Incarto n.
60.2010.3

 

Lugano

15 gennaio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/8.1.2010 presentata dal

 

 

 

presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice  IS 1 

 

 

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________, soggiornante a __________ (patr. da: avv. __________, __________), e __________, __________ (patr. da: lic. iur. __________, Studio legale __________, __________), in vista del pubblico dibattimento;

 

 

 

 

visto il preavviso favorevole 11.1.2010 del procuratore pubblico Nicola Respini;

 

richiamate le osservazioni 11/12.1.2010 di __________ – che, in difetto di un pericolo di fuga, si oppone alla proroga della detenzione e postula la sua scarcerazione –;

 

preso atto che __________ ha rinunciato a presentare osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con atto di accusa 15.12.2009 il magistrato inquirente ha deferito davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ – in detenzione preventiva dal 19.5.2009 –, __________ – in detenzione preventiva dal 20.5.2009 – e __________ – in detenzione preventiva dal 18.5.2009 al 18.6.2009 – siccome accusati, singolarmente e congiuntamente, di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e di ripetuto riciclaggio di denaro, __________ singolarmente di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, di riciclaggio di denaro e di soggiorno illegale, __________ singolarmente di falsità in certificati e __________ singolarmente di riciclaggio di denaro e di ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (ACC __________).

 

 

                                   2.   Il pubblico dibattimento è stato aggiornato, con il consenso delle parti, a giovedì 25.2.2010, con continuazione nei giorni seguenti.

 

 

                                   3.   Con la presente istanza – invocando l’impossibilità di aggiornare il dibattimento nei termini di legge in ragione dell’indisponibilità dei giudici del Tribunale penale cantonale già impegnati in altri processi – il presidente della Corte postula la proroga della carcerazione preventiva cui sono astretti __________ e __________ fino alla conclusione del pubblico dibattimento.

 

 

                                   4.   L’art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell’atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

 

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione, essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla Camera dei ricorsi penali. Per prassi, autorizzando una proroga, questa Camera si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

 

 

                                   5.   Nel caso in esame sono dati i presupposti per l’accoglimento della richiesta, ritenuta la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale e del presidente istante in particolare.

 

 

6.Il primo presupposto per la proroga del carcere preventivo – esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza giusta l’art. 95 cpv. 2 CPP in relazione alle imputazioni di cui all’atto di accusa – è adempiuto: dagli atti risulta che __________ e __________ – che hanno (almeno parzialmente) ammesso quanto loro addebitato – hanno venduto cocaina rispettivamente trasferito all’estero provento di reato [cfr., per esempio, verbali di interrogatorio PP 12.8.2009 e 2.10.2009 di __________ (AI 34/47, classificatore atti istruttori __________); cfr., per esempio, verbali di interrogatorio PP 16.6.2009 e 13.8.2009 di __________ (AI 28/42, classificatore atti istruttori __________; cfr., anche, osservazioni 11/12.1.2010, p. 3, di __________)]. In queste circostanze, ritenuta altresì la non contestazione in questa sede, non si impongono approfondimenti.

 

                                         In presenza di un atto di accusa – salvo errori manifesti – gli indizi di reato vanno peraltro ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

 

 

                                   7.   Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico giusta l’art. 95 cpv. 2 CPP, segnatamente di un pericolo di fuga.

 

                                         7.1.

                                         Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1B_348/2009 del 14.12.2009) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

 

                                         7.2.

                                         7.2.1.

                                         __________ contesta l’esistenza di motivi di interesse pubblico alla protrazione del carcere. Il pericolo di fuga, l’unica ragione che potrebbe entrare in considerazione, non sarebbe dato. Rileva di avere collaborato fin dal principio con le autorità inquirenti, di essere sposato con una cittadina __________ e di avere intensi legami con i familiari __________, di essere in possesso di documenti validi e di risiedere regolarmente a __________. Dopo il fermo non si sarebbe dato alla macchia in __________, ma si sarebbe spontaneamente presentato in Svizzera per sottoporsi al procedimento penale. Avrebbe avuto un ruolo subordinato nel traffico di sostanze stupefacenti. A questo stadio del procedimento non intenderebbe assolutamente sottrarvisi; sarebbe, al contrario, ansioso di venire processato. Il lungo periodo di carcerazione sofferto andrebbe messo in relazione con gli addebiti mossigli.

 

                                         7.2.2.

                                         Dagli atti si evince che – dopo alcune reticenze iniziali – __________, che si è presentato in polizia spontaneamente per avere notizie dell’amica coaccusata __________ (verbale di interrogatorio 20.5.2009, allegato al rapporto di arresto 20.5.2009, AI 1, classificatore atti istruttori __________), ha parzialmente (verbale di interrogatorio PP 6.10.2009, AI 54, classificatore atti istruttori __________) ammesso i fatti. Queste circostanze non sono tuttavia sufficienti per negare un pericolo di fuga: egli è infatti cittadino straniero senza alcun legame con il territorio elvetico, dove si è recato su esortazione del coaccusato __________ (verbale di interrogatorio PP 2.10.2009, AI 52, classificatore atti istruttori __________). L’accusato, disoccupato, ha inoltre esplicitamente dichiarato, per quanto concerneva il suo futuro, di voler rientrare in __________ (verbali di interrogatorio PP 13.8.2009, p. 5, AI 42, e 6.10.2009, p. 2, AI 54, classificatore atti istruttori __________), per cui – per suo stesso dire – riconosce di non avere alcun legame con il territorio svizzero. La sua affermazione secondo cui egli risiederebbe in __________ con la moglie e non ci sarebbe da dubitare che “(…) se ne guarderebbe bene dal lasciare i suoi affetti per darsi alla fuga” (osservazioni 11/12.1.2010, p. 3) è, alla luce di quanto risulta dagli atti, poco seria: __________, dopo pochi giorni dal suo arrivo in Svizzera, ha infatti intrecciato una relazione con __________ (verbale di interrogatorio 20.5.2009, p. 4, allegato al rapporto di arresto 20.5.2009, AI 1, classificatore atti istruttori __________). E’ pertanto (più che) dubbio che il preteso affetto per la moglie (che – certo – non gli ha impedito di trasferirsi in Svizzera e di andare a convivere con la nuova amica) sia circostanza atta a negare il pericolo di fuga. Il fatto che moglie, affini ed amici __________ abbiano richiesto permessi per andare a visitarlo in carcere attesta soltanto l’interesse di queste persone per lui, non già che egli sia a loro affezionato in maniera così importante da dissuaderlo dal fuggire, considerate la gravità delle imputazioni e la prospettiva di una possibile pena da scontare. La possibilità di estrazione alla Svizzera non esclude del resto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il pericolo di fuga (decisione TF 1B_228/2009 del 31.8.2009).

 

                                         In ragione della situazione personale dell’accusato, come appena descritta, non entrano in considerazione misure sostitutive alla carcerazione, che peraltro l’interessato non propone.

                                         7.3.

                                         __________ è cittadino straniero senza alcun legame con il territorio elvetico, sul quale non poteva soggiornare vista la decisione di non entrata nel merito della domanda di asilo ed allontanamento. Dagli atti emerge che mantiene legami con la moglie, la figlia e la famiglia d’origine in __________ (verbali di interrogatorio PP 8.6.2009, p. 1, AI 20, e 12.8.2009, p. 3 s., AI 34, classificatore atti istruttori __________), per cui il centro dei suoi interessi può senz’altro essere riconosciuto essere all’estero. La gravità delle imputazioni e la prospettiva di una possibile pena da scontare, unite all’assenza di legami con la Svizzera rispettivamente l’esistenza di legami con l’estero, fondano di conseguenza un pericolo di fuga giusta l’art. 95 cpv. 2 CPP.

 

                                         In considerazione della situazione personale dell’accusato, come appena descritta, non entrano in linea di conto misure sostitutive alla carcerazione, che peraltro l’interessato non propone.

 

 

                                   8.   La carcerazione preventiva cui sono astretti __________ e __________ è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

 

 

                                   9.   9.1.

                                         Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito. Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato (decisioni TF 1B_353/2009 del 15.12.2009 e 1B_340/2009 del 14.12.2009).

 

                                         9.2.

                                         Il presidente della Corte di merito postula una proroga del carcere preventivo cui sono astretti gli accusati della durata di circa trenta giorni, periodo che ossequia il principio della proporzionalità. Il reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, per il quale – unitamente ad altre ipotesi accusatorie – sono stati deferiti davanti alla Corte di merito, è sanzionato con la pena detentiva non inferiore ad un anno (art. 19 cifra 1 cpv. 9 / cifra 2 LStup), per cui la detenzione preventiva sofferta – che ha avuto inizio il 19.5.2009 per __________ ed il 20.5.2009 per __________ – e la detenzione in attesa del processo sono manifestamente inferiori alla possibile pena, considerato inoltre che la possibilità della concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere presa in considerazione (decisione TF 1B_228/2009 del 31.8.2009). Il procedimento penale è peraltro stato condotto nel rispetto del principio della celerità.

 

 

                                 10.   L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                                    §   Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti __________, soggiornante a __________, e __________, __________, è prorogato fino al 25.2.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria