N. 151.93.16 M Lugano, 6 maggio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 8/9 novembre 1999 da
__________,
(patrocinata dall’avv. __________)
introdotto cautelativamente, nell’eventualità che la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP) dovesse ritenere competente questo Giudice dell’istruzione e dell’arresto, contro il decreto di abbandono e non luogo a procedere 6 ottobre 1999 emanato dall’allora Procuratore Pubblico avv. __________ nei confronti degli avvocati __________ ed __________;
potendosi prescindere dal richiedere osservazioni alle parti interessate ed ai magistrati inquirente e giudicanti;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
- nell’ambito dell’annosa vertenza che vede opposti da un lato __________ e dall’altro gli avvocati __________ ed __________ (sugli antefatti v. l’esposto al consid. 1 p. 2 s. della sentenza 1° giugno 2001 della CRP sul ricorso in questione, inc. Giar 151.93.16 doc. 5), con allegato 8 novembre 1999 la __________ (__________) ha contestato autonomamente di fronte alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP) la decisione di non luogo a procedere emanata dal magistrato inquirente nei confronti dei due citati legali, eccependo essenzialmente censure formali quali irregolari o omesse notificazioni, una disgiunzione delle varie istruttorie ecc. (v. in dettaglio, l’esposto al consid. 3 p. 5 s. della citata sentenza CRP 1° giugno 2001 sul ricorso in questione);
- con breve lettera accompagnatoria, la reclamante ha introdotto a questo giudice una copia del ricorso menzionato, evidenziando che “giacché il ricorso concerne anche provvedimenti ed omissioni del Procuratore Pubblico [...], non è escluso che la CRP ritenga che sia il GIAR l’Autorità competente per decidere sul ricorso. Detto ricorso è quindi inoltrato quale reclamo soltanto a titolo cautelativo e dovrà essere istruito soltanto se la CRP dovesse dichiararsi incompetente ratione materiae” (scritto 8 novembre 1999, inc. Giar 151.93.16 doc. 1);
- con sentenza 1° giugno 2001 (inc. Giar cit., doc. 5), la CRP ha respinto il ricorso per carenza di legittimazione da parte della ricorrente __________: quale detentrice di grande maggioranza delle azioni della società __________ SA, a sua volta società holding, “il sostenuto agire criminoso dei denunciati avrebbe pertanto danneggiato la __________ solo indirettamente e direttamente solo la __________ SA e la __________ SA [...]” (v. sentenza cit., consid. 7 p. 7-8);
- il Tribunale federale, adito dalla qui reclamante con ricorso di diritto pubblico 26 giugno 2001 (inc. 1P.429/2001), ha respinto il gravame confermando l’argomentazione della CRP (v. sentenza 22 febbraio 2002 della I Corte di diritto pubblico, cit., consid. 2.3 p. 4-5), ed aggiungendo che comunque la ricorrente, in quanto non vittima LAV, non era comunque legittimata ad impugnare un giudizio con cui sia stato pronunciato l’abbandono di un procedimento penale, la pretesa punitiva spettando infatti unicamente allo Stato (loc. cit., consid. 2.1 p. 3);
- preso allora atto del definitivo disconoscimento della legittimazione della qui reclamante, a questo giudice non rimane che respingere in ordine anche il gravame dinanzi a lui pendente – anzi, sia detto abbondanzialmente, invero neppure pendente, atteso che tale evenienza era stata riservata solo per il caso in cui la CRP avesse dichiarato il Giar competente, ciò che non ha fatto;
- le particolarità del caso giustificano che si prescinda dal prelevare tassa e spese giudiziarie. Per il mancato coinvolgimento delle altre parti in causa, non vengono loro riconosciute ripetibili;
* * *
in applicazione degli artt. 69 cpv. 1 e 280 ss. CPP
d e c i d e :
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non si attribuiscono ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per la __________;
- avv. prof. __________, per sé e per gli avv.ti __________ ed __________;
5. Comunicazione per conoscenza:
- Ministero Pubblico, Lugano, rif.: NLP 2597/1999.1/2/MB/by;
- Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, Lugano, rif.: inc. 60.1999.000322.
giudice __________