione, a valere quale pena interamente aggiuntiva alla pena di anni 3 (…) e mesi 6 (…) di reclusione inflitta dalla Corte di Assise di Appello di __________ in data 23.2.2006, da dedursi il carcere preventivo sofferto (…)” (sentenza 7.10.2009 del Tribunale penale cantonale, inc. __________, doc. C);

 

 

che a seguito degli atti d’inchiesta esperiti nell’ambito del procedimento sopraindicato, sono state aperte indagini formali pure nei confronti di IS 1, moglie di __________, in particolare in relazione ad un’eventuale sua correità o complicità nell’attività di riciclaggio, segnatamente per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, falsità in documenti, riciclaggio e favoreggiamento (inc. MP __________);

 

 

che IS 1 è stata arrestata, su ordine dell’allora procuratore pubblico Claudia Solcà, il 9.7.2002 (cfr. verbale di interrogatorio 9.7.2002; rapporto d’arresto 9.7.2002, AI 133, inc. MP __________);

 

 

che l’arresto è stato confermato il giorno seguente dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 138, inc. MP __________);

 

 

che l’accusata è stata scarcerata il 6.8.2002 (AI 160, inc. MP __________);

 

 

che con decisione 29.1.2009 l’allora procuratore pubblico Monica Galliker ha decretato l’abbandono del procedimento per insufficienza di prove (ABB __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 83'603.45, di cui CHF 72'291.10, oltre interessi, per spese di patrocinio, CHF 3'012.35, oltre interessi, per danno materiale (spese di cura), CHF 5'800.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 2’500.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza stessa;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

 

 

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

 

 

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

 

 

                                         che IS 1 postula la rifusione degli oneri legali di CHF 47'841.10 inerenti il patrocinio dell’avv. __________ (doc. G), e di CHF 24'450.-- inerenti il patrocinio dell’avv. PR 1 (doc. H), il tutto oltre interessi;

 

 

                                         che essa afferma di essere stata “(…) all’inizio del procedimento penale (…) assistita dallo Studio legale dell’avv. __________, che ha condotto il mandato congiuntamente (…) [all’avv. PR 1], allora dipendente dello studio. Lo Studio dell’avv. __________ si è occupato dell’incarto (…) fino al 1.4.2008, data alla quale (…) [l’avv. PR 1] ha avviato un’attività indipendente, con l’apertura di un nuovo studio legale. Dal 1.4.2008 il procedimento penale, d’intesa con lo studio legale dell’avv. __________, è stato seguito dall’[avv. PR 1] (…)” (istanza 28/29.1.2010, p. 10);

 

 

                                         che il fatto che l’accusata abbia fatto capo a due legali è / era, di per sé, perfettamente legittimo: giusta gli art. 56 cpv. 1 CPP e 61 vCPP l’accusata può / poteva avvalersi dell’opera di più difensori;

 

 

                                         che questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate possano e debbano pure essere risarcite;

 

 

                                         che, di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

 

 

                                         che appare giustificato riconoscere oneri legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso [decisione 9.4.2010 di questa Camera in re S.P. (inc. 60.2005.1)];

 

 

                                         che la giurisprudenza in merito è restrittiva, come ritenuto da questa Camera e dal Tribunale federale [X., deferito davanti alla Corte delle assise criminali per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli e di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere a danno di una bimba di tre anni, aveva chiesto un’indennità per ingiusto procedimento in seguito alla sua assoluzione da ogni imputazione. Nel corso del procedimento penale, durante il quale era stato in detenzione preventiva fino al dibattimento, era stato assistito da due legali, la cui nota professionale ammontava a CHF 69'577.20. Questa Camera – nel riconoscere solo parzialmente la pretesa – aveva evidenziato, tra l’altro, che la causa – anche se complessa – poteva essere seguita e gestita da un solo legale: non si poteva infatti ritenere che essa vertesse su più problematiche nettamente distinte tra loro, per trattare le quali fosse assolutamente necessario l’intervento di più legali. Non risultava inoltre, dalle tavole processuali, che i due patrocinatori avessero ricoperto ruoli tra loro del tutto distinti e complementari. Ha quindi reputato che, per la tassazione della nota di onorario, si dovesse tenere conto dell’operato di un solo legale (decisione 24.9.2002 in re X., inc. CRP 60.2001.208). Il Tribunale federale ha confermato la sentenza non ritenendo arbitraria la conclusione di questa Camera (decisione 1P.571/2002 del 30.1.2003)];

 

 

                                         che inoltre gli onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale (colloqui con la cliente e colloqui con il precedente patrocinatore, per esempio) restano a carico della qui istante;

 

 

                                         che l’istante postula dapprima la rifusione della nota professionale dell’avv. __________ (dal 20.6.2002 al 31.12.2008) di CHF 47'841.10 [di cui CHF 46'160.-- di onorario (153 ore e 52 minuti a CHF 300.--/ora) e CHF 1’586.10 di spese], oltre interessi;

 

 

che la tariffa oraria esposta non appare conforme ai suesposti principi;

 

 

                                         che il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti e un impegno significativo da parte dei patrocinatori, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse mosse nei confronti della qui istante;

 

 

                                         che d’altra parte, essendosi concluso con un decreto d’abbandono, il procedimento non ha tuttavia richiesto la preparazione e la partecipazione a un dibattimento;

 

 

                                         che inoltre il procedimento principale ha interessato il marito dell’istante, patrocinato da un altro avvocato, mentre IS 1 era accusata di complicità o correità;

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

che pertanto il dispendio orario indicato appare sproporzionato alla fattispecie;

 

 

che, in considerazione di quanto già sopraindicato in merito al doppio patrocinio, vengono in particolare stralciate le prestazioni inerenti “sess. con cl. e __________ presso carceri Pret.” del 12.07.2002, “sess. presso Carceri __________ con avv. __________” e “sess. con avv. __________ e avv. __________” del 15.07.2002, “interr. cliente presso MP (segr. giud. __________)” del 19.07.2002, “interr. cliente presso MP segr. __________ con avv. __________” del 24.07.2002, “sess. fratello cliente, avv. __________ avv. __________ a __________” del 25.07.2002, “interr. cl. presso MP segr. giud. __________” del 30.07.2002, “sess. con avv. __________ e avv. __________” del 30.07.2002, “interr. presso MP S.G. avv. __________” del 31.07.2002, “interr. cliente MP PP Solcà com __________” del 06.08.2002, “sess. cl. avv. __________, avv. __________ fratello cl. __________ con __________” del 07.11.2002, “sess. cliente e fratello con __________” del 21.11.2002, “udienza interr. cl. confronto marito” del 21.11.2002 e “sessione con cliente e avv. __________ con __________” del 14.04.2004: tutte prestazioni fatturate in doppio per la presenza di due avvocati (avv. PR 1 e avv. __________) (cfr. doc. G);

 

 

che vengono inoltre stralciate le prestazioni effettuate prima del 09.07.2002 (data dell’arresto dell’istante) in quanto riferite, molto verosimilmente, al patrocinio del marito (“tel moglie cliente“ e “tel. da moglie cliente”) e le prestazioni effettuate dopo il 01.04.2008 in quanto già comprese nella nota d’onorario dell’avv. PR 1 (cfr. doc. H);

 

 

che vengono inoltre stralciate le prestazioni inerenti la “nota incarto” del 09.07.2002 (non meglio specificata), “formazione incarto” del 09.07.2002 (di competenza della cancelleria) e “preso atto busta per cliente” del 24.07.2002 (non meglio specificata);

 

 

che tutto ciò considerato viene quindi riconosciuto un onorario per le prestazioni dell’avv. __________ pari a 119 ore e 25 minuti a CHF 250.-- / ora (come da prassi di questa Camera), per complessivi CHF 29’854.20 di cui 610 minuti inerenti l’esame dell’incarto, 1'755 minuti inerenti le udienze (davanti al GIAR) e gli interrogatori (presso il ministero pubblico), 2’090 minuti inerenti i contatti con la cliente (telefonate, colloqui, scritti), 1'185 minuti inerenti i contatti (telefonici e scritti) con il ministero pubblico, con il GIAR, con l’ufficio del patronato e con le carceri pretoriali, 1'525 minuti inerenti i colloqui e gli scritti con i famigliari, con l’avv. __________, l’avv. __________, l’avv. __________, l’avv. __________, l’avv. __________, l’avv. __________, ecc.;

 

 

che le spese sono riconosciute in CHF 1’681.10, come indicate (doc. G);

 

 

                                         che l’istante postula inoltre la rifusione della nota professionale dell’avv. PR 1 (dal 1.4.2008 al 20.1.2010) di CHF 24'450.-- [di cui CHF 24’108.-- di onorario (circa 68 ore e 50 minuti a CHF 350.--/ora) e CHF 342.-- di spese], oltre interessi;

 

 

che la tariffa oraria esposta non appare conforme ai suesposti principi;

 

 

che in merito IS 1 afferma che l’avv. PR 1 si sarebbe occupata “(…) di tutta la fase relativa all’emissione del decreto di abbandono e dissequestro degli averi di spettanza di IS 1 e degli eredi di __________ bloccati dal Ministero pubblico (…)”: “(…) Si segnala altresì che l’importo complessivo dei valori bloccati dal ministero pubblico di Lugano, nell’ambito dell’inchiesta avviata anche a carico di IS 1 era di ben Euro 3'319'021.02. Anche di questo importo si è tenuto conto nell’esposizione dell’onorario relativo alle prestazioni svolte dalla scrivente legale nell’ambito del procedimento penale in oggetto, il tutto in conformità secondo quanto previsto dall’art. 8 TOA, applicato per analogia (…)” (istanza 28/29.1.2010, p. 11);

 

 

che tuttavia, benché il procedimento in esame abbia certamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti, il procedimento non presentava particolari difficoltà dal profilo giuridico;

 

 

che inoltre il dispendio orario indicato appare sproporzionato alla fattispecie, considerato come il decreto d’abbandono sia stato emanato il 29.1.2009 e che la maggior parte delle prestazioni siano posteriori a tale data e siano relative alla procedura di dissequestro dei beni di spettanza dell’istante;

 

 

che inoltre dall’inc. MP __________ (relativo a IS 1) e dall’inc. MP __________ (relativo a __________) non emergono particolari atti o scritti relativi alla procedura di dissequestro;

 

 

che vengono pertanto stralciate le prestazioni relative al periodo 11.12.2008 / 15.12.2008 indicate nel conteggio separato in quanto calcolate anche nella nota 20.1.2010 (cfr. doc. H);

 

 

che vengono inoltre stralciate le prestazioni riguardanti il doppio patrocinio, in particolare i contatti con il precedente patrocinatore avv. __________;

 

 

che vengono inoltre ridotte: le prestazioni inerenti “Esame incarto” (pari a 11 ore) in considerazione del fatto che l’avv. PR 1 già conosceva gli atti, e le prestazioni posteriori all’emanazione del decreto d’abbandono e relative al dissequestro di alcuni beni [il ruolo del patrocinatore dell’istante in questa fase del procedimento penale non emerge infatti in modo chiaro dagli atti e il dispendio orario fatturato (pari a 16 ore e 10 minuti) appare pertanto sproporzionato];

 

 

che tutto ciò considerato viene quindi riconosciuto un onorario per le prestazioni dell’avv. PR 1 pari a 48 ore e 35 minuti a CHF 250.-- / ora (come da prassi di questa Camera), per complessivi CHF 12’145.80 di cui 535 minuti per le telefonate e gli incontri con la cliente (come esposto fino al 30.1.2009), 890 minuti per le udienze e “sessioni” presso il Ministero pubblico (come esposto fino al 30.1.2009), 300 minuti per l’esame dell’incarto, 710 minuti per le telefonate / scritti / incontri con l’avv. __________, l’avv. __________, il procuratore pubblico / gli istituti bancari / (…) (come esposto fino al 30.1.2009), 480 minuti relativi alle prestazioni dal 3.2.2009 al 20.1.2010;

 

 

che a tale importo vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 342.--;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 28.1.2010 della presente istanza;

 

 

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

 

 

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’istante chiede la rifusione del danno materiale, oltre interessi, inerente i costi di cura da lei interamente assunti e resisi necessari a seguito della sua incarcerazione;

 

 

                                         che essa chiede „(…) il risarcimento dei costi delle sedute di consulenza psicologica sostenuti per le cure prestate dal dott. __________, per complessivi fr. 3'012.35, pari a Euro 1'989.00 (…). Tale importo si riferisce a n. 13 (…) sedute di consulenza avvenute tra giugno e dicembre 2009 (…)“ (istanza 28/29.1.2010, p. 14);

 

 

                                         che i dottori __________ e __________ hanno redatto „(…) una perizia psichiatrica e relazione relativa alla situazione di IS 1, che si allega (doc. I). Dalla perizia risulta che la vita della famiglia __________ è stata segnata da fatti accaduti nel 2002, data che funge da ‚spartiacque’ fra il prima e il dopo, che ha segnato la ‚svolta’ della sua vita e la vita. L’ingiusto avvio del procedimento penale a carico di IS 1 e la seguente ingiusta carcerazione hanno perturbato pesantemente la sua vita e la vita stessa della famiglia. (…). Una volta riottenuta la libertà, sia per motivi economici che per la forte pressione mediatica e per le insistenti voci dei conoscenti che circolavano sulla vicenda dei coniugi IS 1, l’istante con le sue due figlie hanno dovuto trasferirsi a __________, presso i genitori della madre. Per le figlie l’inserimento nella nuova realtà si è rilevato difficile e doloroso, ciò che ha gettato la madre IS 1 in un profondo sconforto. (…). Anche la vita dell’istante è profondamente e radicalmente cambiata, ella doveva lottare con problemi economici oltre che con le difficoltà della gestione famigliare quotidiana. (…) Scarcerato __________, l’istante si è trovata da sola ad affrontare anche la depressione di lui. Anche il legame matrimoniale si è deteriorato e ne ha gravemente risentito (…)“ (istanza 28/29.1.2010, p. 13 s.);

 

 

                                         che da quanto risulta dalla perizia la stessa „(…) scaturisce da una serie di colloqui clinici, e dalla somministrazione del test di Rorschach. Si fa, inoltre, presente che la Signora, assieme alla propria famiglia, ha iniziato, nei primi giorni di giugno di quest’anno, un percorso di terapia familiare con il Dott. __________ presso il Centro __________ di Terapia della Famiglia a __________. Pertanto, anche l’analisi di tale percorso ha contribuito a fornire gli elementi inseriti nella relazione (…)“ (perizia psichiatrica 20.9.2009, p. 1, doc. L);

 

 

                                         che tuttavia da quanto emerge dalla perizia 23.9.2009 del dott. __________ (psichiatra) e del dott. __________ (psicologo e psicoterapeuta) e anche dalla stessa istanza 28/29.1.2010, le conseguenze psicologiche subite dall’istante, e per le quali essa, con la sua famiglia, ha chiesto aiuto al Centro __________ di Terapia della Famiglia di __________, possono essere solo in parte ricondotte alla sua stessa carcerazione;

 

 

                                         che infatti le difficoltà incontrate da IS 1 dopo la sua scarcerazione relative al suo trasferimento da __________ ad __________ presso i suoi genitori, la relazione con le figlie, la situazione finanziaria difficile, ecc., sono in parte da ricondurre (anche) all’incarcerazione del marito e ai problemi ad essa legati;

 

 

                                         che si giustifica pertanto risarcire unicamente la metà delle spese di cura sostenute dall’istante;

 

 

                                         che, quale danno materiale, va quindi rimborsato l’importo di CHF 1'510.--;

 

 

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

 

 

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che l’istante domanda CHF 5’800.-- (CHF 200.--/giorno per i 29 giorni di carcerazione), oltre interessi, per torto morale;

 

 

                                         che IS 1 è stata arrestata il 9.7.2002 con le accuse di riciclaggio di denaro, falsità in documenti, appropriazione semplice, appropriazione indebita e favoreggiamento (rapporto d’arresto 9.7.2002, AI 133, inc. __________);

 

 

                                         che l’accusata è stata scarcerata il 6.8.2002 (AI 160);

 

 

                                         che la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di 29 giorni;

 

 

                                         che per detti 29 giorni di carcerazione va pertanto riconosciuto (come postulato) un importo di CHF 5'800.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi dal 28.1.2010, come postulato (data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti – vengono riconosciuti gli interessi);

 

 

                                         che, a titolo di ripetibili, domanda l’importo di CHF 2’500.--;

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 1’500.--, comprendente onorario e spese;

 

 

                                         che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 52'833.10, di cui CHF 44'023.10, oltre interessi, per spese legali (CHF 31'535.30 per il patrocinio dell’avv. __________ e CHF 12'487.80 per il patrocinio dell’avv. PR 1), CHF 5’800.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1’500.-- per ripetibili;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 3'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 3’050.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 1'000.--.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 29.1.2009 emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker (ABB 34/2009), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 52'833.10, oltre interessi del 5% su CHF 51'333.10 dal 28.1.2010.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 3’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 3’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 1'000.--.

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

                                     

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il vicepresidente                                                    La segretaria