N. 51.1999.2 L                                                           Lugano, 19 dicembre 2000

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 18 dicembre 2000 da

 

 

__________, cittadino iugoslavo, attualmente detenuto presso le Carceri pretoriali di __________

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro la decisione 13 dicembre 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha prorogato solo fino al 18 dicembre 2000 il deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP in procedimenti a carico dell'emarginato;

 

 

atteso che l'esito del procedimento può prescindere da osservazioni del magistrato inquirente;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

che:

 

 

-          dal 24 gennaio 1999 rispettivamente dall'8 aprile 1999 sono pendenti nei confronti di __________ procedimenti per titolo di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di minaccia (inc. MP 426, 1094 e 2041/2000);

 

 

 

 

 

 

-          il 27 novembre 2000, l'avv. __________ (secondo quanto esposto nel reclamo) ha comunicato l'assunzione del mandato al Procuratore pubblico, nel contempo chiedendo la proroga del deposito degli atti, poi disposta con la decisione impugnata e scadenza il 18 dicembre 2000;

 

 

-          __________ lamenta la brevità del termine, che non consente di "pianificare una linea difensiva coerente ed efficace", con lesione del diritto di essere sentito: in ogni modo risulta che il lic. iur. __________, collaboratore dell'avv. __________ e firmatario del gravame, ha potuto esaminare gli atti processuali ed ha altresì tempestivamente fatta richiesta di complementi istruttori;

 

 

-          il reclamo si avvera allora e nella sostanza siccome privo di oggetto, aggiungendo abbondanzialmente che appare irricevibile per tardività, al confronto con il censurato ed ormai scaduto termine, e non sufficientemente motivato, per rispetto a fattispecie relativamente semplici: viene pertanto respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), senza carico di spese giudiziarie;

 

 

richiamati i citati articoli di legge

 

 

decide:

 

 

1.      In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.

 

 

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

 

3.      La presente decisione è definitiva.

 

 

4.      Intimazione:

-        avv. __________, per sé e per il reclamante;

-        Procuratore pubblico avv. __________ (con copia del reclamo e con gli incarti MP 426, 1094 e 2041/1999 di ritorno).

 

 

 

 

                                                                              giudice __________