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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 12/16.3.2010 presentata dall’
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IS 1
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un medico; |
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richiamato lo scritto 18/22.3.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 12/13.4.2010 del patrocinatore del dr. med. PI 2, mediante le quali chiede di respingere integralmente l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un intervento da parte della polizia a causa di una lite in famiglia, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico del dr. med. PI 2: il procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ (relativo alla lite coniugale) su richiesta della moglie è stato sospeso; il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ (relativo all’ipotesi di reato di guida in stato di inattitudine) è terminato con l’emanazione di una decisione di non luogo a procedere emanata il 29.7.2009 (NLP __________).
2. Una precedente istanza di accesso agli atti ex art. 27 CPP – presentata dall’Ufficio qui istante in data 14/30.4.2009 – era stata decisa da questa Camera in data 2.7.2009 (inc. CRP __________), che ha negato l’accesso ad uno degli incarti (MP __________), mentre ha giudicato prematura la richiesta con riferimento al secondo procedimento (MP __________) in quanto a quel momento non era ancora concluso.
3. Saputo che questo secondo procedimento si era nel frattempo concluso (scambio di corrispondenza 28.2.2010/4.3.2010 tra l’Ufficio istante ed il Ministero pubblico), il medico cantonale ha riproposto la richiesta di accesso agli atti del procedimento MP __________, nel frattempo terminato con il decreto di non luogo a procedere del 29.7.2009 (NLP __________). Alla richiesta si oppone il dr. med. PI 2, con riferimento all’esito del procedimento medesimo. Il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame, l’Ufficio istante invoca l’applicazione degli art. 26 LSan [secondo cui il medico cantonale vigila sulla salute pubblica, sull’esercizio delle arti sanitarie e sull’esecuzione dell’interruzione della gravidanza; egli ha segnatamente le competenze attribuitegli dalla legislazione federale e cantonale nonché dalle disposizioni esecutive del Consiglio di Stato in materia sanitaria; coordina l’attività dei medici delegati e scolastici (cpv. 1)], 56 LSan [secondo cui l’autorizzazione è, tra l’altro, concessa alle persone che possiedono i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione (cpv. 1 lit. c), tra cui figura anche il medico (cfr. art. 54 e 55 LSan)] e 68 cpv. 3 LSan [che prevede la segnalazione da parte del Ministero pubblico dell’apertura di procedimenti penali nei confronti di operatori sanitari “per i casi aventi rilevanza ai fini dell’esercizio dell’attività sanitaria”].
6. Con riferimento a quanto scritto nella precedente decisione del 2.7.2009 (inc. CRP __________, p. 4), occorre ribadire “che di principio è riconosciuta al medico cantonale la facoltà di ricevere eventuali decisioni penali relative alla guida in stato di inattitudine, in quanto possano avere rilevanza quale indizio per valutare la permanenza dei requisiti fisici e psichici necessari all’esercizio della professione (art. 56 LSan)”.
Nel presente caso, si deve riconoscere un legittimo interesse giuridico a favore dell’Ufficio istante a ricevere copia della decisione di non luogo a procedere, in modo che sia per un verso informato dell’esito del procedimento e dei motivi che lo hanno determinato; per altro verso, la modalità di redazione (succinta) di detta decisione non comporta divulgazione di fatti legati alla sfera personale e familiare del dr. med. PI 2, oltre a quelli già noti.
Non si giustifica al contrario un accesso ulteriore o più ampio agli atti del procedimento da parte dell’Ufficio istante, in quanto la decisione di non luogo a procedere contiene quanto necessario per comprendere l’esito del procedimento penale.
7. L’istanza è parzialmente accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere del 29.7.2009 (NLP __________) sarà inviata all’Ufficio istante non appena cresciuta in giudicato la presente decisione.
8. Data la funzione pubblica dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LSan ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria