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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 28/29.10.2010 presentata da
richiamato lo scritto 8/10.11.2010 della Divisione della giustizia, che “(…) si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico (…)”;
richiamate le osservazioni 15/16.11.2010 del procuratore pubblico in cui afferma che, per quanto concerne il torto morale, “(…) l’eco mediatico non pare essere stato eccessivo e che lo stato psichico diagnosticato dalla dott.ssa __________ a IS 1 (…) non pare discostarsi molto da quello di qualsiasi persona che ha subito un periodo di carcerazione. (…). (…) dal rapporto della dott.ssa __________ (…), risulta che le conseguenze a livello psichico non siano da ricondurre unicamente al procedimento penale ma pure ad una difficile situazione economico-finanziaria, che, quantomeno stante ai dati esposti in istanza, non pare essere peggiorata per rapporto al periodo precedente la carcerazione preventiva (…)”;
preso atto che, su domanda 29.10.2010 di questa Camera, il 3/5.11.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non sono state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 63'525.--, oltre interessi, di cui CHF 22'620.30 per spese legali, CHF 25'670.-- per torto morale e CHF 15'234.70 per danno materiale;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che con decisione 25.1.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1, ammettendo quest’ultimo al beneficio del gratuito patrocinio con sentenza 25.4.2007 (AI 4, inc. GIAR __________);
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di CHF 22'620.30 [di cui CHF 19'092.50 di onorario (76 ore e 22 min a CHF 250.--/ora), CHF 1'711.70 di spese, CHF 235.-- di esborsi e CHF 1'581.12 di IVA (doc. R)];
che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti e un impegno significativo da parte del difensore;
che ciò emerge anche da un’attenta lettura degli atti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse mosse nei confronti dell’istante ed alla circostanza che si è trattato di un procedimento indiziario;
che tuttavia, per quanto attiene al dispendio orario esposto, questa Camera, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore, nonché l’impegno e la diligenza da lui dimostrata, ritiene che il medesimo sia eccessivo e non possa essere interamente confermato in questa sede;
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che, tutto ciò considerato, viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 66 ore e 52 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta) per complessivi CHF 16'716.65, di cui 730 minuti inerenti ai colloqui telefonici (non riconosciuti in particolare le prestazioni quali “fatto tel a Ministero pubblico – PP e segretaria assenti” di competenza della segretaria del legale) ed agli scritti (spesso di poche righe) con il Ministero pubblico (riconosciuto, per contro, integralmente l’onorario relativo alle due istanze di scarcerazione e alle osservazioni), 1'035 minuti inerenti agli interrogatori dell’istante [23.2.2007 (AI 33), 8.3.2007 (AI 40), 2.5.2007 (AI 81), non risulta per contro agli atti l’interrogatorio del 22.3.2007], dei coniugi __________ e del dr. med. __________ [12.4.2007 (AI 68. 69. 70)], 720 minuti inerenti alle trasferte __________ (come esposto), 235 minuti inerenti allo studio dell’incarto (come esposto), 142 minuti inerenti ai colloqui telefonici e agli scritti con l’avv. __________ (patrocinatore della compagna dell’istante) e con terzi (come esposto), 150 minuti inerenti alla redazione della presente istanza (tenuto conto anche del solo parziale accoglimento della stessa, come si vedrà in seguito) e 1'000 minuti inerenti ai colloqui ed agli scritti con l’istante, con i suoi genitori e con la sua compagna (peraltro patrocinata dall’avv. __________, per il quale, come sopraindicato, sono già stati riconosciuti i colloqui telefonici intercorsi tra quest’ultimo e l’avv. PR 1);
che a ciò vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 1'451.--(ridotte in particolare quelle inerenti alle trasferte __________ pari a CHF 78.-- giusta l’“indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia);
che l’IVA ammonta a CHF 1'380.75;
che gli esborsi (per fotocopie) sono riconosciuti in CHF 235.--(come postulato);
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 28.10.2010 della presente istanza;
che al qui istante va dunque rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 19'783.40, oltre interessi;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante domanda CHF 4'405.20 per la perdita di guadagno inerente alla sua attività indipendente e CHF 10'829.50 inerente a quella dipendente;
che l’istante aveva iniziato a lavorare “(…) come fisioterapista indipendente da marzo 2006. (…). Il primo anno di attività (1.3.2006 – 31.12.2006 = 10 mesi), a fronte di CHF 23'898.90 di ricavi, i costi erano CHF 24'341.00, il che significa una perdita di esercizio di CHF 442.10 (…). Il secondo anno (anno in cui l’istante è stato posto in detenzione preventiva dal 24.1.2007 al 10.5.2007) i ricavi ammontavano a CHF 40'235.15, i costi a CHF 29'638.00, ed un utile di esercizio di CHF 10'597.15 (…). Durante il secondo anno non ha potuto svolgere la sua attività durante il carcere preventivo (vale a dire per 106 giorni che equivalgono a ca. 3.5 mesi). Per i ca. 3.5 mesi di detenzione preventiva la perdita di guadagno è quindi stata di: (1'246.75 / 30) x 106 giorni = CHF 4'405.20 (…)” (istanza 28/29.10.2008, p. 4);
che egli afferma inoltre che “(…) contemporaneamente alla sua attività da indipendente (…) era stato assunto a partire dal 1. dicembre 2006, a tempo parziale (50%) quale fisioterapista presso la __________ a __________, casa per anziani medicalizzata (…). Il salario lordo ammontava a CHF 2'600.00, il che equivaleva ad un salario netto di CHF 2'165.90 (…). A seguito della procedura penale ed in particolare della detenzione preventiva a partire dal 24 gennaio 2010, la __________ si è vista costretta a rescindere il contratto di lavoro siccome l’assenza dell’istante dal posto di lavoro creava evidentemente gravi disagi (…). Ammettendo che l’istante avrebbe mantenuto tale occupazione perlomeno per i mesi di detenzione preventiva, la perdita di guadagno equivale ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2007. Difatti, il mese di gennaio 2007 è stato interamente pagato (...), mentre febbraio, marzo, aprile e maggio 2007 (…) non è stato versato il salario. 2'165.90 x 4 = CHF 8'663.60. A questo importo vi è da aggiungere il mese di giugno 2007, perché nel caso in cui l’istante avesse lavorato durante il mese di maggio 2007 (dopo il rilascio) il primo termine utile per la disdetta del rapporto di lavoro era la fine di giugno 2007, siccome egli si trovava nel primo anno di lavoro, dopo il periodo di prova (…). Quindi: 8'663.60 + 2'165.90 = CHF 10'829.50 (…)” (istanza 28/29.10.2008, p. 5 s.);
che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;
che pertanto si giustifica riconoscere una perdita di guadagno per la sua attività di dipendente (50 %) pari a CHF 8'663.60 [CHF 2’165.90 (salario netto mensile) x 4 (febbraio, marzo, aprile e maggio 2007)];
che tuttavia non si può sommare a questo importo anche il salario del mese di giugno 2007, come pretende l’istante, in quanto non si può ipotizzare che quest’ultimo in caso di non carcerazione avrebbe mantenuto il lavoro e non sarebbe stato licenziato dopo il periodo di prova;
che inoltre va ammessa anche una perdita di guadagno per l’attività indipendente di IS 1 pari a CHF 2'202.60 [il calcolo effettuato dall’istante non può essere giudicato corretto in quanto si riferisce ad una sua attività indipendente al 100% (negli 8.5 mesi dopo la sua scarcerazione, cfr. doc. F), mentre egli in quei 106 giorni avrebbe dovuto svolgere contemporaneamente la sua attività di dipendente al 50% presso la __________, come già sopra riconosciuto)];
che pertanto va riconosciuto, a titolo di danno materiale, l’importo complessivo di CHF 10'866.20, oltre interessi dal 28.10.2010 (come postulato);
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che l’istante domanda CHF 25’670.--, oltre interessi, quale torto morale, di cui CHF 15’900.-- (CHF 150.--/giorno) per i 106 giorni di detenzione ingiustamente sofferti, CHF 4’770.-- per l’ulteriore pregiudizio patito [“(…) aumento del 30% dell’importo di base nel caso presente considerata la gravità delle accuse contestate all’istante e del fatto che in tutta __________ si era al corrente chi era l’imputato e di che cosa era accusato, prova ne è il licenziamento della compagna __________ (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 8 s.)] e CHF 5'000.-- per “(…) il torto morale subito dal momento della scarcerazione (10.5.2007) fino all’emanazione del decreto di abbandono (5.11.2009), vale a dire per la durata di 934 giorni. Il che equivale a ca. CHF 5.00 al giorno (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 9);
che IS 1 è stato arrestato il 25.1.2007 (AI 6, inc. MP __________) ed è stato scarcerato il 10.5.2007 (AI 89, inc. MP __________);
che per i 106 giorni di carcerazione va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 15'900.--, oltre interessi dal 28.10.2010 (data posteriore alla scarcerazione, da cui – se così richiesti – vengono riconosciuti gli interessi);
che occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto dal qui istante;
che l’istante afferma anzitutto di soffrire, ancora oggi, dei postumi della carcerazione e dell’inchiesta;
che a tal proposito allega il certificato medico 29.4.2010 del dr. med. __________ nel quale quest’ultimo attesta che IS 1, “(…) segnalato alla [sua] consultazione in data 27.4.2010 per una sintomatologia ansiosa (…)”, “(…) si presentava teso ansioso; l’umore era deflesso senza idee suicidali. Il corso del pensiero è normale senza idee deliranti né allucinazioni; dal profilo cognitivo presentava unicamente una difficoltà di concentrazione e di attenzione dovuta allo stato ansioso presentato. Diagnosticavo al paziente una sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (…)” (certificato medico 29.4.2010, doc. P);
che tuttavia, da quanto emerge da tale certificato medico, l’istante si sarebbe presentato dal dr. med. __________ il 27.4.2010, ovvero quasi tre anni dopo la scarcerazione (10.5.2007), sei mesi dopo il decreto d’abbandono 5.11.2009: egli non presentava prima (almeno da quanto emerge dalla documentazione allegata) alcun disturbo psichico rilevante;
che IS 1 afferma inoltre che “(…) l’arresto e l’indagine hanno avuto eco nei mass-media. Per la popolazione del luogo (il __________) la voce si è sparsa immediatamente e non è stato difficile identificare l’istante quale persona indagata per i suddetti reati. In effetti tra le famiglie che si appoggiavano all’__________, si è subito sparsa la voce siccome la compagna dell’istante, (…), è stata immediatamente licenziata (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 8);
che a tal proposito l’istante allega alcuni articoli di giornale apparsi sulla __________ e sul __________ (doc. S);
che egli aggiunge che “(…) è purtroppo di comune esperienza che in caso di accuse per reati sessuali con minori, la condanna della società avviene e rimane indipendentemente dall’esito della procedura penale. Non appena la persona sospettata di questi reati viene identificata tra la popolazione, non vi è più nulla da fare. Per il cittadino è colpevole (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 7);
che IS 1 dichiara infine di “(…) aver subito la privazione della libertà per una durata relativamente lunga (…), ma ha anche subito un’inchiesta che è durata dal 24 gennaio 2007 al 7 maggio 2008 (…), e che il decreto d’abbandono è stato emesso il 5 novembre 2009 (quindi quasi dopo tre anni dall’inizio dell’inchiesta). (…). Malgrado la scarcerazione, avere per quasi tre anni la consapevolezza che vi è una procedura pendente per reati sessuali con fanciulli, non vi è chi non si troverebbe in uno stato di stress psicologico ben oltre il normale (…)” (istanza 28/29.10.2010, p. 8);
che il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (decisione TF 6B_39/2010 del 10.6.2010);
che, nel caso in esame, nel corso del procedimento penale – che ha richiesto la necessità di esperire sia una perizia psichiatrica sull’indagato, sia alcuni accertamenti tecnici ed analisi genetiche – non ci sono stati lunghissimi momenti di inattività, se non quello tra la chiusura dell’istruzione formale (7.5.2008) e l’emanazione del decreto d’abbandono (5.11.2009);
che pertanto non appare manifesto che il periodo trascorso tra l’arresto del qui istante, il 24.1.2007, e l’abbandono del procedimento penale, il 5.11.2009 (ABB __________), sia stato eccessivamente lungo;
che, in concreto, non si può pertanto ammettere una violazione del principio di celerità;
che – tutto ciò ponderato – nel caso concreto si deve tuttavia ammettere una lesione della personalità che ha oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;
che, in considerazione delle accuse comunque molto gravi e delle loro ripercussioni, si giustifica riconoscere la somma di CHF 2’500.--, che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________) e dalla presente decisione;
che complessivamente va dunque riconosciuto a titolo di torto morale l’importo complessivo di CHF 18’400.--, oltre interessi dal 28.10.2010 (come postulato);
che ripetibili di questa sede sono già state calcolate nella nota d’onorario di cui al doc. R;
che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 49'049.60, di cui CHF 19'783.40 per spese legali, CHF 10'866.20 per danno materiale e CHF 18’400.-- per torto morale, oltre interessi;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2'050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 700.--.
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 5.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 49'049.60, oltre interessi del 5% dal 28.10.2010.
2.La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2'050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 700.--.
3.Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria