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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 22/23.9.2010 presentata dal
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IS 1 |
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tendente a richiamare nell’incarto amministrativo una perizia di parte prodotta in sede penale; |
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letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per grave infrazione alle norme della circolazione. Al decreto d’accusa del 22.6.2009 (DA __________) PI 2 ha interposto opposizione. Il giudizio della Pretura penale è intervenuto il 16.3.2010 (inc. __________), conclusosi con la condanna per infrazione alle norme della circolazione. Nel procedimento penale è stata versata agli atti una perizia di parte.
2. Con la presente istanza, nella procedura relativa alla revoca della licenza di condurre, il Servizio istante chiede di ricevere una copia della perizia di parte.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Pacifico che i due procedimenti (penale e amministrativo) sono relativi al medesimo complesso di fatti. Si deve pertanto ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo all’acquisizione in sede amministrativa della perizia di parte versata agli atti del procedimento penale.
5. L’istanza è accolta. La Pretura penale, cui viene trasmessa copia del presente giudizio, è autorizzata a trasmettere copia della perizia di parte direttamente al Servizio istante.
6. Considerata la natura pubblica dell’istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria