Incarto n.
60.2010.393

 

Lugano

27 dicembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 29/30.11.2010 (inviato direttamente alla Pretura penale che l’ha poi trasmesso a questa Camera in data 1.12.2010) presentato da

 

 

 

RI 1

rappr. da: PR 1

 

 

contro

 

la decisione 10.11.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà in materia di assistenza giudiziaria;

 

 

 

richiamato lo scritto 3/6.12.2010 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che postula la reiezione del gravame;

 

richiamate le osservazioni 7/9.12.2010 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà in cui afferma che la tutrice dell’istante non avrebbe spiegato “(…) i motivi per i quali il suo pupillo non sarebbe in grado di spiegarsi davanti al giudice di merito (trattandosi di fattispecie relativa alla circolazione stradale e disponendo il signor RI 1 della licenza di condurre: gli è quindi stata riconosciuta la capacità di discernimento per compiere l’attività di condurre un veicolo) o quali sarebbero le difficoltà giuridiche e fattuali del caso. Il fatto che il signor RI 1 sia sottoposto a tutela volontaria non comporta una sua incapacità di discernimento. Egli è infatti stato in grado di presentare opposizione al decreto d’accusa e di inoltrare istanza per l’ottenimento di un difensore d’ufficio, oltre che di spiegare alla sua tutrice l’accaduto (…)”;

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

che nell’ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di grave infrazione alle norme della circolazione stradale (decreto d’accusa 18.10.2010, DA __________), con istanza 2.11.2010 RI 1 ha postulato la nomina di un difensore d’ufficio (scritto 2.11.2010, AI 1, inc. GIAR __________);

 

 

che con decisione 10.11.2010 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la richiesta, ritenuto in particolare che nel caso in esame non sarebbero adempiute le condizioni per la nomina di un difensore d’ufficio, essendo in presenza di un “Bagatelldelikt” che non presenterebbe difficoltà giuridiche e fattuali particolari (cfr. decisione GIAR del 10.11.2010, AI 5, inc. GIAR __________);

 

 

che con il presente e tempestivo gravame, PR 1, tutrice di RI 1 (affermando dapprima di non essere stata informata in alcun modo dalle autorità della procedura aperta nei confronti del suo pupillo), impugna la decisione sopraindicata sostenendo che “(…) la situazione finanziaria [di RI 1] è assai precaria (gravato dai debiti); egli non dispone pertanto di risorse immediate per far fronte alle spese che lo gravano in questa vertenza. Questo fattore dovrebbe, a mio modo di vedere, essere tenuto in considerazione nella decisione che ha portato la Giudice Solcà a rifiutare un avvocato d’ufficio, richiesto dal signor RI 1. Anche se si tratta di un “bagatelldelikte” ritengo un atto doveroso valutare la situazione nella sua globalità, prima di prendere qualsiasi decisione di tale rilevanza. Ultimo punto, e forse quello più importante, è il fatto che il signor RI 1 afferma di non avere commesso le infrazioni per le quali è accusato, così come gli sono state imputate. Egli si è in effetti rifiutato di firmare il verbale di polizia al momento della deposizione dei fatti (…)” (ricorso 29/30.11.2010);

 

 

che la competenza di questa Camera a decidere in merito al ricorso 29/30.11.2010 si fonda sull’art. 35 della Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria (Lag);

che il patrocinio d’ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore quando, davanti alle autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri (art. 2 cpv. 1 Lag);

 

 

che pertanto la nomina di un patrocinatore d’ufficio presuppone che il richiedente non sia in grado di difendersi da sé e che il caso non sia di poca importanza (cfr. messaggio n. 5123 del 22.5.2001 e rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 2);

 

 

che in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) (cfr. art. 22 ss. Lag);

 

 

che nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 491 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

che nella fattispecie in esame, con decreto 18.10.2010 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale RI 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di CHF 1'200.--, corrispondente a 30 aliquote da CHF 40.-- ciascuna ed alla multa di CHF 1'000.--, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione “(…) per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura Ford targata TI __________, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante veicolo, effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra di due vetture (…)” (decreto d’accusa 18.10.2010, DA 4589/2010);

 

 

che contro suddetto decreto, con scritto 2.11.2010 lo stesso RI 1 [benché in data 20.5.2010 sia stata istituita a suo favore una tutela ai sensi dell’art. 372 CC (tutela volontaria)] ha inoltrato formale opposizione (scritto 2.11.2010, AI 5, inc. MP DA __________);

 

 

che da un’attenta lettura dell’incarto non appare che gli interessi di RI 1 siano colpiti in misura importante e non sembra nemmeno che la fattispecie, alla base del decreto d’accusa, presenti particolari problemi di fatto o imponga approfondimenti specifici dal profilo giuridico, come rettamente rilevato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata;

 

 

che dagli atti emerge inoltre come RI 1, durante l’interrogatorio davanti alla polizia cantonale, non abbia avuto alcuna difficoltà nell’esposizione dei fatti (cfr. verbale di interrogatorio 15.7.2010, AI 1, inc. MP DA __________);

 

 

che ciò emerge peraltro anche dal suo scritto indirizzato alla polizia cantonale e nel quale contesta i fatti a lui imputatigli (AI 1, inc. MP DA __________);

 

 

che in entrambi i casi egli è stato perfettamente in grado di rispondere alle domande dell’agente interrogante e di esporre, in maniera chiara e comprensibile, le sue argomentazioni senza l’aiuto di un patrocinatore;

 

 

che ciò posto e considerato inoltre che il procuratore pubblico ha già comunicato di voler rinunciare a partecipare al dibattimento (AI 4, inc. GIAR __________), si deve concludere che il ricorrente appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione in relazione ai fatti accaduti (tant’è che si è rifiutato di firmare il verbale di polizia) e di contestare la condanna del procuratore pubblico, anche senza l’ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi;

 

 

che pertanto, per tutti i motivi sopraindicati, non si impone la designazione di un difensore d’ufficio (e quindi neppure la concessione del gratuito patrocinio invocata dalla tutrice di RI 1), non essendo gli interessi del ricorrente colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza di un avvocato;

 

 

che ciò nonostante RI 1 può, se lo desidera, avvalersi del patrocinio di un difensore di fiducia;

 

 

che il ricorso va pertanto respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

 

 

 

 

 

 

3.Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria