N. 368.99.9 /L (R) Lugano, 23 giugno 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 21 giugno 2000 da
__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinata dall'avv. __________)
nel procedimento pendente nei suoi confronti dinnanzi alla Corte delle Assise criminali con le imputazioni di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ed altri reati, come ad atto di accusa 13 aprile 2000 del Procuratore pubblico avv. __________;
presa conoscenza del preavviso negativo del Procuratore pubblico avv. __________ e della comunicazione della Presidente della Corte delle Assise criminali di rimettersi al giudizio di questa sede, entrambi atti di data odierna;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
-
__________ venne arrestata il 26 maggio 1999 e si trova ora deferita
alla Corte del merito con l'atto di accusa citato in epigrafe segnatamente con
le imputazioni di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti, "siccome commessa in banda e riferita a quantitativi di
cocaina che sapeva essere tali da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone … per avere, senza essere autorizzata, … venduto, procurato, offerto,
detenuto e negoziato l'acquisto di almeno 6,1 Kg di cocaina", e di
riciclaggio di denaro, "per avere compiuto atti suscettibili di
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali provento di reato, inviando ed investendo all'estero somme di
denaro da lei ottenute con la vendita di cocaina", per un importo
complessivo di circa fr. 157'000.-;
- l'istanza di libertà provvisoria, senza porre in discussione l'esistenza di indizi di colpevolezza, dà per assenti gli altri presupposti legittimanti il perseverare della privazione della libertà, quali il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (queste ormai tutte assicurate "grazie ad un'estenuante istruttoria durata oltre un anno"), il pericolo di fuga (per la perfetta integrazione in Svizzera, dove è sposata ed ha due figlie che vi frequentano le scuole d'obbligo) ed il pericolo di recidiva (a ragione dell'esperienza del carcere preventivo);
- l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e ( se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali segnatamente e per quanto qui concerne il pericolo di fuga: si tratta di provvedimento processuale cautelativo, inteso anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena (DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3);
- l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza non è a giusta ragione posta in dubbio, quanto riassunto nell'atto di accusa corrispondendo agli accertamenti istruttori, con ogni riserva della posizione personale dell'accusata e degli accertamenti in sede dibattimentale, senza comunque tralasciare l'evidenza della gravità del complesso degli addebiti;
-
con l'aggiunta che l'approssimarsi di un giudizio da parte di una Corte
criminale e quindi con eventualità di severa pena detentiva da espiare di per
sé accresce il pericolo di fuga, a questo proposito vale quanto esposto nella
decisione 22 novembre 1999 di proroga del carcere preventivo (inc. GIAR
368.99.2):
"Come noto alle parti affinché sia ammesso un rischio di fuga, occorre considerare il carattere dell'accusato, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94). Il Tribunale Federale ha pure considerato (DTF 9 luglio 1996 I Corte di diritto Pubblico in re GM), quale elemento di valutazione del rischio di fuga la morale, la situazione finanziaria e le risorse economiche dell’arrestato. La gravità della pena che sarà presumibilmente inflitta non basta, ad essa sola, a giustificare e concretizzare un rischio di fuga (v. DTF 117 Ia 69 e segg.; cfr. anche DTF 19 gennaio 1999 I. Corte di diritto pubblico in re GS pag. 7). Recente decisione di questo Giar ha negato la concessione della libertà provvisoria a cittadini elvetici imputati di reati patrimoniali di certo rilievo per i quali non appariva più prospettabile continuazione di attività lucrativa in Ticino e che avevano allacciato legami professionali all'estero (pur essendo sempre stati attivi in Ticino). Il TF, in decisione del 17 settembre 1997 ha ammesso, per un cittadino svizzero con legami fuori del paese e pregiudicato in patria, un concreto rischio di fuga.
Nel concreto caso __________ è cittadina svizzera per matrimonio, essa è nata a __________ dove risiede la di lei madre. L'accusata è a sua volta madre ma, come da essa stessa ribadito a più riprese e con forza, è attiva (e secondo suo dire con certo successo) quale prostituta e frequenta spesso e volentieri locali notturni e feste ove consuma e mette a disposizione di altri cocaina da lei acquistata con l'intento di venderla (si vedano le verbalizzazioni della stessa __________) con il che si ha predilezione per attività professionale eticamente discutibile per una madre di due giovani ragazzine (di 9 e 3 anni) e con propensione per il divertimento invece che per le figlie. Essa potrebbe quindi facilmente esercitare il suo mestiere in qualsiasi parte del mondo nonostante i suoi prossimi 39 anni. In caso di liberazione dell'accusata la stessa potrebbe riparare nel suo paese natio dove possiede beni immobiliari
di certo rilievo apparentemente (ed in merito ai quali
la difesa non ha prodotto a questo Giar i documenti chiesti in occasione
dell'istanza tendente ad ottenere il gratuito patrocinio) e dove potrebbe
quindi avere facile soluzione logistica. Non solo. La seconda figlia
dell'accusata ha quale padre naturale __________ - come rammenta il PP nella
sua istanza - ed in ogni modo le figlie, piccole, potrebbero seguire la madre
fuori dalla Svizzera senza particolari difficoltà. La presenza delle figlie in
Ticino quindi non appare legame sufficiente a trattenerla dal fuggire, anche
perché __________ - in caso di giudizio di condanna - rischia severa pena
detentiva - per i precedenti ed anche per l'atteggiamento negatorio assunto in
corso di inchiesta (comunque e di per sé legittimo) - e dall'altro perché le
figlie mai l'hanno trattenuta dal "mestiere" e dallo spaccio di
cocaina (perlomeno quello ammesso) e quindi dal fornire loro quell'esempio poco
edificante che è una madre prostituta che esercita l'attività professionalmente
con asseriti interessanti guadagni e consuma e spaccia cocaina. In questo
contesto indicare le figlie quale elemento di un legame con la Svizzera appare
inammissibile e comunque manifestamente insufficiente.
Anche il legame con il padre naturale della figlia più piccola dell'accusata
appare importante. Come detto a __________ __________ è nata ed ha passato
buona parte della sua esistenza, ha forti e stretti legami (madre, padre della
sua secondogenita), ha disponibilità finanziarie (i soldi spediti a __________
come agli iniziali accertamenti istruttori ne sono un esempio, oltre alla
dimora, che la difesa vuole quale stamberga mentre gli accertamenti svolti
indicano [già solo per gli investimenti così come ricordati nella
verbalizzazione dello scorso luglio del marito dell'accusata] quale residenza
di buon livello). Nel suo paese natìo l'accusata sfuggirebbe poi ad una pena
che, in caso di riconoscimento di colpevolezza per l'attività illecita indicata
dal PP, rischia di essere di parecchi anni di carcere."
- nella descritta situazione, abbondanzialmente detto, non si vede quali misure sostitutive possano dar certezza di successo, la stessa accusata istante rimanendo in proposito del tutto vaga;
- il precedente giudizio qui riportato ha lasciato aperta l'evenienza di un pericolo di recidiva: data la preminenza di quello di fuga, si può anche presentemente tralasciare questo superfluo approccio;
- l'istanza implicitamente fa anche valere violazione della proporzionalità per un carcere preventivo che dura da tredici mesi: tenuto tuttavia conto dell'emanazione dell'atto di accusa e del rispetto di principio dei termini di legge per l'aggiornamento del dibattimento (art. 230 CPP), non spetta a questo giudice né di ipotizzarne proroghe né di valutarne gli estremi, in quanto materia di competenza della Camera dei ricorsi penali (art. 130 cpv. 1 lett. b CPP);
- l'istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
per i quali motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________ per sé e per l’istante;
- Procuratore pubblico avv. __________;
- Presidente della Corte delle Assise criminali, sede.
giudice __________