N. 706.96.2 L                                                              Lugano, 17 gennaio 2000

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

Claudio Lepori

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 dicembre 1999 da

 

 

__________, 1929, fu __________

(patrocinato dall’avv. Elio Brunetti, Lugano)

 

 

contro la decisione 23 dicembre 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha negato anticipato accesso alla perizia contabile esperita nel procedimento conseguente a segnalazione dell’Autorità cantonale di sorveglianza per l’acquisto di fondi da parte di stranieri e condotto contro il reclamante per titolo di bancarotta fraudolenta subordinatamente bancarotta semplice;

 

 

 

preso atto della decisione 13 gennaio 2000 del magistrato inquirente, che ha revocato l'impugnato provvedimento, e della comunicazione 14 gennaio 2000 del reclamante, che conseguentemente chiede lo stralcio del gravame, con riconoscimento di ripetibili;

 

 

 

atteso quindi che il reclamo è divenuto privo di oggetto e pertanto va stralciato dai ruoli, senza carico di tassa e di spese giudiziarie, ma con doveroso riconoscimento al reclamante di ripetibili, commisurate all'impegno professionale per un intervento senza particolari problemi fattuali e giuridici;

 

 

 

visti gli art. 9 cpv. 6 e 280 ss. CPP,

 

 

 

 

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.

 

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

3.      Lo Stato verserà al reclamante fr. 300.- a titolo di ripetibili.

 

4.      La presente decisione è definitiva.

 

5.      Intimazione:

 

 

 

 

 

                                                                              giudice Claudio Lepori