Incarto n.
60.2010.30

 

Lugano

25 febbraio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28/29.1.2010 presentata dalla

 

 

 

IS 1 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

 

ritenuto che in data 29.1.2010 questa Camera ha richiesto la trasmissione dell’incarto MP __________ dal Ministero pubblico, che l’ha trasmesso in data 3.2.2010;

 

richiamate le osservazioni 9.2.2010 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, mediante le quali comunica di non avere particolari obbiezioni all’accoglimento dell’istanza, chiedendo che l’incarto sia restituito quanto prima;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia del 31.10.2006 sporta da __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione alla gestione di un conto presso la __________. L’incarto è tuttora aperto.

 

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente una causa civile ordinaria (inc. __________) tra __________ e __________ relativa al medesimo complesso di fatti.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

 

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la procedura civile pendente presso la Pretura istante e l’incarto penale, in quanto entrambi riferiti al medesimo complesso di fatti.

 

 

6.L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria