Incarto n.
1996.4907

Lugano

6 febbraio 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente

__________

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato congiuntamente il 9 settembre 2002 da

 

 

 

__________,

e

__________

(entrambi patrocinati dall'avv. Dott. __________)

 

 

 

per denegata giustizia nel procedimento conseguente a denuncia penale sporta nei confronti di __________ o, per titolo di truffa ed altri reati;

 

 

 

 

preso atto della comunicazione 5 febbraio 2002 del patrocinatore dei reclamanti di ritiro del gravame, con richiesta di "stralciare dai ruoli la procedura, senza ulteriori formalità e spese";

 

atteso che così si può concludere senza carico di spese giudiziarie né attribuzione di ripetibili;

 

 

richiamati gli art. 280 e rel. CPP,

 

 

decide:

 

 

1. Il reclamo è evaso siccome divenuto privo di oggetto.

 

 

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

 

3. Intimazione:

 

- avv. dott. __________, per sé e per i reclamanti.

- Procuratore pubblico avv. __________.

 

 

 

                                                                                giudice _______________