Incarto n.
60.2010.377

 

Lugano

25 novembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 15/17.11.2010 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

 

 

 

richiamate le osservazioni 17.11.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli mediante le quali preavvisa favorevolmente l’istanza;

 

richiamate le osservazioni 23/24.11.2010 del patrocinatore dei coniugi PI 2 e PI 3, mediante le quali comunica il consenso dei suoi patrocinati all’accesso richiesto;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di una segnalazione il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 2 in relazione agli art. 187 e 219 CP. L’incarto è tuttora pendente al Ministero pubblico.

 

2.A seguito di segnalazione del Ministero pubblico, la IS 1 istante ha emanato in data 11.11.2010 un decreto supercautelare in relazione alla custodia parentale. In questo ambito chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico e gli interessati hanno dato il loro consenso.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.

 

 

5.L’istanza è accolta. Un rappresentante della IS 1 istante potrà esaminare, presso il Ministero pubblico, l’incarto surriferito.

 

 

6.Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria