N. 469.99.1 L                                                              Lugano, 2 giugno 2000

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 5 luglio 1999 da

 

__________

(patrocinato dall’avv. __________)

 

contro il decreto di sequestro 23 giugno 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, concernente beni del reclamante custoditi presso la __________;

 

preso atto delle comunicazioni 29 maggio 2000 del reclamante e 30 maggio 2000 del magistrato inquirente, attestanti rispettivamente il ritiro del gravame e la revoca del contestato sequestro, per cui il reclamo è divenuto privo di oggetto e di conseguenza va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;

 

richiamati gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP,

 

 

decide:

 

 

1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

 

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

3. Intimazione:

- avv. __________;

- avv. __________;

- avv. __________;

- Procuratore pubblico avv. __________, sede.

 

 

 

 

giudice __________