Incarto n.
60.2010.75

 

Lugano

15 marzo 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 1°/3.3.2010 presentata dal

 

 

 

 

 

chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF 10’000.-- prestata da __________, __________ (patr. da: avv. __________ );

 

 

 

richiamate le osservazioni 4/8.3.2010 del procuratore pubblico Moreno Capella che acconsente all’incameramento della cauzione a favore dello Stato;

 

richiamato lo scritto 8/9.3.2010 del patrocinatore di __________ mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   __________, in relazione al procedimento penale aperto contro di lui (ed un’altra persona) per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, abuso di impianto di elaborazione di dati e infrazione alla LF sugli stranieri, ha depositato una cauzione di CHF 10’000.--.

 

                                   2.   Benché regolarmente citato, __________ non ha fatto atto di comparsa al dibattimento pubblico celebrato il __________. La Corte ha pertanto deciso di procedere nei suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP (sentenza del __________, p. 11, inc. __________).

 

                                         La Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto __________ autore dei reati ascrittigli, e l’ha condannato ad una pena detentiva di 12 mesi.

 

 

                                   3.   Con la presente istanza, il presidente della Corte giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata da __________.

 

                                         Come esposto in entrata, nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha aderito alla richiesta di decadenza.

                                         __________, interpellato tramite il proprio legale, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

 

 

                                   4.   La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 874, in particolare n. 2425, p. 566).

 

                                         Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope legis quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.

                                         La parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

                                         La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

                                        

                                         In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP).

 

                                         Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.

 

 

                                   5.   __________ non si è presentato al dibattimento avanti la Corte delle assise correzionali di __________.

                                         In queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto esposte, si giustifica far decadere la cauzione da lui prestata a favore della Stato. Nella fattispecie, l’ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte, costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449). PI 2                          __________ doveva e, come riconosciuto dalla Corte, poteva essere personalmente presente al dibattimento (art. 233 cpv. 1 CPP). La presenza dell’accusato al dibattimento rientra di per sé negli scopi e fini stessi del procedimento penale (cfr. Pr 2001 n. 189, p. 1/49 in fine). Per questo motivo, la sua assenza non è sopperibile dalla presenza del suo legale.

                                        

 

                                   6.   Di conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 10’000.--, oltre agli eventuali interessi, ritenuto che nessun altro ha avanzato pretese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 112 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                                    §   La cauzione di CHF 10’000.-- prestata da __________, è dichiarata decaduta a favore dello Stato.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria