N. 286.97.3 M                                                             Lugano, 1° marzo 2002

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 25 settembre / 5 ottobre 2001 da

____________,       

(difeso di fiducia dall’avv. __________)

implicitamente rivolto contro la decisione di chiusura dell’istruzione formale condotta nei suoi confronti per titolo di violenza carnale e coazione sessuale, con contestuale richiesta di constatazione della nullità assoluta dell’atto d’accusa privato proposto dalla parte civile ____________ ed accolto dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello con decisione 18 settembre 2001;

viste le osservazioni 18 ottobre 2001 della parte civile ____________ (studio legale __________) e del Procuratore Pubblico avv. __________, che concordemente postulano la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP ABB 1125/99;

ritenuto

in fatto:

A.

Il 4 maggio 1997, poco dopo mezzanotte, ____________ si è presentata in polizia per denunciare il qui reclamante, a suo dire reo di avere abusato sessualmente di lei, il tardo pomeriggio del giorno precedente. Immediatamente tradotto in polizia ed interrogato, l’accusato ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale completo con la denunciante, precisando tuttavia che la stessa era consenziente (v. rapporto d’arresto 4 maggio 1997, inc. Giar 286.97.1 doc. 2, con allegati i verbali citati).

 

B.

Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto di ____________, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di violenza carnale (inc. Giar 286.97.1 docc. 6 e 1). L’accusato è stato rilasciato dopo poco più di tre settimane, ma l’inchiesta è nondimeno proseguita con l’assunzione di numerose prove. Dopo un periodo di stasi a seguito dell’avvicendamento del magistrato inquirente, il Procuratore Pubblico subentrato ha nuovamente sentito le parti (inc. MP doc. 63) ed ordinato il deposito degli atti (inc. MP doc. 64). In quest’ultimo contesto, l’accusato ha chiesto che il perito psichiatra che aveva esaminato la presunta vittima, dr. ____________ (v. perizia 3 agosto 1997, inc. MP doc. 24), venisse “chiamato a delucidare il suo referto, a meno che lei [il Procuratore Pubblico, ndr.] ritenga di non emanare atto d’accusa” (istanza di complemento istruttorio 21 ottobre 1999, inc. MP doc. 65 p. 1 in fine). Il Procuratore Pubblico non ha evaso l’istanza, ma ha disposto la chiusura dell’istruzione formale (inc. MP doc. 66) e, dieci giorni più tardi, pronunciato un decreto d’abbandono (inc. MP doc. 67).

 

C.

Contro il decreto d’abbandono è insorta (per così dire) la parte civile, proponendo un atto d’accusa privato, accolto dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello con sentenza 18 settembre 2001 (inc. MP doc. 70).

Preso atto di quanto precede, l’accusato ha immediatamente chiesto al Procuratore Pubblico di constatare “la nullità assoluta dell’atto d’accusa, posto che la chiusura dell’istruzione formale è irrimediabilmente viziata per mancata evasione di complemento istruttorio” (scritto 25 settembre 2001, inc. MP doc. 71 = inc. Giar 286.97.3 doc. 2). Il magistrato inquirente, non reputandosi competente per decidere sulla richiesta dell’accusato, ha trasmesso lo scritto a quest’Ufficio in data 5 ottobre 2001 (inc. MP doc. 72 = inc. Giar 286.97.3 doc. 1).

 

D.

Mentre il Procuratore Pubblico ora investito dell’incarto si limita a chiedere la reiezione del gravame (v. osservazioni 18 ottobre 2001, inc. Giar 286.97.3 doc. 5), la parte civile ____________ evidenzia il ritardo con il quale l’accusato avrebbe “fatto valere le proprie lamentele” (osservazioni 18 ottobre 2001, inc. Giar 286.97.3 doc. 6, pto. 1.2 p. 3), solleva l’eccezione dell’incompetenza del giudice adito, derivante dall’incompetenza del Procuratore Pubblico a far tempo dall’emanazione del decreto d’abbandono (loc. cit., pto. 1.3 p. 3), censura la decisione dell’accusato di subordinare la propria istanza di complemento a condizione risolutiva (loc. cit., pto. 2 p. 3), per concludere richiamando la possibilità di proporre nuove prove anche in aula, cosicché l’accusato non subirebbe alcun pregiudizio dall’omissione impugnata (loc. cit., pto. 3 p. 4).

Considerato

in diritto:

1.

a)        Prima di entrare nel merito del reclamo, ed al fine di valutarne la ricevibilità in ordine, è opportuno rilevare come i passi processuali che hanno portato all’attuale situazione si siano concatenati cronologicamente in modo assai curioso ed infausto. In particolare, va sottolineato come il decreto d’abbandono sia stato pronunciato dal Procuratore Pubblico esattamente dieci giorni dopo la chiusura dell’istruzione formale, dunque in un momento in cui la medesima non era ancora definitiva. In altre parole, per l’accusato non era ancora scaduto il termine entro il quale reclamare contro la chiusura dell’istruzione formale, irrita poiché ordinata senza formale evasione dell’istanza di complemento istruttorio da lui proposta (infra, consid. 2b).

b)        Teoricamente, l’accusato avrebbe potuto eccepire l’irrita chiusura dell’istruzione formale anche dopo aver ricevuto il decreto d’abbandono: ma la ricevibilità di un tale reclamo sarebbe stata assai dubbia, all’accusato facendo ormai difetto ogni e qualsiasi gravamen (nell’accezione latina del termine) in ragione dell’intervenuto abbandono. Da un punto di vista pratico, poi, è del tutto ovvio che l’accusato che si vede intimare un decreto d’abbandono non si metta certo ad eccepire pregresse carenze formali, correndo in tal modo il rischio di veder riaperto l’incarto che lo riguarda.

c)         Nemmeno la parte civile, dal canto suo, poteva interferire per sanare l’irrita chiusura dell’istruzione formale. Non era stata lei a proporre i complementi di prova sui quali il magistrato inquirente aveva omesso di pronunciarsi; neppure lei era lesa nei propri diritti, e dunque non era legittimata ad insorgere. Ciò che poteva intraprendere – e l’ha fatto, con successo – era unicamente proporre un atto d’accusa privato (art. 214 cpv. 1 CPP).

d)        Per quanto riguarda la procedura avanti alla Camera dei ricorsi penali, va subito evidenziato come l’accusato reclamante abbia tempestivamente sollevato il tema qui in discussione: lo si evince a chiare lettere dalle sue osservazioni (v. osservazioni 10 gennaio 2000, all’inc. CRP 60.1999.00364 s.n., p. 2 in alto), come pure dalla sentenza di quell’autorità (del 18 settembre 2001, inc. Giar 286.97.3 doc. 3 p. 1 in fine; v. anche osservazioni 18 ottobre 2001 della parte civile in questa sede, cit., pto. 1.3 cpv. 2 p. 3). Ciò è importante poiché permette di fugare il dubbio (invero da nessuno sollevato) che l’accusato abbia assunto un atteggiamento processuale al limite della mala fede, sottacendo quella censura poi riesumata in questa sede, speculando in un esito per lui favorevole dell’atto d’accusa privato.

e)        Va inoltre detto che la Camera dei ricorsi penali non avrebbe verosimilmente avuto competenza per statuire direttamente sulla mancata evasione dell’istanza di complemento proposta dall’accusato. Anche la base legale sulla quale l’istanza superiore avrebbe potuto poggiare una propria decisione in merito, dunque, appare nebulosa.

f)          Del tutto scontata essendo la legittimazione dell’accusato, va affrontata la questione della tempestività del reclamo. Si rammenta che esso è stato proposto a questo giudice prima della scadenza del termine di dieci giorni dall’intimazione della sentenza della Camera dei ricorsi penali. Ci si potrebbe invero chiedere se l’accusato non avrebbe dovuto proporlo non appena avuto conoscenza dell’atto d’accusa privato, ovvero parallelamente alle proprie osservazioni alla Camera dei ricorsi penali sull’atto d’accusa privato. Senz’altro egli avrebbe potuto procedere come descritto: in tal modo, avrebbe risolto la questione alla radice. D’altro canto, accertata la sua buona fede (qui supra, consid. 1d) ed il peculiare sviluppo avuto dall’incarto, egli poteva legittimamente confidare sul fatto che la Camera dei ricorsi penali avrebbe trattato la censura oppure, si fosse essa dichiarata incompetente, avrebbe semmai trasmesso l’incarto a chi di dovere. Pertanto, il presente reclamo va ritenuto senz’altro tempestivo.

g)        L’accusato ha postulato la constatazione di nullità assoluta dell’atto d’accusa emanato dalla Camera dei ricorsi penali. A ben guardare, tuttavia, egli eccepisce l’irregolarità della chiusura dell’istruzione formale predibattimentale: la nullità dell’atto d’accusa ne sarebbe soltanto l’inevitabile conseguenza. La competenza di questo giudice, pertanto, deriva dal fatto che viene impugnata un’omissione realizzatasi in sede di istruttoria predibattimentale. Che le carenze della chiusura si manifestino solo in uno stadio successivo, è insito nella natura stessa della decisione di chiusura, ultimo atto dell’istruttoria predibattimentale.

h)         Accertata in ogni caso la competenza di questo giudice, può restare indecisa la questione se pure altra autorità (ad es. il Procuratore Pubblico, al quale l’accusato aveva originariamente fatto pervenire lo scritto qui trattato quale reclamo) avrebbe potuto constatare la nullità dell’atto tramite il quale la Camera dei ricorsi penali ha deferito l’accusato alle Assise criminali.

 

2.

a)        La decisione di chiusura dell'istruttoria non è, di principio, soggetta ad impugnativa, trattandosi di semplice constatazione del Procuratore Pubblico di completamento della fase di acquisizione delle prove (decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 3 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione 17 ottobre 1994 in re J.K., inc. Giar 32.94.3 pag. 4).

            b)        D’altro canto, rammentato come l'art. 196 cpv. 1 CPP consenta alle parti di formulare istanza di complemento di inchiesta, è doveroso attirare l’attenzione sul fatto che il codice di rito dà per scontata, quale presupposto per il rinvio a giudizio rispettivamente per l’emanazione del decreto di abbandono, l’avvenuta corretta “chiusura dell’istruzione formale” (art. 198 cpv. 1 CPP), e cioé “aver esaurito l’assunzione delle prove attraverso eventuale completazione ad istanza delle parti (art. 196 CPP), con conseguente notifica della chiusura dell’istruzione formale” (v. decisione 19 dicembre 1996 in re C., inc. Giar 136.93.4, p. 2; decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 4 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318). Se la chiusura dell’istruzione formale non soddisfa questi canoni, può essere eccezionalmente impugnata, per permettere il rinvio dell’incarto al magistrato inquirente affinché perfezioni la fase di assunzione delle prove.

            c)         La decisione di rinvio a giudizio rispettivamente di abbandono del procedimento penale, presa in assenza di decisione su richieste di complemento istruttorio o emanata in assenza di completa evasione dei complementi richiesti ed ammessi (o senza il nuovo deposito degli atti dopo nuova acquisizione di prove conseguente ad accoglimento di una richiesta di complemento istruttorio), è formalmente nulla (così la massima della citata decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione Giar 19 dicembre 1996, cit., eod. loc.), ciò che questo giudice si limita a constatare. Detto altrimenti, l’eventuale accoglimento del reclamo comporta l’annullamento della decisione di chiusura dell’istruzione formale, “con conseguente declaratoria di formale nullità dell’atto d’accusa nel frattempo emanato siccome intempestivo rispetto alla chiusura dell’istruttoria” (decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., cit., consid. 5 in fine, p. 5).

 

3.

a)        Unico dato di fatto incontestabile è che la delucidazione della perizia psichiatrica esperita sulla presunta vittima dal dr. ____________ (inc. MP doc. 24), chiesta dall’accusato (v. istanza 21 ottobre 1999, inc. MP doc. 65), non è stata effettuata, né il Procuratore Pubblico ha deciso in proposito.

b)        A seguito dell’accoglimento dell’atto d’accusa privato proposto dalla parte civile, l’accusato si trova dunque nella situazione di colui che, pur avendo tempestivamente proposto complementi probatori, si trova deferito avanti alla Corte di merito senza aver potuto ottenere non tanto l’assunzione delle prove proposte, ma neppure una decisione formale sui complementi chiesti. Per dirimere la questione, due soluzioni sono astrattamente pensabili: quella più semplice consisterebbe nel ritenere che a questo punto, stante il rinvio a giudizio, di prove ancora da assumere si discuterà semmai di fronte alla Corte di merito (artt. 227 ss. CPP; così, la parte civile nelle proprie osservazioni, cit., pto. 3 p. 4). Questa soluzione potrebbe essere pure considerata in sintonia con la prassi del Tribunale federale, che non entra nel merito di censure in tema di prove, ritenendo che la possibilità di riproporle integralmente in aula basti per scongiurare un danno irreparabile per l’accusato (v. anche la sentenza 22 novembre 2001 [1P.681/2001] emanata dall’alta Corte federale in questo medesimo incarto, relativa all’impugnazione della sentenza di ammissione dell’atto d’accusa privato, part. consid. 2c p. 5-6).


c)         Appare tuttavia altamente opinabile porre sul medesimo piano la situazione di colui che si è visto respingere (a torto o a ragione) dei complementi probatori, e quella di colui al quale il magistrato inquirente deve sempre ancora una risposta in proposito: la sostanziale differenza è che il primo, pur prescindendo dall’esito della sua richiesta, ha potuto esercitare un diritto garantitogli dal codice di rito, ottenendo motivata risposta, mentre il secondo non l’ha potuto fare. In altre parole, se è vero che la procedura penale ticinese conferisce al Procuratore Pubblico la facoltà di respingere una prova proposta se la ritiene inconferente o improduttiva, essa pretende nondimeno che il magistrato prenda formalmente posizione, con decisione motivata.

d)        Va allora senz’altro preferita la seconda soluzione, quella di riportare l’istruttoria a quell’unico stadio in cui si poteva ovviare alla mancata evasione dell’istanza di complemento: il deposito degli atti. Per raggiungere lo scopo, si deve annullare la chiusura formale dell’istruttoria, conformemente alla costante giurisprudenza di questo Ufficio (v. supra, consid. 2b). Ciò ha come conseguenza, fra l’altro, che la decisione di accoglimento dell’atto d’accusa privato pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali perde ogni e qualsiasi efficacia: ma non già perché questo Ufficio si arroghi il diritto di chiamare l’istanza superiore “a rispondere del suo operato” (così, erroneamente, la parte civile, v. osservazioni, cit., pto. 1.3 in fine p. 3), bensì in quanto tutta la procedura scaturita dalla proposta di atto d’accusa privato formulata dalla parte civile è insanabilmente viziata a monte da un’omissione processuale di rilevanza tale da esigere che quanto ha fatto seguito all’omissione eccepita venga considerato come inesistente. Non vi è ragione alcuna per trattare diversamente il rinvio a giudizio pronunciato dalla Camera dei ricorsi penali da quello emanato dal Procuratore Pubblico (supra, consid. 2c): nella sostanza, per l’accusato le conseguenze sono le medesime.

 

4.

Per scrupolo di completezza, va accennato ad un’ultima obiezione sollevata dalla parte civile resistente.

Verosimilmente, quando l’accusato ha formulato la propria istanza di complemento istruttorio subordinandola a condizione risolutiva, non ha considerato la possibilità (poi verificatasi) che un’altra autorità – diversa dal Procuratore Pubblico – avrebbe potuto metterlo in stato d'accusa; nemmeno il magistrato inquirente ha considerato questa variante, quando ha ritenuto di poter emanare l’abbandono senza esprimersi sull’istanza di complemento probatorio. Ma quanto appena detto non ha influsso alcuno, contrariamente a ciò che pretende la parte civile (v. osservazioni, cit., pto. 2 p. 3; supra, consid. D), sull’esito del presente reclamo. Per quale ragione il Procuratore Pubblico abbia deciso nel modo qui censurato, è indifferente e non può certo impedire l’accoglimento del ricorso, a maggior ragione ritenuto che nel caso specifico non vi è la benché minima traccia di quella mala fede processuale che potrebbe eventualmente dare corpo all’abuso di diritto.

 

5.

Ne discende, in conclusione, che le censure formali sollevate dall’accusato con scritto 25 settembre 2001 – qui considerato alla stregua di reclamo contro la chiusura dell’istruttoria formale – appaiono fondate. In accoglimento del reclamo, l’incarto viene restituito al Ministero Pubblico per decisione sull’istanza di complemento istruttorio proposta dall’accusato in data 21 ottobre 1999. Trattandosi di rinvio ad opera di questo giudice, per mera completazione dell’istruttoria, non trova applicazione l’art. 218 cpv. 2 CPP, e dunque non sussiste obbligo di attribuzione dell’incarto a magistrato diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono.

L’esito del reclamo vuole che tassa e spese di giustizia restino a carico del Cantone Ticino; corrisponde anzi ad equità che esse non vengano poste nemmeno parzialmente a carico della parte civile resistente, ritenuto che quest’ultima non può essere tenuta in alcun modo responsabile per la situazione giuridica venutasi a creare. Per gli stessi motivi, si giustifica di prescindere dal riconoscere all’accusato delle ripetibili, neppure richieste.

*   *   *


Per i quali motivi

richiamate le norme di legge menzionate ed in applicazione degli artt. 280 ss. CPP

d e c i d e :

1.      Il reclamo 25 settembre / 5 ottobre 2001 è accolto.

§               Di conseguenza, la decisione 26 novembre 1999 di chiusura dell’istruzione formale condotta nei confronti di ____________ per titolo di violenza carnale e coazione sessuale è annullata.

§§             L’incarto viene rinviato al Ministero Pubblico per decisione sull’istanza di complemento istruttorio proposta dall’accusato in data 21 ottobre 1999.

§§§           È parimenti constatata la conseguente nullità dell’atto d’accusa emanato dalla lodevole Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino con sentenza 18 settembre 2001.

2.      Non si prelevano tassa né spese giudiziarie. Non si attribuiscono ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’accusato ____________, con copia delle osservazioni della parte civile e del Procuratore Pubblico;

-    avv. __________, per sé e per la parte civile ____________, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico;

-    Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Lugano, con copia delle osservazioni della parte civile e con l’inc. MP ABB 1125/99 di ritorno.

giudice __________