N. 1.1995.15 L                                                           Lugano, 25 ottobre 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato 12/15 ottobre 2001 da

 

 

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro la decisione 1. ottobre 2001 del Procuratore pubblico avv. __________ di consegna all'Amministrazione del fallimento __________ della pistola sequestrata al reclamante;

 

 

preso atto della comunicazione 24 ottobre 2001 del magistrato inquirente, con l'accertamento della tardività del reclamo, di cui viene conseguentemente chiesta la reiezione in ordine;

 

 

costatato in effetti che:

 

 

-          la decisione impugnata, datata 1. ottobre 2001, è stata spedita lo stesso giorno al reclamante, per raccomandata da Bellinzona con il numero di impostazione __________;

 

-          accertamenti presso l'Ufficio di distribuzione di __________, danno quell'invio siccome ritirato il 2 ottobre 2001, giorno e data quindi dell'intimazione a norma di legge, quale conoscenza del provvedimento, impugnabile entro i successivi dieci giorni, come al rimedio di diritto correttamente indicato in calce alla menzionata decisione (art. 280 ss. CPP);

 

-          il 3 ottobre 2001 __________ ha qui inoltrato un "ricorso a titolo cautelativo", adducendo sua assenza all'estero sino al successivo 9 ottobre 2001, ma senza veruna motivazione sul merito del gravame: il giorno successivo questo giudice ha comunicato al reclamante l'impossibilità di





legge di prorogare il termine ricorsuale (art. 19 cpv. 1 e 281 cpv. 1 CPP), attirando l'attenzione sulla sua scadenza il 12 ottobre 2001, venerdì (nella prudenziale presunzione di ricevimento della decisione impugnata il 2 ottobre 2001, poi appunto così avveratasi);

 

-          il reclamo motivato porta la data del 12 ottobre 2001, corrispondente al decimo e ultimo giorno utile per presentarlo (art. 281 cpv. 1 CPP), ma è stato consegnato alla posta tre giorni dopo e cioè il 15 ottobre 2001 (numero di impostazione __________), quindi tardivamente;

 

 

per cui in diritto:

 

 

-          non può che conseguirne decisione di irricevibilità dell'impugnativa, ribadita l'assenza di motivazione dell'atto primitivo del 2 ottobre 2001 e la tardività di quello del 12 ottobre 2001, con carico di spese giudiziarie (art. 39 cpv. 1 TG), rimanendo riservato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, trattandosi di materia attinente a sequestro (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

 

 

visti i citati articoli di legge,

 

 

decide:

 

 

1.      Il reclamo è irricevibile.

 

 

2.      La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante.

 

 

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

 

 

4.      Intimazione:

-        avv. __________, per sé e per il reclamante;

-        Procuratore pubblico avv. __________.

 

 

 

                                                                                   giudice __________