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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 16.3.2010 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere l'accesso agli atti di un incarto penale; |
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richiamate le osservazioni 23.3.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente Attilio Rampini, 23/24.3.2010 del titolare del PI 26, del titolare del PI 27, della PI 28, del titolare del PI 29, della PI 33, della PI 30, del titolare del PI 31, della PI 32, del titolare PI 59, 23/24.3.2010 di PI 11, PI 12, PI 13, PI 14, PI 15, PI 16, PI 17 e PI 20, 29/30.3.2010 dei titolari dei conti PI 9, nelle quali tutti non si oppongono all'accoglimento dell'istanza;
richiamato lo scritto 31.3.2010 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi con il quale non si oppone alla richiesta trasmettendo, nel contempo, l'elenco atti del procedimento penale in oggetto "(…) dal quale l'autorità richiedente potrà indicare quegli atti istruttori che sono a loro necessari (…)";
rilevato che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni, così come le altre parti civili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria