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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 8/9.6.2022 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione 27.5.2022 del procuratore pubblico Marisa Alfier con cui ha riconosciuto il PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), quale accusatore privato nel procedimento pendente anche a suo carico per la violazione dell’art. 60 della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) (inc. MP __________); |
richiamate le osservazioni 24/27.6.2022 del magistrato inquirente e 13/14.7.2022 del PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 21/25.7.2022 di RE 1;
considerato che PI 1, altro imputato nel procedimento penale, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni al reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 16.9.2020 il Municipio di __________ ha segnalato al Ministero pubblico un inquinamento di alcuni fondi (di proprietà dei patriziati di __________ e __________) nel comparto __________, affermando che, a seguito di un riordinamento/risanamento di queste zone destinate alla lavorazione della pietra (in passato anche da parte della __________ SA), era emersa la presenza di materiale altamente inquinato fino ad 80 cm dal piano campagna, ed in particolare la presenza di idrocarburi (AI 1, inc. MP __________).
La società __________ SA, attiva nell’estrazione, lavorazione e commercio di graniti, marmi ed affini è stata fondata da †__________ nel 1968. RE 1, figlia di __________, ha dapprima iniziato la sua attività all’interno dell’azienda di famiglia quale segretaria, per poi diventare, dal 2004, membro del consiglio d’amministrazione. Direttore era PI 1. La società è poi stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del distretto di __________ in data 12.7.2019. La sua operatività effettiva era però già terminata in precedenza.
La denuncia 16.9.2020 ha riassunto in modo esaustivo l’iter amministrativo finora messo in atto dal PI 2 (responsabile in base ad una convenzione pattuita con il __________, del progetto): “(…). Sul territorio giurisdizionale dei __________ e __________ (località __________ e __________) sono ubicate le cave di granito e le superfici di lavorazione, occupate da decenni da ditte locali. (…). È stato deciso di riordinare le zone destinate alla lavorazione, mediante la creazione di nuove basi pianificatorie (…). In particolare, il PR prevede una zona di lavorazione della pietra, una della gestione degli scarti e una di estrazione. (…) la possibilità di attivare le nuove zone pianificatorie è condizionata alla realizzazione di un progetto di sistemazione idraulica e recupero ambientale, ovvero l’adozione di adeguate misure di premunizione idraulica e di valorizzazione del fiume __________ (…). (…). (…) i tempi di realizzazione previsti per queste opere assumono una valenza fondamentale, poiché in virtù del Decreto federale no. __________ del __________ i costi sono sussidiati nella misura del 65% dalla Confederazione e del 24% dal Cantone, ossia fino ad un importo pari a fr. 4'900'000.-- (…)” (AI 1, p. 1 s.). Secondo un accordo preso con il patriziato di __________-__________ e di __________, la __________ SA avrebbe potuto proseguire la sua attività sui fondi di loro proprietà fino al 31.12.2020, data entro la quale i fondi sarebbero dovuti essere lasciati liberi. Come visto, la società è però stata sciolta a seguito di fallimento in data 12.7.2019: “(…). Inevitabilmente i costi di sgombero dei sedimi di lavorazione occupati (fabbricati e relative strutture) sono stati anticipati dal PI 2. Va aggiunto che nella misura del 30% questi costi rientrano negli importi sussidiabili, mentre il resto dovrebbe risultare a carico degli enti pubblici proprietari dei fondi (…)” (AI 1, p. 1 s.). La situazione di grave inquinamento riscontrata nei sedimi in oggetto ha imposto lo smaltimento di importanti volumi per un costo ammontante a CHF 142'939.-- sostenuti dal PI 2.
Nella denuncia il PI 2 ha dichiarato di essere “(…) pronto a portarsi quale accusatore privato (…)” (AI 1, p. 3).
In data 5.1.2021 il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione penale nei confronti, fra gli altri, di RE 1 per violazione, per negligenza, della legge federale sulla protezione dell’ambiente, giusta l’art. 60 cpv. 2 LPAmb (AI 4).
b. Con scritto 26.5.2021 è stato comunicato al Ministero pubblico che il “Municipio di __________ si costituisce accusatore privato” (AI 14).
c. Il 2.6.2021 il magistrato inquirente ha richiesto al denunciante per quale motivo “(…) il PI 2 ha sostenuto le spese per lo smaltimento delle strutture inquinate, ritenuto che esso non risulta essere il proprietario dei sedimi in questione (…)” (AI 16).
d. Con scritto 20.8.2021 il PI 2 ha spiegato che, una volta venuto a conoscenza dei risultati dell’indagine tecnica per valutare lo stato del terreno nelle zone interessate, ha immediatamente preso contatto con il Dipartimento del territorio e “(…) analizzata la situazione, sempre l’Autorità cantonale ha esplicitamente chiesto al Municipio di procedere con l’adozione di tutte le misure di risanamento (…), onde poter proseguire con i lavori (…)” (AI 18).
e. Il 1.9.2021 RE 1, rinviando ad uno scritto da lei già inoltrato al procuratore pubblico in data 19.4.2021 (AI 10.1), ha contestato la qualità di possibile accusatore privato del PI 2, sollecitando il magistrato a determinarsi in merito (AI 23).
