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Incarto n.
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Lugano 8 marzo 2010/dp
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 2.2.2010 presentata dal
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IS 1,
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un fiduciario; |
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richiamate le osservazioni 22/23.2.2010 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi all’accesso agli atti richiesto;
richiamate le osservazioni 25.2.2010 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) sfociato nel decreto d’accusa del 1.9.2008 (__________), cresciuto in giudicato, per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.
2.Contro la risoluzione governativa 2.9.2009 di revoca dell’autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista e finanziario, PI 2 ha presentato ricorso al Tribunale qui istante (inc. __________). Il giudice delegato, con l’istanza 2.2.2010, chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico e l’interessato hanno preavvisato positivamente la richiesta.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) prevede la possibilità di impugnare le decisioni di revoca dell’autorizzazione a esercitare l’attività fiduciaria presso il Tribunale cantonale amministrativo (art. 8 a LFid). Nel caso in esame è data certamente una pertinenza dell’incarto penale nella procedura amministrativa pendente presso il Tribunale istante: è quindi dato un interesse giuridico legittimo, peraltro non contestato.
5.L’istanza è accolta. L’incarto è messo a disposizione del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con l’onere di poi ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.
6.Considerata la natura dell’istanza richiedente, si prescinde da tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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1. procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, Via Pretorio 16, 6900 Lugano 2. Florindo Moresi, piazza Bironico 16, 6928 Manno
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
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