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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 1/6.12.2011 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia di un verbale d’interrogatorio inerente ad un incarto penale nel frattempo archiviato; |
premesso che la richiesta datata 1.12.2011 è giunta al Ministero pubblico il 2.12.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 5/6.12.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della querela 22/24.06.2011 sporta da IS 1 nei confronti di PI 2 in relazione a presunti fatti avvenuti, il 9.06.2011, a __________, presso un esercizio pubblico, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo per l’ipotesi di reato di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 1 CP sfociato nel decreto di non luogo a procedere 5.08.2011 (NLP __________), per ritiro della querela in applicazione dell’art. 33 CP (inc. MP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di poter ottenere copia del verbale d’interrogatorio 22.07.2011 di PI 2 di cui al surriferito procedimento penale;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che a prescindere dal fatto che il qui istante ha omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta, a giudizio di questa Corte – considerato che nella fattispecie in esame il procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 5.08.2011 (NLP __________) poiché in data 27.07.2011 il qui istante ha ritirato la querela penale – non è adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2, avendo desistito dalla querela giusta l’art. 33 cpv. 1 CP in maniera definitiva;
che alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere respinta;
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera