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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 9/10.11.2010 presentata da
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richiamati gli scritti 15/16.11.2010 della Divisione della giustizia, 16.11.2010 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi e 16/17.11.2010 del giudice della Pretura penale, che – tutti – si sono rimessi al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su domanda 10.11.2010 di questa Camera, il 12/15.11.2010 IS 1 ha comunicato che il danno di cui ha postulato il risarcimento non era stato rimborsato o garantito da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 30.3.2009 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di (1) ripetuta truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP [“per avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo __________ del __________, agendo in correità con terze persone, ognuna con proprio ruolo, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto, inserendo nell’apposito apparecchio le carte di credito che gli erano state consegnate da terzi in seguito all’acquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente falsificate, ripetutamente ingannato con astuzia gli organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito, facenti capo ad __________, trasmettendo loro i documenti falsi di cui sub. 2, affermando cose false e confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di almeno fr. 15'688.--, posto inoltre che la merce non è stata recuperata”] e di (2) ripetuta falsità in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP [“per avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, per procacciare ad altri un indebito profitto, al fine di perpetrare le truffe di cui sub. 1, fatto uso, a scopo d’inganno, di un documento falso, in particolare, per avere trasmesso alle società emittenti delle carte di credito le ricevute sottoscritte dai detentori delle carte falsificate, per l’incasso, sapendo o dovendo presumere che il pagamento era avvenuto tramite carte di credito falsificate”];
che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 4'950.-- (45 aliquote da CHF 110.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 2/3.4.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che con sentenza 16.3.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dalle imputazioni (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'264.30, oltre interessi, per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'264.30 [di cui CHF 1'000.-- di onorario (5 ore a CHF 200.--/ora), CHF 175.-- di spese e CHF 89.30 di IVA (doc. C/D)], oltre interessi;
che la tariffa applicata – CHF 200.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che il dispendio orario appare adeguato al caso ad eccezione di quello riguardante le prestazioni “ricevo incarto, fotocopia e ritorno a Pretura Penale” (20 min) e “fatturazione incarto”(10 min) [doc. D], operazioni che non sono riconosciute potendo essere effettuate dal segretariato, i cui oneri sono a carico dello Studio legale;
che le spese sono approvate come esposte;
che ad IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'156.70, di cui CHF 900.-- di onorario (270 min a CHF 200.--/ora), CHF 175.-- di spese e CHF 81.70 di IVA;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 9/10.11.2010 della presente istanza;
che protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che ad IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 1'356.70, di cui CHF 1'156.70, oltre interessi, per spese legali e CHF 200.-- per ripetibili;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 15.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 16.3.2010 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'356.70, oltre interessi del 5% su CHF 1'156.70 dal 9.11.2010.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 15.--.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria