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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 20/21.9.2010 presentata da
richiamate le osservazioni 25/26.10.2010 del procuratore pubblico e 2/3.11.2010 della Divisione della giustizia, nelle quali si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su domanda 21.10.2010 di questa Camera, il 25/26.10.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non sono state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie in esame il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
che nei confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;
che tuttavia, durante le informazioni preliminari, IS 1 ha subito importanti ripercussioni sulla sua sfera privata, essendo stato interrogato dalla Polizia giudiziaria il 30.4.2010, subendo una perquisizione della sua abitazione e, cosa ancor più grave, vedendosi allontanato dal figlio neonato [collocato dal 30.4.2010 al 4.5.2010 presso il servizio di pediatria dell’Ospedale __________ di __________ su ordine del procuratore pubblico (da quanto emerge dal verbale di interrogatorio 30.4.2010 di IS 1)];
che pertanto l’istante va ritenuto “accusato” ai sensi dell’art. 317 CPP;
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione delle note professionali del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, di CHF 1'142.70, di cui CHF 1'000.-- di onorario (pari a 4 ore a 250.--/ora), CHF 62.-- di spese e CHF 80.70 di IVA (cfr. doc. C);
che l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario – e le spese di cui il qui istante chiede la rifusione sono adeguati al caso;
che a IS 1 va di conseguenza risarcito, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'142.70, così come postulato;
che interessi di mora non sono richiesti;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che l’istante postula la riparazione del torto morale subito, quantificandolo in CHF 1'000.--: “In aggiunta della rifusione delle spese di patrocinio i signori IS 1, che dalla procedura in oggetto hanno patito una sofferenza non indifferente, vista la gravità delle imputazioni per dei genitori, ed in particolare hanno dovuto subire l’allontanamento coatto del proprio figlio per cinque giorni da casa. Tale misura, anche alla luce del decreto di abbandono [recte: decreto di non luogo a procedere], risulta a maggior ragione oggi del tutto sproporzionata e fuori luogo. Vi era in effetti la possibilità di ricorrere a tutta una serie di misure minori, con il supporto della competente Tutoria, atte a verificare se i genitori vivessero effettivamente una situazione di disagio famigliare tale che non permetteva loro di occuparsi del figlio __________. (…). È quindi chiaro che nella fattispecie vi sia stato un eccesso ingiustificato che ha portato ad uno sconfinamento, senza alcuna giustificazione, di una pratica di natura civilistica in un ambito di natura penale, portando così alla ingiustificata oltre che dolorosa ed umiliante sottrazione del figlio per 5 giorni (…)” (istanza 20/21.10.2010, p. 3 s.);
che secondo quanto indicato nel rapporto del dr. med. __________ e del dr. med __________ del servizio di pediatria dell’Ospedale __________ di __________, i coniugi IS 1 hanno sempre avuto la possibilità “(…) di rimanere liberamente accanto al bambino e di accudirlo in accordo con il personale infermieristico (…)” (rapporto 7.5.2010 allegato al rapporto di polizia 17.6.2010, AI 11, inc. __________);
che pertanto nulla va riconosciuto a IS 1 a titolo di torto morale;
che l’istante postula ripetibili di questa sede;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese;
che all’istante – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 1'392.70, di cui CHF 1'142.70 per spese legali, e CHF 250.-- per ripetibili;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 100.--.
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 23.9.2010 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'392.70.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 100.--.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria