Incarto n.
60.2010.403

 

Lugano

30 dicembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/9.12.2010 presentata da

 

 

 

IS 1

IS 2

entrambi patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale NLP __________;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di una denuncia penale sporta il 31.1.2003 dai coniugi IS 1 e IS 2, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale, tra l’altro, a carico di PI 2 per l’ipotesi di reato di riciclaggio, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.12.2009 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi per intervenuta prescrizione dell’azione penale (NLP __________).

 

                                   2.   Con decisione 6.12.2010 questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta ex art. 27 CPP presentata l’8/12.3.2010 da PI 2 tendente ad ottenere l’accesso agli atti del surriferito procedimento penale ["(…). Operando una ponderazione degli interessi contrapposti, occorre ammettere un interesse di principio dell’istante (in quanto persona inchiestata) a conoscere, oltre che il testo del decreto di non luogo a procedere, anche il testo dell’esposto penale e le deposizioni dei testimoni. Per il resto, essendo l’incarto principalmente formato da documenti bancari e da corrispondenza, non si giustifica (per la loro natura) di concedere ulteriormente l’accesso agli atti. (…) L’istanza è parzialmente accolta. Cresciuta in giudicato questa decisione, l’istante (o un suo rappresentante) potranno prendere visione dell’esposto e dei verbali dei testi, e, se del caso, ottenerne una copia" (decisione 6.9.2010, p. 3/4, inc. CRP __________)].

 

 

                                   3.   Con la presente istanza i coniugi IS 1 e IS 2 chiedono di poter accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, con l’eventuale estrazione di copie, allo scopo di "(…) poter riprendere la procedura rogatoriale presso le autorità di __________, che era attualmente sospesa a motivo della conclusione del procedimento penale in corso a __________, (…)" (istanza 7/9.12.2010, p. 2).

 

                                         Questa Camera non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi e le altre parti, poiché il procedimento penale è stato avviato dai coniugi istanti.

 

 

                                   4.   L’art. 27 CPP, in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   5.   Nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parte (quali denuncianti) nel procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   6.   Nella fattispecie in esame – considerati la surriferita giurisprudenza e i motivi addotti nella richiesta ["L’intenzione dei miei assistiti (…), parte civile nell’ambito del procedimento penale in corso a __________ nei confronti della signora PI 2, è quello di recuperare i fondi giacenti a Lei intestati, ma di pertinenza della parte civile, e depositati presso un istituto di credito alle __________ " (istanza 7/9.12.2010, p. 2)] – è pacifico l’interesse giuridico legittimo degli istanti a ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale NLP __________, che peraltro li hanno interessati personalmente in qualità di denuncianti.

 

                                         IS 1 e IS 2 rispettivamente il loro patrocinatore avv. PR 1 sono autorizzati ad esaminare l’incarto penale NLP __________ presso il Ministero pubblico e a fotocopiare gli atti utili ai fini del procedimento rogatoriale presso le autorità di __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, compatibilmente con i suoi impegni. Non si giustifica limitare l’accesso agli atti degli istanti, in ragione della loro posizione di ex parti civili.

 

 

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e di IS 2, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria