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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 21/22.10.2010 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale; |
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letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.L’avvocato __________ ha patrocinato __________ in un noto ed importante procedimento penale per fatti accaduti nel __________. Il procedimento penale è concluso.
2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________ promossa dall’avv. __________ teso all’ottenimento del pagamento del suo onorario per il patrocinio nel surriferito procedimento penale. In questo ambito la Pretura istante ha ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale TPC __________. Da qui la presente procedura.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5.Nel presente caso è dato un nesso tra l’incarto richiamato e l’oggetto della vertenza civile, di modo che è pacifico l’interesse giuridico legittimo.
6.L’istanza è accolta. Considerata la delicatezza dei fatti alla base del procedimento penale, l’incarto sarà inviato direttamente dal Tribunale penale cantonale alla Pretura istante, che potrà mettere a disposizione delle parti l’incarto ma senza la possibilità di estrarre copie.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della Pretura istante che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria