Incarto n.
60.2010.320

 

Lugano

28 ottobre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27.5./29.9.2010 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 29.9.2010, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d’accusa in data 8.9.2008 (DA __________) per titolo di danneggiamento. Il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato.

 

 

2.Con la presente istanza il Dipartimento istante chiede di ricevere copia della decisione penale surriferita. PI 1 ha dato il proprio consenso all’effettuazione di controlli a suo carico.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

 

 

5.L’istanza è accolta. Copia della decisione penale sarà allegata alla presente decisione destinata al Dipartimento istante.

 

 

6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria