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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 dicembre 2005 da |
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__________, __________ __________, __________ __________, __________ tutti rappr. dallo Studio legale __________, __________, __________
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contro |
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la decisione 23 dicembre 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che rifiuta la riduzione di una garanzia bancaria, nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________; |
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (16 gennaio 2006) e delle parti civili __________ e __________ (13 gennaio 2006);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- in data 4 dicembre 2000, in sede di udienza davanti al GIAR (inc. 849.99.4), l’accusato e le parti civili addivenivano ad un accordo relativo alle garanzie per l’eventuale risarcimento del danno conseguente ai reati ipotizzati (cfr. doc. 8, inc. GIAR 849.99.4);
- in base a tale accordo, “a tutela delle pretese risarcitorie delle parti civili (fr. 5,1 mio)” __________ si impegnava a far emettere una garanzia bancaria a prima richiesta di FRS 5,5 mio valida “fino a crescita in giudicato della sentenza di merito, oppure di sentenza di confisca, oppure di dissequestro”, nel contempo (meglio, ad avvenuta emissione della garanzia) le parti concordavano, con l’assenso del Procuratore pubblico, il dissequestro dei fondi bloccati a __________ presso __________ (cfr. punti 2 e 3 dell’accordo);
- nell’accordo in questione, al punto 8, si precisava pure che il sequestro di (altri) averi presso __________ rimaneva in vigore “in quanto computati nel calcolo del danno in misura di 1,7 mio Lit, l’eventuale eccedenza potrà essere liberata dalla PP”;
- con scritto 22 dicembre 2000, il legale di parte civile comunicava al magistrato inquirente di essere in possesso della garanzia e di non aver più nulla da obiettare circa il dissequestro dei fondi a __________ (AI 175);
- il dissequestro é stato ordinato (per rogatoria) il 27 dicembre 2000 (AI 178);
- l’8 febbraio 2001 le parti, per il tramite dei loro rappresentanti, presentavano richiesta congiunta di dissequestro della somma di 1 miliardo di Lit “depositata sul conto __________ presso la __________ di __________” avendo trovato un accordo di risarcimento/transativo (AI 182); la richiesta prevedeva consegna di parte della somma da dissequestrare alle parti civili (Lit 750 mio) e di altra parte all’accusato (Lit 250 mio);
- il dissequestro é stato immediatamente ordinato (AI 182);
- in data 8 marzo 2001, il patrocinatore dei qui reclamanti, presentava richiesta di riduzione della garanzia a seguito della transazione dell’8 febbraio 2001 (AI 190);
- evasione della richiesta é stata sollecitata nel 2003 (AI 268) e nel 2005 (AI 365); la decisione (negativa) é quella qui impugnata;
- il magistrato inquirente ha rifiutato di dar seguito all’istanza in quanto da un lato “l’accordo raggiunto davanti al GIAR ...omissis … non considerava il trasferimento di ITL 750 milioni quale controprestazione per la cessione di un terreno di sua proprietà a favore della __________ ...”, dall’altro le pretese risarcitorie della parte civile ammonterebbero a oltre 5,9 mio di FRS (cfr. decisione impugnata);
- di parere opposto l’accusato che con il reclamo (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.9) sostiene come la tacitazione della parte civile per la somma di un miliardo di lire (unico fatto nuovo intervenuto dal profilo del conteggio del danno, a suo dire) deve riflettersi anche sulle garanzie prestate (delle altre argomentazioni e conteggi presentati dal reclamante e sulla lettura dell’accordo del 4.12.2000 si dirà, se necessario, in seguito);
- con osservazioni del 16.1.2006 (doc. 4, inc. GIAR 103.2000.9) il magistrato inquirente ribadisce la sua posizione, dissentendo, inoltre, in merito a calcoli del perito __________ (di parte: cfr. AI 318 e 319) proposti dai reclamanti;