Nel suo scritto 19.4.2021 la denunciata ha precisato che, a suo avviso, “(…) il Comune (…), non essendo proprietario dei sedimi di cui si discute, può avere, nel procedimento in corso, solo lo spazio di cui all’art. 105 cpv. 1 lett. b CPP ma non essere parte ex art. 104 cpv. 1 lett. b CPP. Trattasi, tuttavia, di un denunciante non direttamente leso in diritti suoi, per il che non gli si applica neppure l’art. 105 cpv. 2 CPP (…)” (scritto 19.4.2021, p. 1, AI 10.1.).
f. In data 28.3.2022 il PI 2 ha precisato che, giusta il preventivo aggiornato a marzo 2022, il costo complessivo per le spese di risanamento del comparto ex __________ ammontava a CHF 723'624.-- (AI 26).
Con scritto 19/20.5.2022 il denunciante ha precisato che, a seguito di una lunga trattativa, sarebbe riuscito ad ottenere dall’Ufficio cantonale dei corsi d’acqua la conferma della copertura di 2/3 delle spese di indagine e di risanamento del suolo interessato, a condizione tuttavia che il PI 2 fosse pronto ad anticipare gli importi dovuti e potesse coprire il restante 1/3, ciò che, in ogni caso, non avrebbe potuto escludere la partecipazione dei “(…) proprietari del fondo e il Comune di __________, cointeressati nel progetto fluviale (…)” e pertanto “(…) da coinvolgere in ottica di una partecipazione dei costi solidale e proporzionata ai vantaggi e alle responsabilità (…)” (scritto 26.4.2022 dell’Ufficio dei corsi d’acqua, AI 30).
g. Con decisione 27.5.2022 il procuratore pubblico ha considerato il PI 2 leso direttamente e personalmente nei suoi diritti e pertanto gli ha riconosciuto la qualità di parte al procedimento penale in qualità di accusatore privato.
h. Con gravame 8/9.6.2022 RE 1 postula che la decisione sopraindicata sia annullata e che gli atti siano rinviati al procuratore pubblico, per nuova decisione, ed in particolare “(…) affinché statuisca nuovamente nel senso di disconoscere la qualità di accusatore privato al PI 2 nella procedura penale __________ del Ministero pubblico (…)” (reclamo, p. 4 s.).
La reclamante sostiene che, unici e soli lesi diretti dell’eventuale condotta illecita a lei rimproverata, sarebbero il patriziato di __________ e quello di __________ (che avevano peraltro concesso, a suo tempo, in locazione alla __________ SA, il fondo sul quale quest’ultima svolgeva la sua attività), in quanto unici proprietari dei fondi in oggetto. Il fatto di assumersi ora i costi di ripristino del sedime non farebbe del PI 2 una parte lesa diretta giusta l’art. 115 CPP.
i. Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 24.6.2022, ha ribadito che il PI 2 “(…) è capofila ed interlocutore diretto dell’Ufficio dei corsi d’acqua, con relativa assunzione delle spese di bonifica, il che lo rende persona lesa direttamente e non per effetto ‘riflesso’ (…)” (osservazioni, p. 2). A comprova di ciò, a suo dire, l’Ufficio dei corsi d’acqua avrebbe come interlocutore, nella faccenda in esame, il PI 2 e si riferirebbe al Comune di __________ ed ai patriziati “(…) quali cointeressati nel progetto fluviale”.
l. Il PI 2 ha contestato quanto affermato dalla reclamante precisando di non aver deciso lui stesso di farsi carico dei costi di bonifica del terreno in oggetto ma di essersi trovato nella condizione di doverlo fare, per di più celermente, sulla base di circostanze urgenti. L’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI) avrebbe chiesto al Comune di procedere “(…) immediatamente all’evacuazione in discariche autorizzate. Questo anche per scongiurare gli effetti devastanti di un eventuale possibile inquinamento delle falde acquifere (…)”; inoltre, sempre l’URSI avrebbe richiesto al Comune di effettuare un’accurata indagine ambientale per verificare la necessità di effettuare ulteriori interventi di risanamento (osservazioni 13/14.7.2022, p. 4).
m. Delle ulteriori motivazioni della reclamante, così come delle ulteriori dichiarazioni contenute nelle osservazioni del magistrato inquirente e del PI 2, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.
in diritto
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il reclamo 8/9.6.2022, presentato contro la decisione 27.5.2022 del procuratore pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].
1.3.
RE 1 imputata nel procedimento penale inc. MP __________ ha un interesse giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento oppure alla modifica della decisione 27.5.2022 che ha riconosciuto al PI 2 la qualità di accusatore privato.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
2.2.
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, 2. ed., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3 ed., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
2.3.
Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).
2.4.
Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
2.5.
La qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).
2.6.
Secondo la giurisprudenza, lo Stato non è leso giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP quando il reato interessa beni giuridici per i quali è competente, ovvero che per sua veste deve difendere o promuovere (decisioni TF 1B_450/2019 del 14.5.2020 consid. 2.2.; 1B_576/2018 del 26.7.2019 consid. 2.4.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.5.; S. BRANDENBERGER, Der Staat als Verletzter im Strafprozess – eine Rollenverteilung, in forumpoenale 4/2016 p. 226; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 40; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 3d). Se l’organo dello Stato agisce con potere di imperio, esso protegge infatti interessi pubblici e non può parimenti essere direttamente toccato nei suoi interessi individuali. In questo caso, la tutela degli interessi pubblici, di cui lo Stato è garante, spetta al Ministero pubblico (decisioni TF 1B_450/2019 del 14.5.2020 consid. 2.2.; 1B_576/2018 del 26.7.2019 consid. 2.4.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.5./2.6.; S. BRANDENBERGER, op. cit., p. 226; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 40; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 3c/3d).
3. 3.1.
La LPAmb ha quale scopo di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo; a scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente (art. 1 LPAmb).
Secondo il principio di causalità, le spese delle misure prese secondo la LPAmb sono sostenute da chi ne è la causa (art. 2 LPAmb).
Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d’acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall’esercizio di impianti, dall’utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo (art. 7 LPAmb).
L’esecuzione della legge incombe ai Cantoni (art. 36 LPAmb).
Giusta l’art. 60 cpv. 1 lit. d LPAmb è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente utilizza sostanze contrariamente alle istruzioni in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (cfr. art. 28 LPAmb). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 60 cpv. 2 LPAmb).
3.2.
Giusta la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) nell’ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza, e segnatamente delle attività che hanno un’incidenza sul territorio, il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici tengono adeguatamente conto delle esigenze della protezione dell’ambiente. In tal senso vegliano in particolare a: a) valutare gli effetti singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta, b) prevenire gli effetti dannosi e molesti sull’ambiente, c) adottare misure di limitazione di siffatti effetti alla fonte, d) attribuire le spese delle misure per eliminarli a chi le ha causate (art. 2 LALPAmb).
L’applicazione della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e delle relative disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato. Esso è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate (art. 4 LALPAmb). Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza (art. 5 LALPAmb).
I Comuni coadiuvano l’autorità cantonale nell’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell’ambiente, segnatamente nella raccolta e scambio di informazioni (art. 6 LALPAmb).
Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 292 CPS e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato. A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incombenti o non sono in grado di provvedere direttamente all’esecuzione sostitutiva, l’autorità cantonale può sostituirsi a loro. Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza (art. 26 LALPAmb).
4. 4.1.
Nel caso di specie il procedimento di cui all’inc. MP __________ è stato aperto nei confronti, fra gli altri, di RE 1 per violazione, per negligenza, della LPAmb, giusta l’art. 60 cpv. 2 LPAmb, in relazione alla segnalazione ricevuta dal Ministero pubblico dal PI 2. Come indicato, è ai Cantoni ed ai Comuni (eccezionalmente alla Confederazione) che è affidato il compito di applicare e far rispettare la LPAmb, al fine di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. Essi agiscono quindi nell'interesse pubblico per proteggere gli interessi legali generali e collettivi. Nel caso di violazioni punibili delle leggi citate, essi non sono quindi lesi e non possono quindi costituirsi accusatori privati. Le norme penali contenute della LPAmb sono destinate a tutelare interessi universali e non individuali.
