Incarto n.
60.2011.89

 

Lugano

21 dicembre 2011/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/21.03.2011 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia di un suo verbale d’interrogatorio;

 

 

premesso che la richiesta datata 3.03.2011, spedita il 7.03.2007, è giunta al Ministero pubblico l’8.03.2011, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 21.03.2011, senza formulare osservazioni in merito;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 20.12.2005 il Ministero pubblico ha avviato, d’ufficio, delle indagini preliminari, tra l’altro, a carico di IS 1 (__________) per corruzione di pubblici ufficiali svizzeri / corruzione attiva giusta l’art. 322 ter CP;

 

                                         che il procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno 20.02.2008 emanato dall’allora procuratore generale Bruno Balestra per inesistenza degli estremi di reato (NLP __________ – inc. MP __________);

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere copia del verbale della sua deposizione resa il 22.12.2005 nell’ambito del surriferito procedimento penale (doc. 1.a);

 

 

                                         che su richiesta 23.03.2011 di questa Corte (sollecitata l’11.04.2011), IS 1 ha precisato di necessitare copia del surriferito verbale per i suoi atti, poiché nessuno lo avrebbe autorizzato a vedere cosa fosse stato scritto nel medesimo ed essendo l’anno prossimo intenzionato a trasferirsi presso il PCT La Stampa (doc. 2 – doc. 4);

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

                                        

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

                                        

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                         che a giudizio di questa Corte nella fattispecie in esame non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sugli interessi personali delle altre parti coinvolte nel suddetto procedimento penale (inc. MP __________), poiché il medesimo si trova ancora in espiazione della pena;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che dalla lettura del postulato verbale d’interrogatorio 22.12.2005 non emerge nulla di rilevante;

 

 

                                         che in siffatte circostanze mal si vede in che modo questo verbale possa servire al qui istante per chiedere eventualmente il suo trasferimento presso il PCT La Stampa;

 

 

                                         che per questi motivi l’istanza deve essere respinta;

 

 

                                         che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera