Incarto n.
60.2011.257

 

Lugano

31 ottobre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 5/8.08.2011 presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

la decisione 26.07.2011 della Divisione della giustizia, con cui ha confermato la decisione della Direzione del PCT che gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'isolamento in cella di rigore della durata di 3 giorni;

 

 

richiamate le osservazioni 13/14.09.2011 e 27/28.09.2011 (duplica) della Divisione della giustizia, concludenti per la reiezione del reclamo;

 

richiamate altresì le osservazioni di replica 19/20.09.2011 di RE 1, nonché preso atto del di lui ulteriore scritto 30.09/3.10.2011;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   RE 1 (1978) si trova in detenzione presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", dove sta espiando la pena detentiva di sei anni inflittagli in data 23.02.2010 dalla Corte delle assise criminali siccome riconosciuto autore colpevole dei reati di coazione sessuale e violenza carnale nonché atti sessuali con fanciulli in danno di una bambina minorenne.

                                         Dedotto il carcere preventivo sofferto dal 24.06.2009 al 23.02.2010, la fine della pena è prevista per il 23.06.2015.

 

 

                                  b.   La mattina del 19.04.2011, presso il laboratorio della Sezione B del penitenziario, sarebbe sorto un diverbio tra RE 1 ed un altro detenuto, __________, nel corso del quale si sarebbero scambiati degli epiteti e per finire il primo avrebbe lanciato contro il secondo una pinza taglialamiera e altri oggetti di lavoro.

 

 

                                   c.   Dopo aver sentito RE 1 il 21 e 22.04.2011 e __________ il 21.04.2011 in relazione al suddetto episodio, la Direzione del Penitenziario con decisione 26.04.2011 ha inflitto al qui reclamante una sanzione disciplinare di tre giorni di isolamento in cella di rigore, che egli ha scontato dal 26.04.2011 ore 14.30 al 29.04.2011 ore 14.30.

 

 

                                  d.   Preso atto di tale sanzione disciplinare RE 1, con scritto del 26.04.2011, ha chiesto alla Direzione delle strutture carcerarie di essere informato sulle dichiarazioni rilasciate dal Capoarte e dal codetenuto circa i fatti accaduti il 19.04.2011 al fine di inoltrare reclamo alla Divisione della giustizia contro la decisione del 26.04.2011. Nel contempo egli ha iniziato uno sciopero della fame, che nel seguito ha interrotto.

                                         Il 27.04.2011 il Direttore aggiunto delle Strutture carcerarie cantonali, insieme a un caposorvegliante, lo ha visitato in cella di rigore, e gli ha comunicato verbalmente, fra l'altro, che i "rapporti redatti dai CArte, dovrà menzionarli nel reclamo alla Divisione, la quale ci darà eventualmente indicazioni sul da farsi" (scritto 27.04.2011, sub doc. 2 allegato alla lettera 10.08.2011 della Divisione della giustizia). In altri termini, egli avrebbe dovuto sollevare il problema nel gravame da introdurre davanti alla Divisione della giustizia e richiedere in quella sede i documenti che lo interessavano.

 

                                   e.   RE 1, con lettera del 28.04.2011, ha comunque nuovamente chiesto alla Direzione delle strutture carcerarie di ottenere le dichiarazioni dei Capiarte e del co-detenuto coinvolto, sollecitando una risposta scritta al proposito.

                                         Conseguentemente, in calce a tale lettera, il Direttore aggiunto delle Strutture carcerarie il 2.05.2011 ha replicato di avergli già dato una risposta in occasione della sua visita in cella di rigore e di voler attendere, "qualora (Camyurdu) avesse inoltrato reclamo alla Divisione, eventuali indicazioni del caso" da parte di detta autorità (scritto 2.05.2011, sub doc. 2 allegato alla lettera 10.08.2011 della Divisione della giustizia).

 

 

                                    f.   Con scritto 2.05.2011 - consegnato in busta chiusa al Direttore delle strutture carcerarie che il 4.05.2011 ha, a sua volta, trasmesso alla Divisione della giustizia - RE 1 ha presentato reclamo sostenendo che "il 26.04.2011 sono stato sanzionato 3(tre) giorno cella di rigore. Ho avvisato il direzione di carcere sulla mio intenzione di fare ricorso(reclamo) sulla tale sanzione. E ho chiesto anche dichiarazione di altre persone sulla questione. Purtroppo il direzione ha risposto negativo. Vi mando il decisione di direzione datata 02.05.2011. Vorrei avere conoscenza su tutti dichiarazione e su tutti altri documenti sulla questione" (doc. 1, allegato alla lettera 10.08.2011 della Divisione della giustizia).

 

 

                                  g.   La Divisione della giustizia, interpretando lo scritto 2.05.2011 di RE 1 quale reclamo avverso la decisione 26.04.2011 vertente sulla sanzione disciplinare di tre giorni di isolamento in cella di rigore, in data 5.07.2011 ha trasmesso copia dello stesso al Direttore delle strutture carcerarie impartendogli un termine per formulare le proprie osservazioni, con particolare riferimento alla censura secondo cui egli non avrebbe avuto la facoltà di esaminare le dichiarazioni del Capoarte e dell'altro detenuto coinvolto nella colluttazione. Osservazioni che tale autorità ha inoltrato l'8.07.2011.

 

 

                                  h.   Con lettera 25.07.2011 (pervenuta alla Divisione della giustizia il 3.08.2011) RE 1, riferendosi al suo precedente scritto di data 2.05.2011, ha nuovamente postulato di avere "tutti documenti particolarmente dichiarazioni di capoarte e co-detenuto" onde preparare un reclamo contro la sanzione disciplinare inflittagli nonché per preparare delle asserite denunce contro l'operato della Direzione del carcere. Nel poscritto della stessa, egli ha ribadito che "sia nella lettera di 2 maggio, sia nella questa lettera chiedo solamente di avere i documenti. Fino ad ora non ho detto niente perche decisione di direzione non accetto eccetera. Solo ho scritto che vorrei fare reclamo e per questo ho bisogno i documenti. vorrei ripetere solo chiedo di avere i documenti. una volta che ricevo i documenti, piu presto mandero mio reclamo sul questione, motivato e molto dettagliato" (doc. 7, allegato alla lettera 10.08.2011 della Divisione della giustizia).

 

 

                                    i.   Con decisione 26.07.2011 (intimata lo stesso giorno) la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo 2.05.2011 di RE 1.

                                         In particolare tale autorità ha ritenuto che, dal profilo giuridico, l'unica contestazione sollevata dal reclamante sarebbe stata la violazione del suo diritto di essere sentito. Diritto questo che, a mente della stessa, nel caso concreto non sarebbe stato leso, da un lato poiché egli sarebbe stato sentito il 22.04.2011 (dunque prima della decisione che lo ha sanzionato disciplinarmente) davanti al direttore aggiunto del carcere, che gli avrebbe spiegato i motivi che avrebbero portato alla sanzione disciplinare nonché riferito delle scuse (accettate da RE 1) dell'altro detenuto coinvolto nella lite. Dall'altro lato per tale autorità non vi sarebbe violazione del diritto di essere sentiti in considerazione della giurisprudenza dell'Alta Corte che consentirebbe la limitazione dei diritti costituzionali o convenzionali del detenuto a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo della detenzione o a permettere il funzionamento normale dello stabilimento.

                                         Essa ha per concludere rilevato che "in ultima analisi, il provvedimento litigioso è conforme al principio della proporzionalità, cosicché il presente gravame deve essere respinto" (decisione 26.07.2011, p. 2).

 

 

                                    l.   Con scritto 5/8.08.2011 RE 1 insorge contro la decisione 26.07.2011 della Divisione della giustizia chiedendone l'annullamento e "di ordinare a tale persone di inviare a me i documenti che ho chiesto".

                                         Sostiene inoltre che tale decisione sarebbe "fuori di procedura", "contro procedura", in quanto respingerebbe un reclamo che egli non avrebbe a tutt'oggi potuto ancora inoltrare per non aver ancora ricevuto la documentazione da lui postulata.

 

 

                                 m.   Con osservazioni 13/14.09.2011 la Divisione della giustizia evidenzia in primo luogo che "lo scritto, inviato il 2 maggio 2011 dal signor RE 1 alla Divisione della giustizia, poteva essere legittimamente interpretato come un reclamo proposto contro la sanzione disciplinare (...), reclamo nel quale l'interessato ha essenzialmente fatto valere la censura, di natura formale, di non aver potuto esaminare i documenti relativi alla causa" (osservazioni 13/14.09.2011, p. 1).

                                         Per il resto ribadisce come la giurisprudenza permetta di limitare l'esercizio dei diritti costituzionali dei carcerati, "nella misura in cui ciò sia necessario per garantire lo scopo della detenzione e il funzionamento normale dello stabilimento", ciò che sarebbe il caso nella fattispecie esistendo infatti in concreto "un interesse pubblico preponderante a garantire la convivenza pacifica e normale all'interno del carcere" vista la colluttazione sorta tra il qui reclamante e un altro detenuto.

                                         Sostenuta "nel merito" la conformità della sanzione disciplinare litigiosa e l'esistenza dei presupposti atti a giustificarla, conferma infine la richiesta di respingere il gravame.

 

 

                                  n.   Delle ulteriori argomentazioni nel reclamo, della replica, così come della duplica della Divisione della giustizia, si dirà - per quanto necessario - in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

 

                                         L’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM) [RS 4.2.1.1.], entrata in vigore l'1.01.2011, stabilisce che sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure (ovverossia non quelle di cui al cpv. 1 dell'art. 12 LEPM emanate dal giudice dell’applicazione della pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, bensì le altre decisioni in materia di esecuzione pene e misure che competono alle autorità amministrative cantonali); si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 ss. CPP.

                                         In questo senso la legislazione cantonale in materia d'esecuzione delle pene e delle misure - prevedendo un controllo generale da parte di un'autorità giudiziaria (di reclamo) delle decisioni rese dalle autorità amministrative cantonali competenti - va oltre quanto richiesto dalla giurisprudenza in relazione agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, che impone un controllo da parte di un'autorità giudiziaria delle sanzioni disciplinari che oltrepassano i venti giorni di isolamento in cella di rigore, in quanto ritenute assumere, oltre tale soglia, un carattere penale (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009, consid. 2).

 

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il gravame deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.3.

                                         Il reclamo, inoltrato il 5/8.08.2011 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 26.07.2011 della Divisione della giustizia, è tempestivo.

 

                                         1.4.

                                         Giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.

 

                                         1.4.1.

                                         Per stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto ai sensi della norma testé citata, è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

 

                                         1.4.2.

                                         L’interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare: in taluni casi, è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382, n. 5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2).

                                         La lesione è personale nel senso che la decisione tocca il ricorrente nei suoi diritti: non è ammesso in materia penale un ricorso "popolare" (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 6).

                                         La lesione inoltre è diretta se tocca la persona o il patrimonio del ricorrente (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7); un semplice effetto riflesso ("Reflexwirkung") non è sufficiente (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7).

                                         Infine un interesse è giuridicamente protetto se la lesione è attuale, ovverossia se la stessa espleta ancora i suoi effetti al momento della presentazione del gravame (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 8).

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale prescinde dall'interesse attuale allorquando lo stesso farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e che, in ragione della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo, sfuggirebbe così sempre alla censura della Corte suprema nonché allorquando esiste un interesse pubblico importante a risolvere una pretesa questione di principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I 231 consid. 1b e sentenze citate; ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13).

 

                                         1.4.3.

                                         Nel caso in esame il qui reclamante chiede di poter visionare dei documenti alla base della decisione della Direzione delle strutture carcerarie con cui gli sono stati inflitti tre giorni di isolamento in carcere di rigore ormai, in assenza di effetto sospensivo, subiti, onde poter interporre compiutamente reclamo contro tale decisione.

 

                                         Nell'ottica dell'interesse attuale sorgono due diversi problemi. Anzitutto il fatto che la sanzione disciplinare inflittagli è nel frattempo già stata eseguita. In secondo luogo il reclamante con il proprio gravame (e già in precedenza davanti alla Divisione) chiede i documenti con l'intenzione di utilizzarli per un ricorso che, a suo dire, non ha ancora presentato ed i cui termini sono ormai trascorsi da tempo.

                                         Riguardo al primo problema, per la giurisprudenza più autorevole l'esecuzione del provvedimento disciplinare non sopprime forzatamente l'interesse giuridico attuale al trattamento del gravame. Il reclamante può in particolare avere un interesse a che la sua sanzione disciplinare venga soppressa o ridotta e, se del caso, a che la sanzione nuovamente determinata risulti nel suo fascicolo amministrativo. In effetti la rettificazione dell'incarto amministrativo del detenuto in relazione alla sanzione contestata è importante per la fissazione di un eventuale nuovo provvedimento qualora fosse commessa un'altra infrazione disciplinare. Essa gioca inoltre un ruolo nell'ambito della procedura di liberazione condizionale. Pertanto, per l'Alta Corte costituisce un diniego di giustizia formale dichiarare privo d'oggetto un gravame interposto contro la decisione dell'autorità d'esecuzione delle pene ("Vollzugs-behörde") che infligge un provvedimento disciplinare, per il fatto che tale sanzione è nel frattempo ormai stata eseguita (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009, consid. 3.; DTF 135 I 6 consid. 2.1.).

 

                                         Per il secondo problema è pacifico che la possibilità di presentare reclamo contro la sanzione disciplinare sia ormai esclusa, essendo da tempo trascorso il termine di ricorso. Quale conseguenza, l'interesse all'accesso agli atti non è più attuale, non essendo più possibile utilizzare i documenti per il gravame. Resta tuttavia la questione che il gravame solleva il problema del diritto di essere sentito: esigere al proposito un interesse attuale - come visto più sopra - farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che potrebbe ripresentarsi in futuro in circostanze simili.

 

                                         In tali circostanze RE 1, destinatario della decisione qui impugnata e da essa direttamente e personalmente toccato nei suoi diritti, ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.

 

                                         1.5.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono solo parzialmente rispettate. In particolare il gravame è irricevibile laddove - peraltro nel (prolisso) allegato di replica - RE 1 sembra voler chiedere a questa Corte l'apertura di un'inchiesta sull'operato (asseritamente illecito) della Direzione delle strutture carcerarie.

                                         Questa Corte può in tale ambito essere adita con reclamo soltanto contro una determinata decisione della Divisione della giustizia, che a sua volta ha statuito a seguito di reclamo interposto da un detenuto contro l'operato della Direzione delle strutture carcerarie, nel rispetto dell'iter procedurale e del doppio grado di giurisdizione previsto dagli art. 12 cpv. 2 LEPM, 56 e 57 REPM e 81 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino.

                                         Inoltre la Corte dei reclami penali è una giurisdizione di reclamo ex art. 13 lit. c CPP, davanti alla quale possono essere fatte valere le censure di cui all'art. 393 cpv. 2 CPP; essa non rientra fra le autorità del perseguimento penale esaustivamente elencate all'art. 12 CPP, pertanto non è l'autorità preposta a ricevere segnalazioni rispettivamente denunce di eventuali comportamenti di rilevanza penale. Nemmeno giova al qui reclamante richiamare l'applicazione dell'art. 302 CPP, stante che le sue asserzioni sono approssimative e generali e non riportano fatti sufficientemente precisi atti a fondare indizi di (eventuali) reati ("Anfangsverdacht" o "qualifizierter Verdacht") - di rilevanza tale da obbligare questa Corte - così come richiesto dalla testé citata norma procedurale - a segnalarli alle preposte autorità del perseguimento penale. L'obbligo di denuncia di cui all'art. 302 CPP presuppone che fatti determinati fondino il sospetto concreto e rilevante che un reato penale possa essere stato realizzato (BSK StPO – N. HAGENSTEIN, art. 302 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 302 CPP n. 11).

 

                                         Nei limiti testé esposti e per tutto quanto visto sopra il gravame è ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   Con la revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.01.2007, sono state introdotte a livello federale diverse norme(-quadro) che regolano l'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà (art. 74 ss. CP).

 

                                         Fra queste, l'art. 91 CP stabilisce al cpv. 1 che soltanto una violazione colpevole di una prescrizione dell'esecuzione penale o del piano d'esecuzione costituisce un'infrazione disciplinare. Il cpv. 2 di detta norma precisa la natura delle sanzioni disciplinari mentre il cpv. 3 delega ai Cantoni il compito di regolamentare dettagliatamente il diritto disciplinare, tra cui anche la procedura (Messaggio concernente la modifica del CP del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1805).

 

                                         Nel Cantone Ticino in base all'art. 50 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM) [4.2.1.1.1.] la Direzione delle strutture carcerarie - subordinata alla Divisione della giustizia (art. 7 REPM) - è l'autorità competente a pronunciare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 49 REPM, fra le quali si annovera l'isolamento in cella di rigore fino a cinque giorni (lit. g). Provvedimento questo che può essere inflitto, tra l'altro, in caso di minacce pronunciate nei confronti del personale dello stabilimento o dei codetenuti e di lesioni portate alla loro integrità corporale, conformemente all'art. 47 cpv. 3 lit. e REPM.

                                         Per quanto riguarda la procedura disciplinare l'art. 48 REPM dispone che, nell'applicazione della sanzione, l'autorità competente deve tener conto del comportamento e delle condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto (cpv. 1). La Direzione delle strutture carcerarie procede, se del caso, ad effettuare gli accertamenti ed i confronti necessari (cpv. 2). Ogni sanzione deve essere motivata (cpv. 3). La decisione è comunicata verbalmente all'interessato con l'indicazione della possibilità di reclamo; la decisione scritta deve essergli intimata entro 24 ore e copia ne deve essere data al GIAP (cpv. 4).

 

                                         Il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (emanato il 15.12.2010 dal Dipartimento delle istituzioni ed entrato in vigore l’1.01.2011), che fissa le norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del Cantone, all'art. 85 riprende (e precisa) il contenuto degli art. 91 CP, 49 e 50 REPM.

                                         L'art. 84 di detto regolamento - relativo alla procedura disciplinare - dispone che se una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette un'infrazione disciplinare, è soggetta ad una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell'infrazione (cpv. 1). Prima di procedere alla sanzione, la persona incarcerata è informata e sentita sui fatti a lei imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente o per iscritto (cpv. 2). La sanzione è commisurata tenendo conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. È riservata la sanzione penale (cpv. 3). La sanzione è notificata nella forma scritta. Deve essere motivata e contenere i rimedi di diritto. Il ricorso non ha effetto sospensivo (cpv. 4). Tutte le infrazioni disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate all'autorità competente (cpv. 6).

 

                                         Al carcerato è riconosciuto il diritto di reclamo, che, a tenore dell'art. 57 REPM, dev'essere presentato al Direttore delle strutture carcerarie (cpv. 1) rispettivamente alla Divisione della giustizia, qualora diretto contro l'operato del primo (cpv. 1), nel termine di cinque giorni dal momento della pretesa infrazione; non espleta effetto sospensivo (cpv. 2), tranne se, su istanza, lo stesso venga concesso dalla Divisione (cpv. 3).

                                         Ciò è ripreso, con l'aggiunta di alcune precisazioni, all'art. 81 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, che assicura alla persona incarcerata il diritto di reclamo (cpv. 1), e dispone, tra l'altro, che detto reclamo, formalmente indicato come tale e debitamente motivato, è da indirizzare, in busta chiusa entro cinque giorni dalla decisione o dall'atto contestati (cpv. 2), alla Direzione delle strutture carcerarie, se rivolto contro l'operato di un membro del personale o contro altra persona incarcerata (lit. a); alla Divisione della giustizia, se rivolto contro l'operato della Direzione (lit. c). La decisione è intimata all'interessato nella forma scritta (cpv. 3).

                                         Infine l'art. 78 del medesimo regolamento ricorda che la persona incarcerata gode di tutti i diritti riservati all'individuo ed al cittadino e protetti dalla legge, ad eccezione di: quelli espressamente esclusi o limitati dalla legge o dal presente regolamento (lit. a) quelli il cui esercizio è incompatibile con lo stato di privazione della libertà (lit. b).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il qui ricorrente in buona sostanza censura la decisione della Divisione della giustizia lamentando che non gli sarebbe stato dato accesso ai rapporti dei Capiarte e alle dichiarazioni rilasciate dal co-detenuto in relazione ai fatti accaduti la mattina del 19.04.2011, a lui necessari per poter impugnare, con cognizione di causa, la decisione della Direzione delle strutture carcerarie con cui gli sono stati inflitti tre giorni di isolamento in cella di rigore. Il diritto di accesso agli atti fa parte del concetto più generale del diritto di essere sentito, tutelato convenzionalmente e costituzionalmente.

 

                                         L'autorità amministrativa dal canto suo sostiene che la giurisprudenza permetterebbe di limitare l'esercizio dei diritti costituzionali dei carcerati - persone queste che si troverebbero in un rapporto giuridico particolare con lo Stato - nella misura in cui ciò sarebbe necessario per garantire lo scopo della detenzione e il funzionamento normale dello stabilimento. Facendo riferimento ad una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra e osservato che la sanzione disciplinare comminata a carico del qui reclamante è avvenuta a seguito di una colluttazione avvenuta con un co-detenuto, asserisce inoltre che nella fattispecie "vi è un interesse pubblico preponderante a garantire la convivenza pacifica e normale all'interno del carcere, il che giustifica, allo scopo di evitare che gli animi si esasperino di nuovo o che insorgano nuove tensioni, la restrizione del diritto del signor RE 1 di esaminare gli atti" (osservazioni 13/14.09.2011, p. 2). Stante dipoi l'intervenuta riappacificazione fra i due protagonisti - viste le dichiarazioni di RE 1 nell'interrogatorio del 22.04.2011 secondo cui sarebbe stato disposto ad accettare le scuse del co-detenuto e non avrebbe avuto alcuna intenzione di rivalsa verso di lui - "nell'ottica di non alimentare nuove contrapposizioni" sarebbe parso "adeguato alle circostanze (...) negare al signor RE 1 la facoltà di consultare i documenti concernenti le dichiarazioni del capoarte e dell'altro codetenuto" (osservazioni 13/14.09.2011, p. 2).

 

                                         3.2.

                                         Il diritto di essere sentiti - che vale pure nelle procedure amministrative (sentenza TF 6B_69/2010 dell'11.03.2010, consid. 2.2.) - sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. rappresenta un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza TF 1B_427/2010 del 21.01.2011 consid. 3.3.) e comprende il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che una decisione sia presa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito, di farsi rappresentare o assistere, di ottenere una decisione motivata come pure di poter consultare gli atti di causa.

                                         Esso costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito. La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio - in via eccezionale nei casi in cui quest'ultimo non costituisce una grave violazione della procedura - nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso goda di pieno potere d'esame (esame del fatto e del diritto) e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell'esercizio dei diritti che le erano stati negati (sentenza TF 6B_968/2010 del 29.03.2011, consid. 2.2.; sentenza TAF C-6981/2010 del 18.05.2011, consid. 3.2.; DTF 135 I 187 consid. 2.2.; 132 V 387 consid. 5.1.; BSK StPO - H. VEST / S. HORBER, art. 107 CPP n. 6).

 

                                         La natura ed i limiti del diritto di essere sentiti sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se essa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., come testè esposto.

 

                                         3.3.

                                         L'Alta Corte ritiene i detenuti essere sottomessi alle restrizioni imposte dalla loro condizione di detenuto e dal rapporto speciale che li lega allo Stato (DTF 106 Ia 277, consid. 3.), con riferimento a dei diritti e a dei doveri particolari (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 203 n. 170). Nondimeno i diritti fondamentali di cui godono i detenuti possono essere limitati soltanto nella misura richiesta dalla pena o dal buon funzionamento dello stabilimento. Inoltre, in ogni caso concreto, la restrizione dovrà essere proporzionata allo scopo perseguito, essere giustificata da un interesse pubblico e non ledere l'essenza dei diritti fondamentali (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 203 n. 172; DTF 124 I 203 consid. 2b). Principi questi ripresi all'art. 74 CP, che permette tali restrizioni laddove sono necessarie e sensate, sono volte a garantire una convivenza ordinata nell'istituto, tengono sufficientemente conto dell'esigenza di protezione della sicurezza pubblica e non sono sproporzionate (BSK StPO - B. F. BRÄGGER, art. 74 CPP n. 9). L'art. 75 cpv. 1 2a. frase in fine CP dispone che l'esecuzione della pena deve, fra l'altro, tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti.

 

                                         3.4.

                                         Nel Cantone Ticino, come visto ai precedenti considerandi, il diritto di essere sentiti nell'ambito della procedura disciplinare prevista in materia di esecuzione pene e misure, è regolato dagli art. 48 REPM e 84 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, che stabiliscono, in sostanza, che prima che l'autorità amministrativa statuisca su un provvedimento disciplinare deve informare l'interessato sui fatti e offrirgli la possibilità di pronunciarsi (oralmente o per iscritto) al proposito.

 

                                         Le norme in oggetto non precisano come l'informazione dei fatti rilevanti al detenuto deve avvenire.

 

                                         Considerato che i diritti del detenuto non possono essere limitati se non per garantire l'esecuzione normale della pena privativa della libertà e per esigenze di convivenza ordinata nell'istituto, conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. è corretto interpretare le suddette norme cantonali (che costituiscono una valida base legale materiale) nel senso che concedono all'interessato il diritto di esaminare gli atti del procedimento disciplinare prima che l'autorità amministrativa renda la propria decisione e di prendere eventuali note personali, ma non gli consentono invece il diritto di estrarne copia. In un ambiente notoriamente teso come quello carcerario, che raggruppa in spazi rigorosamente delimitati (numerose) persone per vissuto penale, etnia e cultura molto diversi con conseguenti problemi di coesistenza e di inserimento sociale, l'ottenere copia di documenti, aventi un contenuto potenzialmente atto a suscitare sentimenti di ritorsione e/o di rancore e che potrebbero circolare all'interno del carcere, costituisce un pericolo concreto per la sicurezza interna dell'istituto penale, che va salvaguardata in modo prioritario. Occorre infatti reprimere sul nascere ogni possibile focolaio che potrebbe svilupparsi in atti di violenza nei confronti del personale del penitenziario e/o della popolazione carceraria, onde evitare la realizzazione di nuovi reati durante la fase dell'espiazione della pena.

                                         Ove poi, nel singolo caso, l'autorità amministrativa dovesse constatare che dall'esercizio della facoltà di esaminare gli atti potrebbe derivare il rischio concreto ed imminente di successivi comportamenti di rilevanza penale, essa non incorrerebbe in una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. qualora limitasse l'accesso agli atti dell'interessato ad un sunto da parte di detta autorità sui fatti rilevanti, atto a mettere quest'ultimo in condizione di comunque poter prendere posizione sugli stessi con sufficiente cognizione di causa. Anche in questo caso infatti, nella misura in cui è giustificata da un interesse pubblico (sicurezza interna), rispetta il principio di proporzionalità e non svuota il diritto di essere sentito del suo contenuto (stante la possibilità di pronunciarsi sui fatti rilevanti, opportunamente riassunti all'interessato, alla base della decisione che l'autorità competente dovrà rendere) la limitazione della facoltà di esaminare gli atti è lecita e non lede le garanzie di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost.

 

                                         Situazione questa che si apparenta con quella prevista dall'art. 108 CPP che permette - in ambito di procedura penale - di restringere il diritto di esaminare gli atti previsto all'art. 101 CPP (quale aspetto del diritto di essere sentiti sancito dall'art. 107 CPP) quando tale restrizione è, fra l'altro, necessaria per garantire la sicurezza di persone (art. 108 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         3.5.

                                         Stante la regolamentazione riportata ai considerandi che precedono, si osserva in questa sede che, confrontata con la richiesta di un detenuto di esaminare gli atti in un procedimento disciplinare, la Direzione delle strutture carcerarie non può limitarsi a segnalare all'interessato di sollevare le proprie censure nell'ambito dell'(eventuale) gravame nel merito all'autorità amministrativa superiore. Essa deve rendere una decisione in cui motiva il proprio rifiuto, indicando i mezzi di ricorso. Ciò ove più si considera che ci si trova in presenza di persone in genere non cognite di nozioni di diritto e non patrocinate da un legale. In questo modo si evita il rischio di confondere e/o di mal interpretare l'oggetto dell'impugnativa.

 

                                         3.6.

                                         Ora, nel caso in esame, i fatti accaduti la mattina del 19.04.2011 riguardano un diverbio sorto, sostanzialmente per ragioni futili, tra due detenuti subito degenerato in atti che fortunatamente, grazie al pronto intervento del personale dell'istituto carcerario, così come di alcuni altri detenuti, non hanno avuto conseguenze nefaste per la salute di alcuno, stante che sarebbe stato fatto un uso improprio di oggetti pericolosi quali una pinza taglialamiera e altri attrezzi da lavoro.

 

                                         A RE 1 è stata data la possibilità di esprimersi su quanto accaduto la mattina del 19.04.2011 una prima volta il 21.04.2011 (in tale audizione egli non ha voluto prendere posizione dichiarando semplicemente di non avere nulla da dire e si è rifiutato di firmare il relativo verbale) ed una seconda volta il 22.04.2011 davanti al direttore aggiunto, __________ e ad un capo-sorvegliante (in occasione di questo interrogatorio egli ha preso posizione sui fatti, firmando il conseguente verbale).

                                         In entrambe le occasioni egli è stato, in modo particolare, sentito "in merito ai fatti così come descritti nel rapporto di servizio redatto il 19.04.2011 dal personale". Nel corso della seconda audizione egli ha dichiarato che "io RE 1 vengo messo al corrente dei fatti e del motivo per cui vengo sentito"; inoltre è stato reso edotto della disponibilità del co-detenuto a scusarsi per il proprio comportamento, scuse che il qui reclamante ha per finire accettato; infine egli ha potuto contestare alcuni fatti. E meglio: "Da parte mia ho ben compreso il tutto e accetto le scuse del carc __________, sono cosciente che quanto accaduto non è positivo, ma ribadisco che non ho lanciato oggetti tali da potere essere considerati pericolosi o per ferire persone altrui (in particolare il cacciavite e la pinza taglia lamiera). Faccio notare che gli insulti ricevuti dal carc __________ mi hanno provocato e di conseguenza ho reagito, perché ciò mi ha fatto rivivere fatti molto gravi che ho subito in passato. Specifico che sono disponibile ad accettare le scuse del carc __________, non ho nessuna rivalsa nei suoi confronti e per quanto mi concerne la «questione è chiusa». Vengo messo al corrente che posso essere sanzionato per quanto accaduto. In futuro in casi simile mi impegno a non reagire e a segnalare per tempo alla Direzione la problematica" (verbale 22.04.2011 di RE 1).

