|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 30.9./7.10.2010 presentata da
|
|
IS 1
|
|
|
|
tendente ad ottenere copia del rapporto riguardante un decreto d’accusa emanato a suo carico e cresciuto in giudicato; |
|
premesso che la richiesta è stata presentata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera, segnalando di non avere particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico dell’istante il Ministero pubblico ha emanato in data 21.6.2010 un decreto d’accusa per titolo di incendio colposo (DA __________) cresciuto in giudicato.
2.Con la presente richiesta, l’istante chiede una copia del rapporto riguardante detto decreto d’accusa.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo.
6.L’istanza è accolta. Copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.7.2009 sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria