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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 7/21.03.2011 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia di un suo verbale d’interrogatorio; |
premesso che la richiesta datata 3.03.2011, spedita il 7.03.2007, è giunta al Ministero pubblico l’8.03.2011, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 21.03.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 20.12.2005 il Ministero pubblico ha avviato, d’ufficio, delle indagini preliminari, tra l’altro, a carico di IS 1 (__________) per corruzione di pubblici ufficiali svizzeri / corruzione attiva giusta l’art. 322 ter CP;
che il procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno 20.02.2008 emanato dall’allora procuratore generale Bruno Balestra per inesistenza degli estremi di reato (NLP __________ – inc. MP __________);
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere copia del verbale della sua deposizione resa il 22.12.2005 nell’ambito del surriferito procedimento penale (doc. 1.a);
che su richiesta 23.03.2011 di questa Corte (sollecitata l’11.04.2011), IS 1 ha precisato di necessitare copia del surriferito verbale per i suoi atti, poiché nessuno lo avrebbe autorizzato a vedere cosa fosse stato scritto nel medesimo ed essendo l’anno prossimo intenzionato a trasferirsi presso il PCT La Stampa (doc. 2 – doc. 4);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
che a giudizio di questa Corte nella fattispecie in esame non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sugli interessi personali delle altre parti coinvolte nel suddetto procedimento penale (inc. MP __________), poiché il medesimo si trova ancora in espiazione della pena;
che a ciò aggiungasi che dalla lettura del postulato verbale d’interrogatorio 22.12.2005 non emerge nulla di rilevante;
che in siffatte circostanze mal si vede in che modo questo verbale possa servire al qui istante per chiedere eventualmente il suo trasferimento presso il PCT La Stampa;
che per questi motivi l’istanza deve essere respinta;
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera