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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 2/3 agosto 2005 da |
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__________(__________)
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contro |
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la decisione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi che rifiuta una richiesta di complementi istruttori presentata il 13 settembre 2004 nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________; |
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (12 agosto 2005) e quelle della parte civile __________, nonché da __________ e __________ __________ (5/16 agosto 2005);
preso atto della comunicazione 5/8 agosto 2005 del coaccusato __________;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________, conseguente ad una denuncia presentata da __________ nel settembre 1997 e completata nel dicembre 1998, il 2 marzo 2000 il magistrato inquirente ha promosso l'accusa nei confronti di __________ per i reati di cui agli artt. 138 cifra 1 (140 cifra 1 previgente), 158 cifra 1 (159 previgente), 251 e 305bis CP, presunti commessi dal 1993 e con riferimento (per i fatti) alle denunce del 1997 e del 1998 (AI 94).
Il 26 settembre 2001, l'accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di cui agli artt. 146 cpv. CP (148 cpv. 1 previgente), per lo stesso periodo e con riferimento alla denuncia 8 settembre 1997 (AI 212).
Contestualmente all'estensione dell'accusa, si è proceduto al deposito degli atti (AI 212).
2.
Il 2 novembre 2001, __________ aveva presentato una richiesta di complementi istruttori mediante la quale chiedeva l'interrogatorio di numerose persone (denunciante, testi, coaccusati), una sua ulteriore audizione, l'acquisizione di documenti (prevalentemente bancari), nonché una perizia giudiziaria (AI 223).
Il magistrato inquirente ha dato seguito, di fatto, ad alcune richieste (cfr. AI 231 e 234) ed ha poi emanato una decisione formale il 2 ottobre 2002 (AI 243). In sostanza, il Procuratore pubblico ha comunicato di aver già eseguito alcuni dei complementi richiesti, ne ha accolti altri (interrogatorio __________, __________, __________, acquisizione di alcuni documenti) ed ha respinto i rimanenti, in particolare la richiesta di perizia giudiziaria (AI 243).
Il successivo reclamo al GIAR (AI 247) ha originato la decisione del 25 aprile 2003 (849.1999.6) che, per quanto concerne le prove, così si esprimeva nel dispositivo:
"1.
Il reclamo, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, è accolto limitatamente all'audizione di __________, all'acquisizione della documentazione relativa alla __________ o __________ dalla Banca __________ e all'acquisizione, nella misura in cui non manifestamente agli atti, delle dichiarazioni di scarico e/o benestare rilasciate da __________ in relazione alle operazioni sui conti presso le succursali __________ e __________ della Banca __________; le altre richieste di prova sono respinte."
La decisione del GIAR, negativa quo alla perizia, è stata impugnata davanti al TF che ha dichiarato il ricorso inammissibile (AI 280).
3.
Di transenna, si segnala che il ricorso menzionato al considerando che precede conteneva pure argomentazioni relative all'indeterminatezza delle promozioni d'accusa (peraltro, foss'anche parzialmente, già oggetto di un ricorso alla CRP, respinto - AI 133) ed una richiesta di nuovo termine ex art. 196 CPP. Il GIAR ha respinto il reclamo, laddove ricevibile, con decisione del 12 novembre 2002 (GIAR 849.1999.5 - AI 259).
4.
Nel giugno 2004, si è proceduto al deposito atti in relazione ai complementi d'inchiesta effettuati, ex art. 196 cpv. 4 CPP (AI 301).
Con istanza di complemento del 13 settembre 2004 (AI 319), __________ chiede l'acquisizione agli atti di un rapporto complementare del dott. __________, nonché degli atti del procedimento penale conseguente alla denuncia presentata il 14 marzo 2003 nei confronti di __________ (AI 319, punti 4 e 5). Chiede, inoltre, l'accoglimento delle richieste di prova presentate da __________ (lo stesso 13 settembre 2004, allorquando questi era indagato nel procedimento), la prospettazione a tutti gli accusati della documentazione acquisita agli atti dopo l'ordinanza dell'8 giugno 2004 (deposito atti) e l'accoglimento di una serie di mezzi di prova per accertare la prescrizione del procedimento quo all'imputazione di appropriazione indebita (in relazione alla continuità del reato), essendo applicabili i termini in vigore precedentemente al 1 gennaio 2005 (AI 319, punti 6, 8 e 7).
5.
Il magistrato inquirente, con decisione del 20 luglio 2005 (AI 356) ha accolto alcune delle richieste (rapporto __________, atti denuncia c. __________) e respinto le altre per carenza di motivazione (acquisizione documentazione Banca __________), rispettivamente violazione del principio della buona fede (prospettazione della documentazione raccolta dopo l'8 giugno 2004) e segnalato che le prove richieste da __________ sono state (anche quelle) respinte con decisione relativa all’istanza presentata da quest'ultimo.
6.
Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.5), __________ chiede che la decisione 20 luglio 2005, laddove negativa, venga annullata e ordinati i complementi istruttori richiesti e respinti dal magistrato inquirente (cfr. Reclamo, punto 5 e petitum principale). Chiede, inoltre che il Ministero pubblico dia seguito senza indugio alla denuncia contro __________, e che si constati la non procedibilità per intervenuta prescrizione per i fatti anteriori al gennaio 1995 (Reclamo, punto C e petitum).
Dopo aver segnalato che l'estensione dell'accusa di cui egli è stato oggetto il 20 luglio 2005 è al vaglio della CRP ed aver chiesto la sospensione della procedura in attesa della relativa decisione, segnala pure di aver appoggiato (senza riproporla) la richiesta di prove presentata da __________, per motivi di praticità, e chiede che la procedura ricorsuale venga sospesa fino a decisione delle relative richieste oggetto di reclamo al GIAR presentato da __________ (Reclamo, punti A e B).
Riguardo ai documenti ed annotazioni della Banca __________, di cui è stata richiesta l'acquisizione, il ricorso è motivato con il fatto che "ogni mezzo di prova riguardante le circostanze del trasferimento dei conti da __________ a __________" è rilevante vista l'esistenza di un blocco interno alla banca e la necessità di accertare l'errore di fatto o di diritto (Reclamo, punto 21).
Conclude asserendo che il reclamo concerne unicamente l'oggetto della decisione 20 luglio 2005 e che eventuali prove relative all'ipotesi oggetto dell'estensione dell'accusa (di stessa data) verranno formulate nella relativa istruttoria conseguente a tale atto (Reclamo, punto 22).
7.
Nelle proprie osservazioni, il magistrato inquirente ribadisce, per le richieste respinte, quanto detto nella decisione impugnata: in particolare sottolinea la carenza di motivazione (peraltro, a suo dire, modificata in sede di reclamo) della richiesta di acquisizione di documenti presso la Banca __________ (doc. 6, inc. GIAR 103.2000.5). Il Magistrato inquirente contesta l'intervenuta prescrizione perché l'accusa di appropriazione indebita concerne l'ipotesi aggravata, e il problema non si pone per l'amministrazione infedele; comunque, la questione della "continuità" compete al giudice del merito. Per le prove proposte da __________, rinvia a relativa decisione e in merito alla "sospensione" della denuncia contro __________ ritiene il GIAR incompetente per esprimersi, quantomeno nell'ambito di questo incarto.
Anche la parte civile __________ (insieme a __________ e __________, indicati come parti civili nell'ordinanza di estensione dell'accusa del 20 luglio 2005 - AI 354 - ma la cui costituzione non è stata individuata da questo giudice scorrendo l'elenco degli AI, rispettivamente i verbali __________) si oppone all'accoglimento del reclamo, diffondendosi in particolare sulla contestazione della "sospensione" del procedimento contro __________.
Quanto ai documenti di cui è richiesta produzione alla Banca __________, non negando possibile legittimità della richiesta, ritiene quest'ultima lesiva della buona fede processuale in quanto tale documentazione poteva essere prodotta dall'accusato stesso, essendo relativa a suoi conti (doc. 7, inc. GIAR 103.2000.5).
Il coaccusato __________ segnala di non avere osservazioni da formulare (doc. 8, inc. GIAR 103.2000.5).
8.
La richiesta di effetto sospensivo al reclamo è stata evasa (e respinta) con ordinanza del 9 agosto 2005 (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.6).
9.
Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.
10.
In diritto, è opportuno ricordare che:
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."
(sentenza 14 gennaio 2004, GIAR 237.2003.11)
e che:
"La giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà per le parti di proporre l'assunzione di prove in ogni tempo (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 1 CPP, per quanto concerne l'accusato) durante il procedimento di istruzione (e financo nell'ambito delle informazioni preliminari quando ricorrano gli estremi per una anticipata applicazione delle norme procedurali relative alla garanzia dei diritti della difesa: v. tra tante la decisione 22 maggio 1997 in re D.C., GIAR 832.96.2, e riferimenti). Il Procuratore pubblico è comunque tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell'istruzione formale (loc. cit.; Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, pag. 81 nota 2 in fine), con la riserva che eccezione a tale principio potrebbe essere costituita dall'eventualità di pericolo nel ritardo, ad esempio per l'età avanzata e la salute cagionevole di persona da interrogare.
Non potranno però più trovare udienza nel seguito della fase predibattimentale - ed in particolare in sede di deposito degli atti - complementi di prova in precedenza anticipatamente già proposti, decisi e respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell'inchiesta preparatoria. Anche qui è comunque di pregio l'eccezione costituita dall'emergenza di nuove acquisizione di elementi probatori che rendono utile e pertinente la prova in precedenza non ammessa. Mentre l'evenienza di questa eccezione sarà esaminata di seguito, questa giurisprudenza non consente di ammettere la premessa del reclamo sulla possibilità di poter validamente riproporre mezzi di prova sino al deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP: i diritti dell'accusato in proposito sono propriamente ed ampiamente salvaguardati dal diritto di presentare o ripresentare prove dinnanzi alla Corte del merito e sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale (art. 227 e 228 CPP), non esclusa quella peritale psichiatrica (sentenza 13 ottobre 1998 del Tribunale federale in re G.V.), mentre in sede di istruttoria formale al magistrato competente è riservato il potere di apprezzamento sull'opportunità di tale prova (sentenza 24 febbraio 2000 del Tribunale federale in re C.B.)."
(sentenza 24 novembre 2000, GIAR 377.2000.9)
Non da ultimo, va pure ricordato che nell'ambito di un deposito atti relativo a complementi istruttori effettuati a seguito della procedura ex art. 196 cpv. 1 CPP, l'oggetto degli eventuali ulteriori complementi è limitato al "loro oggetto ed alle loro risultanze" (art. 196 cpv. 4).
11.
Nel caso in esame, va inoltre (e sempre preliminarmente) detto che districarsi tra denunce, promozioni dell'accusa ed estensioni, fatti oggetto delle stesse, richieste di prove decise formalmente o tacitamente, congiunzioni, relativa tempistica, ecc., è impresa ardua (per non dire altro), così come comprendere quali fatti sono oggetto di specifica accusa, rispettivamente delle prove proposte e respinte.
Né il reclamante né il magistrato inquirente si premurano (nei loro allegati) di riassumere in modo comprensibile i fatti oggetto d'inchiesta, rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle loro richieste e/o affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza delle tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997 in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.). Ora, se tale stringatezza può in qualche caso (chiaro) essere ammessa fintanto che il discorso rimane tra parti al procedimento, ciò non è il caso quando ci si rivolge a terzi chiamati a decisioni incidentali e puntuali. Conviene, quindi, ribadire l'obbligo di motivazione di istanze e di gravami per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94). In materia di prove, occorre spiegarne l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122).
12.
a)
Nel caso in esame, la richiesta di eseguire gli atti istruttori richiesti __________ (accusato dal 20 luglio 2005 per una parte dei fatti imputati anche al qui reclamante) in quanto "l'accertamento degli elementi costitutivi di reato a carico di __________ è rilevante anche riguardo ai reati contestati a contestati a __________I" non può certo dirsi motivata per rapporto alle emergenze dei complementi istruttori oggetti di deposito atti del giugno 2004.
D'altro canto, non risulta che atti istruttori successivi alla promozione dell'accusa (contro __________) siano stati effettuati (al momento attuale) e, stante il principio secondo cui al Procuratore pubblico è preclusa l'acquisizione spontanea di nuove prove dopo aver proceduto al deposito atti (L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, in REP 2000 p. 39 ss., p. 64), che, se effettuati in seguito, possano essere acquisiti all'incarto contro il qui reclamante, salvo il caso di cui all'art. 196 cpv. 3 CPP con conseguente obbligo di nuovo deposito degli atti ex art. 196 cpv. 4 CPP.
Inoltre, __________ si é limitato ad appoggiare genericamente l'istanza (e reclamo) proposta da __________; quindi non può pretendere una decisione "personale" in merito.
Da ultimo, e per completezza, va pure segnalato che il reclamo presentato da __________ è stato accolto da questo giudice (decisione del 26 agosto 2005), con rinvio al magistrato inquirente per nuova decisione.
b)
Non occorrono molte parole per constatare la carenza assoluta di motivazione (in generale ed ancor più per rapporto ai complementi oggetto di deposito) della richiesta di acquisire "presso la Banca __________ ogni annotazione e protocollo interno riguardante l'identità, i motivi e le modalità dei trasferimenti dalla succursale di __________ a quella di __________" (Istanza, punto 9).
Non supplisce a tale carenza il semplice riferimento (in sede di reclamo) alla nota scritta di cui parla il teste __________ nel suo verbale del 3 febbraio 2003, anche perché in quello stesso verbale il teste s'impegna a produrre "i documenti bancari di __________ e di __________ (in quanto non già prodotti dall'__________) relativi a questo trasferimento da __________ __________ al fine di capire in che modo sono stati trasferiti i beni depositati a __________. Procurro anche la corrispondenza con il cliente e note interne ad esempio tra l'ufficio giuridico: in particolare corrispondenza con il cliente e note interne tra l'ufficio giuridico e il direttore ____". Dall'incarto risulta che la Banca __________, con scritto del 3 marzo 2003 (AI 270), ha prodotto della documentazione "facendo seguito all'audizione testimoniale dell'__________"; tra questa vi è pure una nota scritta indirizzata a __________ da __________ (datata 12.01.1998) in cui si parla di __________, blocco interno, conti __________ e __________, succursale di __________. Ora, anche prescindendo dall'approfondire l'identità tra il documento menzionato nel reclamo (con richiesta di acquisizione) e quello già agli atti (identità che, comunque, a prima vista appare evidente), l'assenza di riferimento dell'attuale richiesta a quanto già acquisito agli atti, costituisce carenza di motivazione anche del reclamo, per la novità e la pertinenza della richiesta che, a questo punto, sembra riferita a documenti già agli atti (e non afferma incompletezza dell'acquisizione).
c)
Per quanto concerne gli atti della denuncia penale contro __________, il reclamo è irricevibile in quanto la richiesta è stata evasa positivamente (AI 352) mediante l'acquisizione del relativo incarto MP __________, ovviamente allo stato in cui si trovava. Che l'incarto in questione non sia stato oggetto di particolari atti d'indagine non è questione che concerne la presente procedura di complemento istruttorio, gli incarti non risultando congiunti né oggetto di istanza in tal senso (cfr. denuncia del 14 gennaio 2003 e inc. __________).
13.
Nell'ambito del reclamo contro il rifiuto dei complementi istruttori, __________ ha anche sollevato un problema in relazione alla "sospensione" della procedura penale contro __________ (cui accenna il magistrato inquirente nella decisione del 20 luglio 2005, laddove ammette la richiesta di acquisizione dell'incarto), chiedendo poi (nel petitum) a questo giudice di ordinare al Procuratore di dar seguito alla relativa denuncia.
Nella misura in cui è rivolto contro la decisone del 20 luglio 2005, di cui si chiede l'annullamento, il punto II. 5. del petitum è irricevibile, così come le argomentazioni di cui al punto 9 del reclamo (indipendentemente dalla loro fondatezza giuridica). Infatti, la decisone impugnata non è una (o la) decisione formale di sospensione relativa al procedimento in questione e un eventuale reclamo per ritardata giustizia (omissione ex art. 280 CPP) dovrebbe essere presentato in relazione allo specifico incarto così da permettere al magistrato inquirente, ma anche alle parti, di esprimersi compiutamente.
In particolare, nel caso in esame, il rinvio al corretto (nella forma, nel merito e nei tempi) degli specifici strumenti procedurali previsti dall'ordinamento giuridico non è certo qualificabile quale eccesso di formalismo, visti i problemi (in parte indicati al considerando 11. della presente, così come in altre, più o meno contemporanee, decisioni relative allo stesso incarto : "Il fatto che il magistrato inquirente non abbia deciso in un unico momento su tutti i complementi istruttori proposti nel novembre 2001 abbia potuto ingenerare confusione o assenza di chiarezza nelle difese è certamente possibile; tuttavia occorre anche constatare che tale modo di procedere non è mai stato formalmente contestato (per es. per omissione ex art. 280 CPP)", sentenza 30 agosto 2005 in re M., inc. GIAR 103.2000.4) derivanti da una loro applicazione (o da un approccio) approssimativa.
14.
In virtù di tutto quanto espresso ai considerandi che precedono, si deve constatare che l'istanza del 13 settembre 2004 è priva di sufficiente motivazione in merito alla novità, pertinenza e rilevanza delle prove richieste; analogamente il reclamo (laddove non irricevibile perché privo d'oggetto), che deve essere respinto con la presente decisione definitiva (a livello cantonale) e con carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente.
15.
L'esito del reclamo rende superfluo ogni e qualsiasi considerazione (da parte di questo giudice, che non è titolare dell'inchiesta né giudice del merito) sulla questione della prescrizione; questione peraltro avanzata limitatamente ad una sola delle ipotesi di reato oggetto d'inchiesta (cfr. AI 319 punto 7, in relazione con AI 94, 212 e 354) e per i fatti anteriori al 1 gennaio 1995 (cfr. petitum II.5), con poco influsso sulle decisioni che questo giudice è (era) chiamato a prendere. Inoltre, la pretesa prescrizione non è, evidentemente, liquida, visto che lo stesso reclamante chiede l'accertamento avvenga mediante l'assunzione di prove (AI 319 punto 7); inoltre, la questione è attualmente al vaglio della CRP (AI 362), con conseguente inopportunità di pronunciamento di due diverse autorità (come riconosciuto dallo stesso reclamante che chiedeva sospensione del presente reclamo in attesa del pronunciamento della CRP).
Da ultimo è forse opportuno precisare che la presente decisione, ancorché negativa, non preclude la richiesta di complementi (Reclamo, punto 22) in procedure istruttorie avviate dopo l'istanza di complemento oggetto della presente, ovviamente se connesse con fatti specifici relativi la successiva fase istruttoria e se debitamente motivate, né costituisce verifica di completa acquisizione dei mezzi di prova precedentemente ammessi.
P.Q.M.
viste le norme citate nel corpo della decisione, in particolare gli artt. 138 (140) vCP, 158 (159 vCP), 251, 305bis, 146 cpv. 1 (148 cpv. 1 vCP) CP, 5, 196, 280 ss., 281, 282, 284 e contrario CPP;
decide:
1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese di fr. 120.00 sono a carico del reclamante che rifonderà ai resistenti __________ e altri, la somma globale (unica) di fr. 450.00 a titolo di ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
giudice Edy Meli