Cantone e Comune agiscono con potere d’imperio e non possono pertanto essere considerati danneggiati; essi non sono toccati direttamente dal reato quali privati, ma soltanto quali enti pubblici. Spetta al procuratore pubblico tutelare gli interessi pubblici (che non differiscono da quelli dell'organo amministrativo per quanto riguarda l'oggetto del procedimento). In caso contrario vi sarebbe una doppia rappresentanza dello Stato nel procedimento penale, di fatto superflua e problematica anche dal punto di vista dello Stato di diritto (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP 40). I beni di dominio pubblico (quali l’aria, l’acqua ed il suolo), a differenza dei cosiddetti beni finanziari e amministrativi, non sono assegnati ad alcuna autorità ma sono aperti all'uso del pubblico in generale. Un reato penale diretto contro tali beni pubblici, pertanto, non determina, di norma, lo status di danneggiato per gli organi amministrativi (e nemmeno per i singoli cittadini i cui interessi sono toccati solo indirettamente) (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP 39).
4.2.
4.2.1.
Lo Stato è leso unicamente qualora sia danneggiato direttamente nei suoi diritti personali come un privato. Il reato deve essere diretto, come indicato, contro i beni giuridici di cui dispone per l'esercizio delle sue funzioni amministrative (ad esempio in caso di appropriazione indebita di beni assegnati a un comune e depositati su un conto bancario o il danneggiamento di un edificio amministrativo o scolastico) (decisioni TF 1B_450/2019 del 14.5.2020 consid. 2.2.; 1B_576/2018 del 26.7.2019 consid. 2.4.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.5.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP 39; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 3c).
4.2.2.
Ora, nel caso in esame, proprietari dei fondi, un tempo locati alla __________ SA, sono i patriziati di __________ e di __________. A dire del PI 2 esso “(…) sebbene non proprietario nel senso civilistico del termine del fondo inquinato, abbia un interesse giuridicamente protetto al mantenimento della qualità dell’ambiente e al non inquinamento del medesimo, nonché dei beni giuridicamente protetti dalla Legge sulla protezione dell’ambiente. Il PI 2 è pertanto leso personalmente, direttamente e ancora attualmente, dai reati ipotizzati. Il PI 2 ha dovuto provvedere in maniera urgente ad arginare la problematica rilevata e si è costituito accusatore privato, evidenziando che l’inquinamento oggetto del procedimento penale gli ha direttamente causato danni (…)” (osservazioni 13/14.7.2022, p. 6). Dai giustificativi dei pagamenti effettuati dal PI 2 a copertura dei costi di risanamento dell’area inquinata emerge che lo stesso avrebbe finora pagato CHF 222'864.--; secondo il preventivo le opere di risanamento ammonterebbero ad un totale di CHF 723'624.-- (AI 25, AI 26).
Il PI 2, da quanto emerge dagli atti e per sua stessa ammissione, sarebbe intervenuto per ragioni di urgenza e di opportunità, chiamato in causa dall’autorità cantonale, che, in un secondo tempo, si sarebbe proposta di contribuire finanziariamente nella misura dei 2/3 a condizione che lo stesso Comune anticipasse la spesa ed assicurasse la copertura del 1/3 residuo (AI 30). Esso è quindi intervenuto al posto dei patriziati, proprietari dei fondi, in quanto, a suo dire, questi ultimi “(…) oltre a seri problemi di natura finanziaria, oggettivamente non sono in grado di seguire un iter procedurale in modo celere (messaggio, convocazione delle assemblee patriziali, raccolta delle adesioni da parte della Sezione degli enti locali, ecc.) (…)” (AI 118).
Il PI 2, giusta la dottrina e la giurisprudenza sopra indicate, non può dunque essere considerato direttamente danneggiato e di conseguenza accusatore privato nel procedimento in oggetto. Egli è infatti intervenuto, nella fattispecie in esame, in quanto il possibile reato imputato a RE 1 interessa beni giuridici per i quali è competente (potere d’imperio dello Stato) e per di più egli non è stato leso direttamente nei suoi diritti personali (al pari di un privato) non essendo proprietario del fondo risultato inquinato.
4.3.
La veste di parte non può essere riconosciuta neppure giusta l’art. 104 cpv. 2 CPP in difetto di una specifica base legale (in analogia, decisione TF 1B_450/2019 del 14.5.2020 consid. 2.2.).
5. Il gravame è accolto. La decisione 27.5.2022 del procuratore pubblico Marisa Alfier è annullata. Al PI 2 non è riconosciuta la qualità di accusatore privato nel procedimento di cui all’inc. MP __________. Lo Stato e la Repubblica del Cantone Ticino, rifonderà a RE 1 adeguate indennità (art. 436 cpv. 1 in rel. con art. 429 cpv. 1 lit. a CPP). Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§. La decisione 27.5.2022 del procuratore pubblico Marisa Alfier (inc. MP __________) è annullata.
§§. Al PI 2 non è riconosciuta la qualità di accusatore privato nell’inc. MP __________.
§§§. L’inc. MP __________ è ritornato al procuratore pubblico per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagl
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera