Incarto n.

INC.1997.63705

INC.1997.63905

Lugano

7 luglio 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 luglio 2004 da

 

 

 

__________, __________

 

e

 

__________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

la decisione 28 luglio 2004 del Procuratore pubblico Mario Branda, che ha respinto complementi d’inchiesta;

 

 

viste le osservazioni 10 agosto 2004 del magistrato inquirente e 11 agosto 2004 delle parti civili rappresentate dall’avv. __________, __________, che postulano la reiezione del reclamo;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

 

 

in fatto:

 

 

 

A.

 

La fattispecie ora in esame è già stata oggetto delle decisioni 20 febbraio e 7 maggio 2004 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli, che così riassumevano i fatti che le hanno precedute:

 

“Il 1 ottobre 1997 contro __________ e __________ è stata promossa accusa per titolo di truffa per mestiere, subordinatamente truffa, falsità in documenti e infrazioni alla LADI, ciò a seguito della denuncia 25 settembre 1997 dell’__________, che addebitava loro di avere, nel periodo dal settembre 1993 al settembre 1997, indebitamente lucrato personalmente di prestazioni sociali dell’ordine di fr. 1,6 mio. e per terzi di circa fr. 300’000.- producendo a cinque __________ falsi contratti di lavoro e relative disdette e false notifiche di riduzione del lavoro (AI 5 e AI 6). Con decisione 2 settembre 2003, l’accusa è stata estesa ad altri titoli di reato per ulteriori procedimenti nel frattempo aperti nei confronti dei due accusati e congiunti, con decisione di medesima data, a quello soprammenzionato (AI 166).

 

In data 23 settembre 2003 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP (AI 168). Con allegato 25 settembre 2003, entro i termini fissati per il deposito atti, la difesa di __________ e __________ ha postulato una richiesta di complemento dell’istruzione formale “sostanzialmente fondata su un chiarimento (rispettivamente completazione) della perizia effettuata dalla DDC” (AI 169). Sotto il titolo “oggetto del complemento peritale”, la difesa ha esplicitato la sua richiesta in sette punti e meglio ha chiesto accertamenti in relazione ad ognuna delle cinque __________ danneggiate (punti 1-5), “per tutti i casi” l’audizione testimoniale dei funzionari e degli impiegati preposti ai controlli e alle verifiche “onde precisare le risultanze della completazione peritale e stabilire le verifiche concretamente effettuate” (punto 6), come pure la “completazione della perizia”, con richiesta ai periti di elencare “la procedura di controllo delle domande di indennità prevista nella prassi usuale e corretta”, “gli elementi che avrebbero dovuto condurre al rigetto delle domande” e “i controlli e le verifiche omessi in sede di esame delle domande” (punto 7).

 

Il 17 novembre 2003 il magistrato inquirente ha scritto al __________ (__________, già __________), parte lesa, chiedendo se da parte sua, nel periodo 1992-1997, erano “state impartite istruzioni o direttive agli __________ o alle __________ erogatrici delle prestazioni, in merito ai controlli che avrebbero dovuto eseguire a fronte della presentazione di domande di indennità per lavoro ridotto” e, nell’affermativa, la trasmissione di copia di dette istruzioni o direttive e degli eventuali aggiornamenti (AI 170).

Con lettera 24 novembre 2003 il __________ ha trasmesso al Procuratore pubblico la “Circolare ILR del 1992 (in originale), completata a seguito della modifica della legge al 1 gennaio 1996 con quattro direttive pubblicate nei fascicoli Prassi AD del 1996 (in copia)”. Questa documentazione è stata acquisita agli atti quale AI 171.

 

In data 27 novembre 2003 il magistrato inquirente ha scritto alla difesa di __________ e __________ (AI 172) e, con riferimento agli accertamenti richiesti ai punti da 1 a 5 dell’istanza di complemento, ha fornito sue spiegazioni, facendo anche rimandi ai documenti e agli interrogatori già in atti. In relazione alla richiesta di audizione testimoniale di funzionari e impiegati preposti alle __________ (punto 6 dell’istanza di complemento), il Procuratore pubblico ha rilevato trattarsi di atto istruttorio già eseguito, rinviando la difesa ai verbali già in atti. Per quanto concerne la richiesta completazione di perizia (punto 7 dell’istanza di complemento), il magistrato inquirente ha rilevato che “non era compito dei periti stabilire le procedure di controllo applicabili”, in quanto “ad essi è stato unicamente dato incarico di verificare i flussi finanziari e la loro pertinenza con il procedimento in oggetto”; ha fatto poi rimando alle deposizioni in atti e alle norme di legge applicabili alla materia (LADI e OADI). Il Procuratore pubblico, in merito a quest’ultimo punto dell’istanza di complemento, ha inoltre informato la difesa di avere “preso contatto con il __________, chiedendo di voler trasmettere loro eventuali direttive in merito alla concessione di prestazioni ILR e alle corrette prassi di controllo” ed ha allegato alla sua risposta la documentazione ricevuta dal __________, rinviando “in particolare alla circolare ILR del 1992 pagg. 22 e 25)”. In conclusione il magistrato inquirente ha fissato alla difesa un termine di 15 giorni per comunicare se manteneva le richieste di complemento istruttorio o se le riteneva evase con lo scritto in oggetto.

 

 

Con lettera 8 gennaio 2004 (AI 175) la difesa (entro il termine prorogato fino al 15 gennaio 2004) ha formulato al Procuratore pubblico una sua interpretazione dello scritto del 27 novembre 2003 e meglio di “poter considerare acquisito che i funzionari dell’__________ e delle __________ non hanno eseguito alcuna verifica a seguito delle domande, in aperto contrasto con le disposizioni e le direttive vigenti”. La difesa ha tuttavia rilevato che, qualora il magistrato inquirente divergesse da tale interpretazione, si sarebbe comunque reso necessario “estendere le verifiche peritali all’accertamento della prassi esistente al momento dei fatti in materia di controllo e all’analisi delle procedure concretamente adottate” e quindi “completare le audizioni testimoniali dei funzionari e degli impiegati, nonchè la perizia, come richiesto ai punti 6 e 7 dell’istanza di complemento”.

 

Con lettera 12 gennaio 2004 (AI 176) il magistrato inquirente ha chiesto alla __________, parte lesa, se istruzioni o direttive analoghe a quelle già trasmesse dal __________ erano state emanate anche a livello cantonale, “per esempio dall’__________ per i propri collaboratori o all’intenzione delle __________ preposte all’erogazione delle indennità”. La risposta 14 gennaio 2004 della __________ (attestante la non esistenza a livello cantonale di “istruzioni o direttive ulteriori o diverse rispetto a quelle federali”) è stata acquisita agli atti quale AI 178.

 

Con lettera 16 gennaio 2004 (AI 179) il Procuratore pubblico ha trasmesso alla difesa la suddetta richiesta 12 gennaio 2004 alla __________ e la risposta 14 gennaio 2004 di quest’ultima. Dichiarando “richiamate per intero le motivazioni” di cui alla sua precedente lettera del 27 novembre 2003, il magistrato inquirente ha inoltre comunicato alla difesa la propria decisione di considerare “completata l’istruttoria formale” e di ritenere “in tal senso ... respinte le ulteriori richieste di perizia e assunzione testi” formulate con l’istanza di complemento d’inchiesta.”

 

Con decisione 20 febbraio 2004, l’allora giudice Franco Lardelli, a seguito del reclamo 28 gennaio 2004 presentato da __________ e __________, ha annullato la suddetta decisione 16 gennaio 2004 del Procuratore pubblico, con invito al medesimo a determinarsi nuovamente sulle richieste di complemento istruttorio ancora pendenti, previa estromissione dall’incarto degli atti acquisiti spontaneamente dopo il deposito degli atti, senza il consenso delle parti.

Ottenuto il consenso delle parti all’assunzione agli atti di quanto acquisito spontaneamente (AI 185 e 186), il magistrato inquirente, con decisione 3 marzo 2004 (AI 187), ha respinto nuovamente sia la completazione della perizia, sia l’interrogatorio di testimoni. Con riferimento alla perizia, il Procuratore pubblico ha rilevato che “il lavoro presentato dai funzionari della __________ e __________ va tecnicamente qualificato quale rapporto contabile e non come perizia, non essendo in origine stato conferito un incarico formale specifico in questo senso”; nella misura in cui la difesa chiede ora l’allestimento di “una vera e propria perizia giusta gli art. 142 segg. CPP”, la richiesta va, secondo il magistrato inquirente, respinta “poichè non è atta ad apportare nuovi, rilevanti elementi di conoscenza”. Il Procuratore pubblico sostiene inoltre che l’interrogatorio dei testimoni è “un atto istruttorio già eseguito” e che “eventualmente si potrà procedere ad una nuova audizione delle medesime persone in sede dibattimentale”.

 

Contro la decisione 3 marzo 2004 (AI 187) si sono nuovamente aggravati __________ e __________ con reclamo 15 marzo 2004. La rilevanza giuridica degli accertamenti richiesti (completazione della perizia e interrogatorio di testimoni) sarebbe stata a loro dire data, come pure la novità dei mezzi di prova offerti e la necessità di “assumere informazioni precise circa la normativa e la prassi vigente , nonchè circa le concrete verifiche effettuate nei singoli casi”.

Il lavoro degli __________ della __________ rappresenterebbe “materialmente, (anche se non formalmente) una vera e propria perizia” con “esplicite valutazioni circa la conformità dei controlli rispetto alle disposizioni e alla prassi” e sarebbe “quindi contradditorio (e ai limiti della buona fede) dapprima ordinare l’esecuzione di un rapporto di natura sostanzialmente peritale e, in seguito, rifiutarne la completazione con l’espediente che il rapporto non rispettava le norme processuali”. I ricorrenti hanno dunque chiesto che in accoglimento del reclamo la decisione 15 marzo 2004 del Procuratore pubblico fosse annullata con conseguente accoglimento delle “istanze di complemento 25 settembre 2003 e successive”.

Con decisione 7 maggio 2004 l’allora giudice Franco Lardelli ha parzialmente accolto il reclamo sostenendo che “appare necessario che i signori __________ e __________, con riferimento al loro rapporto 30 aprile 2002 (AI 153), chiariscano, nella forma di resoconto a verbale, se e in quali casi da loro esaminati hanno riscontrato che le indennità sono state pagate pure in presenza di domande irricevibili e senza effettuare i controlli previsti dalle normative e direttive in vigore nel periodo 1992-1997. Entro questi limiti, la richiesta di cui al punto 7 dell’istanza di complemento istruttorio del 25 settembre 2003, merita dunque di essere accolta”.

 

Il magistrato inquirente ha quindi proceduto in data 25 giugno 2004 all’audizione testimoniale di __________ e __________ in presenza delle parti (AI 194) e, lo stesso giorno, ha proceduto con un nuovo deposito degli atti acquisiti su complemento (AI 195).

 

 

B.

 

In data 6 luglio 2004 i qui reclamanti hanno inoltrato una nuova istanza di complemento istruttorio (AI 196) sostenendo che si tratterebbe della “logica conseguenza dell’audizione del 25 giugno 2004 e delle risultanze che ne derivano” e che già il GIAR, con decisione 7 maggio 2004 “aveva riconosciuto la rilevanza degli accertamenti relativi alla ricevibilità delle domande di indennità nonché alla procedura di controllo, alla prassi usuale e corretta e alle omissioni avvenute in sede di esame (pag. 6 cons. 3) ordinando pertanto l’audizione dei signori __________ e __________, in merito alle verifiche effettuate nell’ambito del loro rapporto”.

Con tale istanza i reclamanti chiedono la nomina di periti (non opponendosi alla designazione di __________ e __________) che dovranno stabilire: quali verifiche, controlli ed informazioni dovevano essere assunti dalle autorità ed enti preposti all’esame delle domande di indennità per disoccupazione parziale secondo la prassi vigente al momento dei fatti oggetto dell’inchiesta – raccogliendo direttamente o tramite il PP le necessarie informazioni se necessario tramite interrogatori o sequestri di documenti e precisando se la prassi applicata era conforme alle indicazioni e prescrizioni delle autorità federali di sorveglianza ricercando, se del caso, altre direttive cantonali o federali – ; quali verifiche o controlli sono stati fatti nei singoli casi oggetto dell’inchiesta; se i controlli fatti e le informazioni assunte nei singoli casi hanno rispettato le direttive rispettivamente la prassi usuale (precisando le eventuali omissioni) e se le singole domande erano ricevibili in base alla prassi usuale e corretta o se avrebbero dovuto essere respinte. I qui reclamanti hanno pure chiesto che vengano interrogati quali testimoni i funzionari che si sono concretamente occupati dei singoli casi, tra i quali i signori __________, __________, __________ e __________, accertando quali verifiche sono state effettuate per ciascuno di essi.

 

 

C.

 

Con decisione 28 luglio 2004 (AI 198) il magistrato inquirente ha respinto integralmente l’istanza testè menzionata.

In primo luogo, per quanto riguarda la perizia, osserva che non è atta ad apportare nuovi e rilevanti elementi di conoscenza e che gli elementi d’informazione per i quali è chiesta la perizia non richiedono cognizioni specialistiche proprie di un perito.

Il Procuratore pubblico aggiunge poi che l’attività dell’__________ ed in particolare il versamento di ILR è retta dal diritto pubblico e che per acquisire ed interpretare ordinanze, regolamenti d’applicazione, direttive non vi è la necessità di fare ricorso a periti e che peraltro le leggi e le direttive federali sono accessibili tramite la RU federale e cantonale, mentre che le direttive __________ sono state versate agli atti (AI 171), e il competente ufficio federale ha risposto che non vi sono altre norme o direttive particolari che reggono e disciplinano la materia.

 

 

La prassi applicata dall’__________ e dalle __________ per il versamento di indennità di lavoro ridotto è poi chiaramente deducibile dalle deposizioni dei relativi responsabili e dai collaboratori che si sono direttamente ed indirettamente occupati della questione e che sono stati interrogati come testimoni.

Per quanto riguarda i controlli, verifiche ed informazioni effettuati nei singoli casi oggetto del procedimento, gli stessi sono riscontrabili dalla documentazione agli atti con riferimento ai “classificatori casse disoccupazione”.

 

 

D.

 

Contro la decisione 28 luglio 2004 (AI 198) di rifiuto dei complementi istruttori richiesti __________ e __________ hanno presentato il reclamo che qui ci occupa sostenendo che la decisione impugnata è contraria alla buona fede processuale (“venire contra factum proprio”), non rispetta le indicazioni sostanziali della decisione del GIAR ed è infondata nel merito. A mente dei reclamanti “il rapporto __________ è, dal profilo sostanziale, una perizia pur se ordinata senza rispettarne le forme. Rifiutare la richiesta di perizia sollevata dalla difesa equivale quindi (in realtà) a respingere i quesiti sostanziali della difesa, ossia quelli che essa avrebbe posto se le formalità peritali fossero state rispettate sin dall’inizio”. Inoltre il rifiuto dei complementi richiesti non rispetterebbe lo spirito della decisione del GIAR che ha ordinato l’audizione di __________ e __________ “in merito alle verifiche effettuate nell’ambito del loro rapporto, allo scopo di accertare quali controlli, rispettivamente omissioni, fossero intervenuti nell’esame delle domande ed ha già riconosciuto la rilevanza giuridica di questi accertamenti ai fini dei reati prospettati”. Dal momento che i due testi hanno dichiarato di non avere verificato quali controlli siano stati fatti dai collaboratori dell’__________ nei singoli casi e se tali controlli fossero legalmente possibili e se siano stati fatti o meno, l’audizione dei due testi non ha consentito di compiere quegli accertamenti che il GIAR ha già considerato rilevanti, di conseguenza, per compiere tali accertamenti, sarebbero necessarie ulteriori verifiche testimoniali e peritali. I reclamanti chiedono quindi “l’esecuzione di quegli accertamenti menzionati dai due testi e che essi non avevano potuto eseguire ma, giustamente, consideravano utili (a tal punto da averli segnalati agli “inquirenti”).

 

Il magistrato inquirente, con le osservazioni 10 agosto 2004, di cui se del caso si farà riferimento nel dettaglio, chiede che il reclamo venga respinto.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

 

1.

 

I reclamanti, formalmente accusati, sono parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché destinatari del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la loro legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.

 

La decisione impugnata è stata intimata ai reclamanti il 28 luglio 2004 e ritirata il 29 luglio, per cui il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP scadeva l’8 agosto 2004. Venendo però a cadere di domenica, tale termine è stato riportato al 9 (art. 20 cpv. 3 CPP).

 

Il reclamo, formulato dagli accusati il 30 luglio 2004, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.

 

 

2.

 

In termini generali per l'assunzione di prove proposte dalle parti nel corso dell'inchiesta valgono i seguenti principi.

 

a)

Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

 

 

b)

I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

 

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). (GIAR 21 giugno 2001 in re C.)".

 

 

c)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

 

 

3.

 

Per quanto riguarda la richiesta di allestimento di una perizia giova ricordare che lo scopo di tale atto istruttorio è quello di elaborare fatti e circostanze nell’ottica degli incombenti che spettano al magistrato penale che l’ha commissionata. Il perito, tuttavia, è semplice ausiliario del giudice: unico suo compito è quello di ampliare le conoscenze del magistrato integrandole con le proprie, maturate in un campo specifico, accertando un determinato fatto oppure traendo da fatti dati, con metodo scientifico, le conclusioni che si impongono. Non spetta al perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati. Così, la perizia richiesta al fine di determinare se il magistrato inquirente possa legittimamente affermare, sulla scorta di incontestata documentazione bancaria e contabile a sua disposizione, che l’accusato ha occultato un determinato importo è inammissibile, poiché verte non su fatti, bensì sulla loro interpretazione. Verte invece su fatti, ed è allora ammissibile, una perizia che abbia a determinare se l’importo rinvenuto su un preciso conto bancario rappresenti un attivo dell’accusato (Luca Marazzi, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, 4.1., p. 56 e 57).

 

I reclamanti con l’istanza di complemento istruttorio 6 luglio 2004 (AI 196) chiedono la nomina di periti (senza specificare perché più d’uno?) incaricati di stabilire quali verifiche, controlli ed informazioni dovevano essere assunti dalle autorità e enti preposti all’esame delle domande di indennità per lavoro ridotto secondo la prassi vigente al momento dei fatti oggetto d’inchiesta e precisare se la prassi adottata era conforme alle indicazioni e prescrizioni delle Autorità federali di sorveglianza, indicando se, oltre alla documentazione in atti, vi erano altre direttive cantonali o federali applicabili, quali verifiche sono state assunte nei singoli casi e se hanno rispettato le direttive, rispettivamente la prassi usuale e se le singole domande erano ricevibili in base alla prassi usuale e corretta oppure avrebbero dovuto essere respinte, non opponendosi alla designazione in tale veste di __________ e __________ (AI 196, p. 2 e 3).

Orbene, __________ e __________ si sono occupati, su richiesta dei due magistrati inquirenti che si sono succeduti nella conduzione del procedimento penale, di allestire un rapporto che servisse da appendice e da supporto al rapporto di Polizia giudiziaria. __________ si è così espresso davanti al Procuratore pubblico ed in presenza del difensore degli accusati: “il nostro lavoro è essenzialmente costituito dalla ricostruzione dei movimenti finanziari tra chi erogava i sussidi e chi, finalmente, li ha ricevuti. Per quanto riguarda il lavoro di ricostruzione ci erano state messe a disposizione delle mappette, rispettivamente i fascicoli pertinenti alle società richiedenti il sussidio. ... A nostra volta abbiamo poi verificato presso gli uffici di tassazione i nominativi di queste società, esaminandone le partite fiscali. Abbiamo quindi cercato di inquadrare meglio la società, di capire l’attività che svolgeva e le persone che collaboravano con esse” (verbale 25 giugno 2005 di __________, p. 2), e sia __________ che __________ hanno dichiarato che “noi abbiamo dato l’informazione secondo cui gli accertamenti avrebbero potuto essere effettuati presso il servizio tassazione, rispettivamente presso gli uffici della società affinché poi gli inquirenti potessero verificare se questi accertamenti erano legalmente possibili, rispettivamente se erano stati fatti” (verbale 25 giugno 2005 di __________, p. 3).

 

Appare evidente, anche perché in tal senso si sono espressi i due testi summenzionati, che le osservazioni dei due ispettori fiscali sono delle semplici “indicazioni all’intenzione dell’autorità inquirente che poi evidentemente avrebbe valutato e interpretato questo tipo di informazione” e non già un accertamento dei fatti che invece non è avvenuto “Noi non abbiamo effettuato accertamenti presso l’__________, non abbiamo cioè verificato quali controlli abbiano effettuato nel caso concreto. Non abbiamo neppure parlato dei singoli casi con i collaboratori del medesimo __________” (verbale 25 giugno 2005 di __________, p. 2, risposta Gianini).

 

Per quanto riguarda l’accertamento delle verifiche effettuate o meno nei singoli incarti si tratta di un accertamento di fatto, che non necessita comunque dell’ausilio di un perito con cognizioni speciali per essere effettuato. Tali informazioni sono contenute nei singoli incarti relativi ad ogni domanda di ILR agli atti e per quanto riguarda la tipologia di verifica effettuata di ogni caso concreto e il suo ossequio alla prassi in vigore all’epoca potranno essere facilmente desunti dall’interrogatorio dei testi, lo stesso dicasi per la prassi in vigore a quel tempo per l’evasione di singole pratiche; chi altri, al di fuori delle persone che nel periodo in questione erano attive negli uffici preposti alla trattazione delle pratiche di indennità per lavoro ridotto può specificare come venivano trattate le migliaia di domande presentate in un anno e in che la trattazione delle richieste delle società riconducibili agli accusati differiva da quelle delle migliaia di altre pratiche. Sapere invece se le verifiche, i controlli o le informazioni assunte nei singoli casi hanno rispettato le direttive in vigore è una valutazione giuridica, e come tale di stretta competenza del magistrato, inquirente e giudicante, perché non verte sui fatti ma sulla loro interpretazione nella valutazione giuridica della fattispecie imputata ai due accusati, valutazione giuridica che non può essere demandata ad un ausiliario del magistrato inquirente o giudicante, e per di più, come proposto dai reclamanti, a __________ e __________ che in quanto ispettori fiscali, non hanno nessuna conoscenza specifica in materia.

A ragione il Procuratore pubblico osserva poi a questo proposito che i reclamanti non hanno fornito il benché minimo indizio di prassi o direttive attestanti procedure diverse da quella emersa negli interrogatori dei responsabili, dalle norme di legge (LADI, OADI, Direttive) o dalla documentazione agli atti (GIAR inc. 1997.639.5, 1997.637.5, doc. 4, osservazioni 10 agosto 2004 del PP, p. 5).

 

La prova richiesta non riveste quindi, per i motivi suesposti, i requisiti della pertinenza e neppure quelli della novità avendo __________ e __________, con riferimento al loro rapporto 30 aprile 2002 (AI 153), chiarito, nella forma di resoconto a verbale, di non avere effettuato accertamenti presso l’__________ per verificare quali controlli fossero stati fatti nel casi concreti ribadendo di non avere gli elementi per asserire se tali controlli fossero stati fatti e peraltro se fossero legalmente possibili.

 

 

4.

 

Diverso il discorso per quanto riguarda l’audizione dei testimoni richiesti.

 

a)

L'accusato e/o il suo difensore hanno, di principio, diritto di partecipare agli atti di procedura, in generale, ed in particolare all'assunzione di prove, interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt. 57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).

Questi diritti possono anche essere oggetto di limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni di legge o contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il diritto al contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).

 

Il diritto di partecipare all'amministrazione delle prove, come quello più specifico di presenziare gli interrogatori di correi e testimoni, discendono dal diritto di essere sentito, nonché da quello di un "processo equo", entrambi di rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF; DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di limitazioni (motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può giungere sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34).

 

b)

Nel caso in esame risulta che tutti i testi, sono stati sentiti dal magistrato inquirente (quindi non dalla polizia - art. 61 cpv. 3 CPP) senza la presenza degli accusati e/o del loro patrocinatore.

Non risulta, né è sostenuto dal magistrato inquirente nella decisione impugnata o nelle osservazioni, che ciò sia avvenuto per specifiche esigenze d'inchiesta (non vi è alcuna decisione in merito) né che accusato o difensore abbiano rinunciato alla partecipazione (DTF105 Ia 396). Per quanto concerne i testi, in particolare, non risulta che le relative citazioni siano state rese note anche al reclamante o al suo difensore.

 

Tra l’altro la mancata partecipazione della difesa alle audizioni, quantomeno a quelle dei testi di cui la difesa chiede l’audizione con il complemento d’inchiesta, è avvenuta dopo la promozione dell'accusa del 1° ottobre 1997. Il CPP, con riferimento alla fase predibattimentale, distingue tra informazioni preliminari ed istruttoria formale (arrt. 178 ss. e 188 ss. CPP) e "limita" l'esercizio di taluni diritti, come quelli indicati al paragrafo precedente, all'accusato, cioè a chi é parte all'istruttoria formale (art. 47 cpv. 1 e ss.). Nella fase delle informazioni preliminari, non essendovi "accusato" non vi è, di principio, soggetto titolare di tali garanzie (sul termine di indiziato, non reperibile nel testo di legge, si veda sentenza 23 ottobre 2000 in re S., GIAR 638.2000.1; REP 1995 n. 92).

 

Da tutto quanto sopra, si può, e si deve, concludere che i diritti della difesa (di partecipare all'amministrazione delle prove, segnatamente di partecipare all'interrogatorio di testi, cioè di fruire del contraddittorio) non sono stati rispettati, ovvero ne è stato impedito l'esercizio, senza giustificati motivi benché la difesa, con lettera 28 novembre 1997, AI 72, avesse espressamente chiesto di potere esercitare il diritto al contraddittorio ed il magistrato inquirente, con lettera 2 dicembre 1997, avesse comunicato al difensore dei due accusati qui reclamanti che dopo il 23 dicembre la difesa avrebbe potuto esercitare tutti i diritti del CPP, senza che ciò sia effettivamente avvenuto almeno per quanto riguarda tutti i verbali dei testimoni.

Questa constatazione, che potrebbe anche condurre all'annullamento degli atti cosi effettuati (sentenza 5 agosto 1999 in re B.A., GIAR 368.1999.2; G. Piquerez, op. cit. n. 1218), conseguenza non richiesta dai reclamanti, di certo conduce all'ammissione della riassunzione delle prove richieste e amministrate in violazione di tali diritti, al fine di sanare la violazione stessa e non "semplicemente in quanto complemento d'inchiesta meritevole di essere accolto (anche se all'atto pratico, l'esito è il medesimo)" (sentenza 23 settembre 1998, GIAR 692.1998.1). Ciò a maggior ragione se si pensa che i testi nominati dovranno essere interrogati, in presenza degli accusati e/o del loro difensore (senza dimenticare la parte civile), per accertare, a mano del rapporto __________, quali concrete verifiche venivano o meno effettuate all’epoca dei fatti sulle richieste di indennità per lavoro ridotto specificando in base a quale prassi o normativa o direttiva in vigore nel periodo 1992-1997 ciò sarebbe avvenuto, nonché per quale motivo le verifiche “di prassi” o quelle realmente effettuate non avrebbero o non hanno permesso di smascherare l’agire degli accusati.

E ciò nel solco della decisione 7 maggio 2004 di questo ufficio che così stabiliva:

 

      “A giusta ragione, la difesa, con istanza di complemento dell’istruzione formale del 25 settembre 2003 (pag. 1), ha dunque chiesto “un chiarimento (rispettivamente completazione)” dell’AI 153, segnatamente in merito alla “procedura di controllo delle domande di indennità prevista dalla prassi usuale e corretta” e alle omissioni di controlli e verifiche in sede di esame delle domande. Del resto, la necessità di procedere ad un simile chiarimento è stata ammessa per atti concludenti dallo stesso magistrato inquirente, quando, rivolgendosi per iscritto in data 17 novembre 2003 (v. AI 170) al __________, Berna (parte lesa) e in data 12 gennaio 2004 (v. AI 176) alla __________ (parte lesa), ha chiesto informazioni ai due suddetti enti sulle istruzioni e direttive vigenti negli anni 1992-1997 in merito ai controlli che si sarebbero “dovuti eseguire a fronte della presentazione di domande di indennità per lavoro ridotto”, ciò con esplicito riferimento alla richiesta formulata dalla difesa quale complemento istruttorio di “fornire indicazioni in merito alla corretta procedura di controllo”. Le risposte fornite dal __________ (che ha trasmesso la circolare ILR del 1992 e quattro direttive AD del 1996: v. AI 171) e dalla __________ (che si è limitata a dire che “non risulta che l’allora __________, durante il periodo 1992-1997, abbia emanato istruzioni o direttive ulteriori o diverse rispetto a quelle federali”: v. AI 178), non permettono però di dare immediata e chiara risposta agli interrogativi sollevati, in casi concreti, dalle valutazioni dagli estensori dell’AI 153. Appare dunque necessario che i signori __________ e __________ con riferimento al loro rapporto 30 aprile 2002 (AI 153), chiariscano, nella forma di resoconto a verbale, se e in quali casi da loro esaminati hanno riscontrato che le indennità sono state pagate pure in presenza di domande irricevibili e senza effettuare i controlli previsti dalle normative e direttive in vigore nel periodo 1992-1997. Entro questi limiti, la richiesta di cui al punto 7 dell’istanza di complemento istruttorio del 25 settembre  2003, merita dunque di essere accolta.”

        (GIAR 1997.63704 e 1997.63904, decisione 7 maggio 2004, ad 2, p. 6)

 

Il teste __________, estensore del rapporto contabile unitamente a __________, al magistrato inquirente che chiedeva spiegazioni sul senso e la finalità delle osservazioni contenute nel rapporto relative a determinati accertamenti che si sarebbero potuti effettuare presso l’ufficio tassazioni delle persone giuridiche come pure attraverso un sopralluogo presso gli uffici della società, ha risposto che “avevamo constatato che questa società, come d’altronde le altre dove avevamo fatto un’osservazione di questo tipo, non avevano più svolto alcuna attività commerciale e ciò non di meno la ditta aveva chiesto il versamento di indennità per lavoro ridotto. Con quell’osservazione noi volevamo semplicemente indicare che ove l’__________ avesse eseguito questo tipo di accertamento avrebbe potuto constatare che effettivamente la società non svolgeva più attività, rispettivamente che non aveva dipendenti. Si trattava di un’indicazione all’intenzione dell’autorità inquirente che poi evidentemente avrebbe valutato e interpretato questo tipo di informazione. Noi non abbiamo effettuato accertamenti presso l’__________, non abbiamo cioè verificato quali controlli abbiano effettuato nel caso concreto. Non abbiamo neppure parlato dei singoli casi con i collaboratori del medesimo __________. Questo peraltro non rientrava nel nostro compito. Evidentemente non sappiamo se gli accertamenti in questione, ovvero le verifiche presso il servizio tassazioni, rispettivamente il sopralluogo presso gli uffici della società, siano stati fatti o meno dall’__________” ed entrambi i testi hanno precisato che “alcune delle informazioni a nostro avviso necessarie per giudicare dei casi potevano essere rilevate già da un esame dell’estratto del registro di commercio, per esempio a sapere se una società si trovava in stato di liquidazione” (Inc. MP __________, verbale 25 giugno 2004 dei testi __________ e __________).

 

Ora ed in particolare, i testi __________ – dal 1° gennaio 1993 e sino alla fine del 1998 attivo come segretario presso l’__________ con compiti in materia di decisioni per indennità per lavoro ridotto e il solo ad occuparsi di questa problematica – e __________ – capo dell’__________ presso la __________ dal 1994 al 31 dicembre 1998 – nonché la teste __________ e il teste __________ – capo dell’__________ dal 1981 – sono stati interrogati (senza la presenza delle parti) in data 18 febbraio 2002 rispettivamente in data 30 gennaio 2002 e 19 aprile 2002 mentre che il rapporto __________ è stato consegnato al Ministero pubblico il 30 aprile 2002, successivamente agli interrogatori dei testi citati. Appare quindi più che giustificata la richiesta dei qui reclamanti di volerli interrogare e ciò al fine di precisare finalmente, a mano del rapporto __________ quali “controlli, rispettivamente omissioni, fossero intervenuti nell’esame delle domande” (reclamo, p. 3, ad 7), precisazioni che non sono state apportate né da __________ né da __________ ma che hanno comunque ricondotto l’eventuale mancanza di controlli da loro segnalata nel rapporto all’__________ (cfr. Inc. MP __________, verbale 25 giugno 2004 dei testi __________ e __________, p. 2).

 

Per quanto riguarda le richieste di audizione dei singoli funzionari che si sono concretamente occupati dei singoli casi, a parte il teste __________ (a suo dire unico funzionario all’interno dell’__________ ad occuparsi della fattispecie) l’istanza di complemento istruttorio non ne menziona altri, come d’altronde anche il reclamo in oggetto, ciò benché tali funzionari siano già stati interrogati dal Procuratore pubblico e siano identificabili (cfr. ad esempio la lettera 27 marzo 2002 dell’avv. __________ che comunica al Procuratore pubblico i nominativi dei responsabili delle __________ che a suo tempo si sono occupate del versamento delle indennità di lavoro ridotto alle società di __________ e __________, AI 150), ne discende che la richiesta di ulteriori interrogatori deve essere respinta poiché irricevibile per carenza di novità e motivazione mancando la definizione dell’oggetto e meglio il nominativo dei testi che si intende sentire (che sarebbe invece desumibile dalla documentazione agli atti) nonché l’argomento specifico che si intenderebbe chiarire con ognuno di loro.

 

 

5.

 

Il reclamo è conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto l’esito del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati,

 

 

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      Il reclamo è parzialmente accolto come ai considerandi.

 

1.1. Di conseguenza si procederà all’audizione dei signori __________, __________, __________ e __________, come indicato al considerando 4.

 

1.2.   Gli altri complementi di prova sono respinti.

 

2.      Non si percepiscono nè tasse nè spese di giustizia, nè si attribuiscono ripetibili.

 

 

3.      La presente decisione è definitiva.

 

4.      Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Claudia Solcà