                                         Ne è quindi seguita la decisione 26.04.2011 con cui la Direzione delle strutture carcerarie ha inflitto al qui reclamante la sanzione disciplinare di tre giorni di isolamento in cella di rigore. A partire dal giorno stesso RE 1 ha reiteratamente per iscritto e verbalmente chiesto a tale autorità dapprima e alla Divisione della giustizia nel seguito la possibilità di avere accesso al rapporto dei Capiarte così come alle dichiarazioni del co-detenuto, a cui però non è stato dato seguito.

 

                                         Da quanto verbalizzato nell'interrogatorio del 22.04.2011 ed in special modo dal tenore delle risposte date da RE 1 è corretto concludere che (sebbene egli non li abbia potuti consultare direttamente) egli è stato con sufficienti dettagli informato sul contenuto del rapporto 19.04.2011 dei Capiarte in merito ai fatti svoltisi quel giorno così come delle dichiarazioni rese dal co-detenuto (in particolare sulla dinamica dei fatti con scambio di insulti e lancio di oggetti pericolosi), stante che il qui reclamante ha infatti potuto contestare il lancio da parte sua di "oggetti tali da potere essere considerati pericolosi o per ferire persone altrui (in particolare il cacciavie e la pinza taglia lamiera) e di giustificare il suo comportamento asserendo che "gli insulti ricevuti dal carc __________ mi hanno provocato e di conseguenza ho reagito (...)" (verbale 22.04.2011 di RE 1).

                                         Con tutta evidenza egli disponeva già a quel momento di tutti gli elementi necessari e atti per potersi validamente aggravare nei termini e nelle forme richieste contro la sanzione disciplinare da lui contestata [Egli stesso nelle osservazioni di replica 16.09.2011 (p. 3) ha asserito: "Io sono stato sanzionato per una cosa che in realta non è successo come hanno scritto capiarte e come ha riferito codetenuto"]. Ciò che egli tuttavia non ha fatto.

 

                                         L'autorità amministrativa, che si è trovata nella fattispecie (litigio tra due detenuti degenerato in colluttazione con uso improprio di pericolosi strumenti di lavoro che per essere sedata ha reso necessario l'intervento di più persone) confrontata con il concreto pericolo (a fronte della caparbietà, animosità fino a difficoltà di autocontrollo di RE 1) che l'ulteriore concessione del diritto di esaminare gli atti (al di là dell'esaustivo riassunto dei fatti rilevanti così come esposti nel rapporto 19.04.2011 dei Capiarte e secondo la versione del co-detenuto coinvolto, che ha permesso al qui reclamante di esprimersi al proposito con sufficiente cognizione di causa) avrebbe potuto attizzare rancori e sentimenti di ritorsione non solo tra le persone direttamente coinvolte bensì addirittura estendersi ad altri detenuti - che RE 1 sembrerebbe voler coinvolgere nella propria questione personale -, non è incorsa nella violazione delle garanzie di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost., risultando il provvedimento litigioso sufficientemente giustificato da un interesse pubblico preponderante e in concreto proporzionato alle circostanze.

                                         A tutt'oggi, dal tenore acceso delle rimostranze [in (buona) parte non censurabili davanti a questa Corte] esternate dal qui reclamante - che si ritiene vittima di "giochi non puliti di politica internazionale" (lettera 16.09.2011 allegata alla replica 16.09.2011) - nei suoi numerosi e prolissi scritti, egli sembra voler cogliere il pretesto della propria personale impugnativa (l'esame di atti di cui già conosce il contenuto e che già in precedenza avrebbe validamente avuto la possibilità di introdurre un gravame contro la di lui contestata sanzione disciplinare) per fomentare il proprio malcontento verso l'operato di alcuni agenti di custodia/Capiarte così come di membri della Direzione delle strutture carcerarie estendendolo ad altri detenuti (a suo dire coinvolti quali testimoni di presunte minacce di morte da parte di RE 1 nei confronti del detenuto __________ rispettivamente quali autori di una presunta loro richiesta di trasferimento di RE 1 ad altro penitenziario per problemi sorti con quest'ultimo) così da rendere concreto il rischio di creare disordini interni che potrebbero, se non prontamente arginati, facilmente degenerare fino a mettere in serio pericolo la sicurezza interna dell'istituto.

 

                                         In tali circostanze egli non può censurare con successo una violazione del suo diritto di essere sentito, così che, per tutto quanto sin qui visto, il gravame non merita accoglimento.

 

 

                                   4.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto della particolarità della fattispecie, sono poste a carico del qui reclamante, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 29 cpv. 2 Cost., 74 ss. CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1 c/o PCT La Stampa, Lugano.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                            La cancelliera