Incarto n.
60.2010.313

 

Lugano

27 settembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20/23.9.2010 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento a suo carico conclusosi a seguito di recesso di querela;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di fatti avvenuti il 5.4.2010 e di querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del qui istante (inc. MP __________). In data 27.5.2010 è stato emanato un decreto di non luogo a procedere in ragione del ritiro della querela (NLP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, IS 1 chiede di avere accesso agli atti del procedimento penale.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo.

 

 

                                   6.   L’istante potrà esaminare gli atti del procedimento penale presso la cancelleria di questa Camera, ed estrarre se del caso delle copie.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria