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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 25/27.05.2016 presentato da
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RE 1 |
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contro |
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la decisione 17.05.2016 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________); |
preso atto dello scritto 30/31.05.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
preso altresì atto dello scritto 6.06.2016 del procuratore pubblico, in cui dichiara di non avere osservazioni da formulare e si rimette al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 17.01.2006 la Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RE 1 a 18 mesi di detenzione (dedotti 223 giorni di carcere preventivo), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, avendolo riconosciuto colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro, per fatti risalenti agli anni 2003-2005 (inc. TPC 72.2005.151).
Nel seguito nei suoi confronti è stato emanato un divieto d’entrata valido dal 28.08.2006 al 31.12.2099 (cfr. estratto RIPOL allegato al rapporto d’arresto 18.04.2011, inc. MP __________).
b. Con decisione 15.04.2010 (passata in giudicato il 17.11.2010) della Pretura penale RE 1 è stato condannato alla pena detentiva di 30 giorni, per aver commesso infrazioni alla LF sugli stranieri (segnatamente l’entrata e il soggiorno illegali come pure l’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione durante i mesi dal gennaio a inizio marzo 2010) e per aver condotto una vettura senza licenza di condurre, nel periodo tra il gennaio e il marzo 2010 (inc. __________).
c. Con decreto 6.09.2010 (passato in giudicato il 18.03.2011) del Ministero pubblico RE 1 è incappato in una ulteriore condanna alla pena detentiva di 60 giorni, oltre la multa di CHF 300.--, per infrazioni alla LF sulla circolazione stradale (segnatamente per aver condotto una vettura senza licenza di circolazione, senza licenza di condurre, senza l’assicurazione di responsabilità civile, oltre l’uso abusivo delle targhe di controllo, nel giugno 2010), nonché per ricettazione e per entrata e soggiorno illegali nel nostro paese, nel giugno 2010 (inc. MP __________).
d. Il SEPEM ha fatto diramare nei confronti del qui reclamante un ordine di arresto, pubblicato su RIPOL, volto all’espiazione delle suddette due pene detentive.
RE 1 è stato arrestato il 18.04.2011 presso l’appartamento di una donna di origine dominicana (dove egli pernottava da alcuni giorni), sia a seguito del mandato di cattura di cui sopra sia perché indiziato di aver commesso nuovi atti illeciti (inc. MP __________).
e. Con decreto d’accusa 13.07.2011 (DA __________) il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena detentiva di 90 giorni da espiare, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 42 CP per la sospensione condizionale e nemmeno vi era da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità avrebbero potuto essere eseguiti (art. 41 CP).
Il magistrato inquirente lo ha in particolare ritenuto colpevole di ricettazione, infrazione alle norme della circolazione, circolazione senza licenza, conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile e abuso della licenza e delle targhe, per fatti risalenti al periodo gennaio-aprile 2011, così come per titolo di entrata e soggiorno illegali e esercizio di un’attività lucrativa senza permesso, segnatamente per essere illegalmente entrato nel nostro paese a metà dicembre 2010 ed avere soggiornato a __________, nonostante il divieto d’entrata emesso nei suoi confronti, esercitando sino al marzo 2011 in qualità di manovale attività lucrativa senza beneficiare di alcuna autorizzazione.
Il decreto d’accusa è stato intimato il 13.07.2011 brevi manu al condannato e all’allora suo difensore.
Non essendo stata interposta formale opposizione il 15.11.2011 il decreto d’accusa è passato in giudicato (all. 1, inc. GPC __________).
f. Il 20.07.2011, tramite la Polizia cantonale, al qui reclamante è stato notificato il divieto d’entrata valido per tempo indeterminato/fino al 31.12.2099 emanato nei suoi confronti dall’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna. Egli è in particolare stato reso attento al fatto che “senza l’esplicita autorizzazione del suddetto Ufficio federale vi è vietata l’entrata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein” (all. 6, inc. GPC __________).
g. In data 24.11.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiesto al comando della Polizia cantonale la pubblicazione su RIPOL, sino al 13.07.2016, di un mandato di accompagnamento a carico di RE 1, vista la di lui ignota dimora, onde espiare la pena di 90 giorni di cui al decreto d’accusa 13.07.2011 (all. 2, inc. GPC __________).
h. RE 1 è stato fermato a __________ il 13.05.2016 a seguito di un controllo da parte della Polizia cantonale, e, visto l’ordine di ricerca pendente pubblicato su RIPOL, egli è stato arrestato e incarcerato presso il carcere giudiziario La Farera, Lugano, il cui Capo sorvegliante ne ha tempestivamente dato avviso all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (all. 3, inc. GPC __________).
i. Con decisione 17.05.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa e ha fissato il termine dell’esecuzione della pena (di 90 giorni) all’11.08.2016.
Contemporaneamente il giudice ha revocato il proprio ordine del 24.11.2011 pubblicato su RIPOL (all. 4, inc. GPC __________).
Il magistrato, richiamata la condanna di cui al decreto d’accusa del 13.07.2011 del Ministero pubblico, ha in particolare considerato essere dato il rischio che il qui reclamante si possa dare alla fuga per sottrarsi all’esecuzione della pena, visto il divieto di entrata emanato a carico di quest’ultimo e notificatogli il 20.07.2011 (inc. GPC __________).
l. Con reclamo datato 22.05.2016 RE 1 insorge contro la decisione 17.05.2016 di collocamento iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo di essere collocato in “sezione aperta rinunciando a qualsiasi congedo o permesso d’uscita. Basta solo che possa io ricevere le visite della mia compagna e del mio bambino” (reclamo 22/27.05.2016, p. 2).
In caso di collocamento in sezione aperta, egli esclude in modo assoluto la sua intenzione di darsi alla fuga per riparare nel suo paese d’origine. Nella Repubblica dominicana egli infatti non vorrebbe più far rientro per lungo tempo, essendo la sua vita lì in pericolo.
Nemmeno vorrebbe apparire come un fuggitivo agli occhi di suo figlio, a suo dire “cittadino elvetico” e residente con la madre, sua compagna, nel nostro paese.
Evidenzia come i fatti per cui egli sta ora espiando la pena risalgono a 6 anni fa e che non riguardano delitti gravi, per cui ritiene che la sezione chiusa sia nel suo caso una misura “esagerata”.
Sottolinea di non dipendere né da droghe né da alcool, e quindi di non postulare il collocamento in sezione aperta, al fine di avere la possibilità di procurarsi tali sostanze.
m. Con scritto 30/31.05.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi rispettivamente con scritto 6.06.2016 il procuratore pubblico hanno comunicato di non formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
in diritto
1. 1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10 cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena − funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2.
Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.
Il gravame datato 22.05.2016, consegnato alla Messaggeria del Palazzo di giustizia di Lugano il 25.05.2016 (e giunto a questa Corte il 27.05.2016), contro la decisione 17.05.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata al qui reclamante il 18.05.2016, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.
2. 2.1.
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv. 1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
In precedenza, l’art. 397bis cpv. 3 vCP prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.
Una simile norma non è stata adottata nella revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l’1.1.2007.
Pure è stata abbandonata la distinzione, posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).
A livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1).
L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 della medesima norma prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
2.2.
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.
In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).
Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, op. cit., p. 1793).
Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
2.3.
Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
3. 3.1.
Nel caso in esame il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento in sezione chiusa, considerato che il qui reclamante, cittadino straniero, è colpito da un divieto d’entrata per tempo indeterminato, notificatogli il 20.07.2011.
Il reclamante in sintesi esclude di volersi dare alla fuga, qualora fosse posto in sezione aperta, non avendo alcuna intenzione di far rientro al proprio paese d’origine, dove, a suo dire, la sua vita sarebbe in pericolo, e non volendo apparire quale fuggitivo agli occhi del figlio minorenne. Evidenzia inoltre come i fatti per i quali egli si trova ora in espiazione di pena risalgono a 6 anni fa e riguardano delitti da lui giudicati non gravi.
3.2.
Dagli atti emerge che RE 1 è cittadino dominicano. Per i primi tre anni egli avrebbe vissuto a __________ (Repubblica dominicana) poi, seguendo la madre, di professione ballerina, si sarebbe stabilito in __________, dove avrebbe frequentato gli anni della scolarità obbligatoria. Nel seguito, sempre con la madre, sarebbe venuto in Ticino, dove non avrebbe concluso alcun apprendistato e avrebbe svolto alcuni lavori saltuari.
Successivamente, poco meno che ventenne, egli, proveniente dalla __________, è ritornato nel nostro paese dove nel giugno 2005 è stato arrestato una prima volta, siccome coinvolto in un traffico illecito di cocaina. Traffico questo per il quale egli è stato condannato il 17.01.2006 dalla Corte delle assise correzionali a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente.
Nell’ambito delle inchieste denominate __________ e __________ tendenti a sventare altri commerci illeciti di stupefacenti e svolte nel 2007 (allorquando il qui reclamante risultava essere d’ignota dimora) è nuovamente emerso il suo coinvolgimento in traffici risalenti all’estate del 2006 (rapporto di segnalazione 21.06.2007, inc. MP __________). Nel seguito egli è incappato nelle condanne del 15.04.2010 della Pretura penale (pena detentiva di 30 giorni), del 6.09.2010 (pena detentiva di 60 giorni) e del 13.07.2011 (pena detentiva di 90 giorni) del Ministero pubblico, in buona sostanza per reati inerenti la legislazione sugli stranieri e la circolazione stradale, oltre la ricettazione. Subito dopo egli si è reso latitante, sottraendosi all’esecuzione dell’ultima pena detentiva inflittagli, così che nei suoi confronti il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dovuto emettere un ordine di ricerca e di arresto.
Soltanto il 13.05.2016, grazie ad un controllo di polizia egli, ritrovandosi nuovamente illegalmente sul nostro territorio, è stato tratto in arresto dagli inquirenti ed incarcerato, al fine di scontare la pena detentiva pendente.
Orbene, a RE 1, ormai trentenne, colpito da un divieto d’entrata per tempo indeterminato notificatogli ancora il 20.07.2011 (documento in atti e da lui controfimato), è preclusa qualsiasi possibilità d’inserimento sociale e professionale nel nostro paese. Egli mai potrà svolgere in Svizzera una qualsiasi attività lavorativa onde sostentarsi, né mai potrà stabilirsi lecitamente sul nostro territorio, dove egli ha ripetutamente delinquito.
A ciò nulla muta l’asserita presenza di una nuova compagna, pure di origine dominicana, e di un figlio minorenne, di cui non si conoscono comunque migliori ragguagli, con i quali è ad ogni modo esclusa qualsiasi possibilità per una convivenza sul nostro territorio. Egli peraltro, come dichiarato davanti al magistrato inquirente nell’aprile 2011, ha avuto in precedenza due altre compagne, che lo hanno reso padre di due bambine − a tutt’oggi minorenni −, che risiedevano, all’epoca, l’una in __________ (__________), suo ultimo paese di residenza, e l’altra in __________ (__________), suo paese di domicilio. Egli dimostra di avere legami più importanti con l’estero anziché con il nostro paese, dove vanta solamente un debito con la giustizia.
In tali circostanze il rischio che RE 1, qualora posto in regime aperto, possa sottrarsi all’esecuzione del resto di pena, dandosi alla fuga e rendendosi irreperibile, è altamente probabile. D’altronde è ciò che è già avvenuto in passato i ben due occasioni.
Ancora al momento del suo arresto nel maggio 2016 egli ha dimostrato disprezzo verso i provvedimenti presi nei suoi confronti, ritornando a soggiornare illecitamente sul nostro territorio e arrivando a munirsi di documenti con altre generalità (di cui è stato trovato in possesso all’atto del suo arresto), per non dover saldare il suo debito ancora aperto con la giustizia elvetica.
Di conseguenza, visto tutto quanto sopra, la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita di essere tutelata.
4. Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo per tenere conto della difficile situazione finanziaria del qui reclamante, sono poste a carico di quest’ultimo, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 76, 377 CP la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture carcerarie, Lugano.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera