N. 824.99.2 R                                                             Lugano, 6 aprile 2000

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

__________

 

 

sedente per statuire sul reclamo 30 marzo / 3 aprile 2000 formulato da

 

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

 

contro la decisione 22 marzo 2000 del PP avv. __________ in materia di proroga del termine di deposito degli atti;

 

preso atto della comunicazione 4 aprile 2000 del PP avv. __________, con cui proroga il deposito degli atti sino al 21 aprile 2000;

 

trasmessa alla difesa copia della decisione del PP direttamente da parte del Ministero Pubblico e ricevuta da questo giudice la comunicazione dal patrocinatore del reclamante secondo cui lo scritto 4 aprile 2000 del magistrato d'accusa rende privo d'oggetto l'impugnativa, la procedura può essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;

 

visti gli artt. 280 e segg. CPP

 

 

decide:

 

1.       Il reclamo 30 marzo 2000 di __________ è stralciato dai ruoli.

 

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

3.       Intimazione:

-    al Procuratore Pubblico avv. __________;

-    all'avv. __________, per sé e per il reclamante.

 

 

 

                                                                              giudice __________