- le parti civili, con osservazioni del 13 gennaio 2006 (doc. 5 inc. GIAR 103.2000.9), sostenendo che quello raggiunto il 4.12.2000 é un accordo contrattuale privato tra le parti, contestano sostanzialmente la competenza del giudice penale per la modifica (nella forma della riduzione);
- a giudizio di questo giudice, il reclamo é irricevibile (nel merito), perché irricevibile era già l’istanza di riduzione della garanzia; tale istanza non può, sempre a giudizio di questo giudice e per i motivi che si diranno di seguito, essere considerata alla stregua di un’istanza di dissequestro (e qui l’opinione dello scrivente si scontra con quella del Procuratore pubblico: cfr. Osservazioni 16.1.2006 pag. 1);
- é evidente che l’accordo che ha portato all’emissione della garanzia é un accordo tra parti civili e accusato, alla stregua di quello che poteva essere un pagamento (risarcimento) del danno (eventualmente già) accertato, ecc. (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, n. 2794 e 2797); l'accordo, inoltre, contiene anche le condizioni di durata e valenza (cfr. punto 2 dell’accordo 4.12.2000);
- la garanzia non é stata emessa a favore dell’autorità penale in sostituzione dei beni da questa sequestrati; prova ne sia che la garanzia non é stata trasmessa a questa autorità, bensì direttamente alla parte civile (cfr. AI 175), e non é, in sé, oggetto di sequestro;
- l’autorità penale sembrerebbe non aver neppure visto l’atto di garanzia (così come non può vederlo questo giudice, non risultando agli atti) e la verifica della conformità della stessa agli accordi del 4.12.2000 risulta essere stata lasciata alle parti civili; infatti, il dissequestro di cui all’AI 178 ha avuto luogo dopo la dichiarazione delle parti civili di essere in possesso della garanzia e, conseguentemente, di non essere più “interessati” al mantenimento del sequestro (che evidentemente doveva avere unicamente scopi risarcitori);
- in sostanza, come chi dovesse tacitare la parte lesa in corso d’inchiesta, per poi accorgersi che il danno é in realtà inferiore, non potrebbe chiedere all’autorità inquirente di intervenire e ordinare la restituzione di quanto eventualmente indebitamente versato, trattandosi ormai di questione prettamente civile (G. Piquerez, op. cit., n. 2749; DTF 96 I 449; DTF 101 II 375; GIAR 24.10.2000, 991.1998.13), così chi sceglie altra modalità di risarcimento del danno o garanzia dello stesso;
- nel dissequestrare gli averi presso __________ di __________, il magistrato inquirente si é “limitato” a constatare l’accordo raggiunto tra le parti e, implicitamente, l’assenza di interessi di terzi al mantenimento del sequestro in questione;
- nulla cambia a quanto sopra il fatto che la garanzia, nella misura di FRS 400'000.--, concerne anche pretese dello Stato ("derivanti dal procedimento”): da un lato non é possibile verificare se, per tale importo, la garanzia sia stata rilasciata a favore (e a prima richiesta) dello Stato, dall’altro le condizioni di una riduzione (sentenza di merito, confisca, dissequestro a favore dello Stato) non sono, per questa parte, presenti;
- di conseguenza, la questione a sapere se il dissequestro di 1 miliardo di lire rientra nel concetto indicato al punto 2 dell’accordo (di transenna sia detto che non si vede a cos’altro ci si potesse riferire), rispettivamente se il danno derivante dalla questione "__________" sia compreso nei 5,1 milioni, sempre come dal punto 2 dell’accordo (anche qui, ancora a titolo abbondanziale si rileva che dal primo foglio allegato all’AI 121 e intitolato “Riassunto” sembrerebbe di sì), sono questioni che concernono l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo del 4.12.2000, non più di competenza dell’autorità penale;
- in virtù di tutto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile in quanto il suo oggetto non é tra quelli di competenza del Procuratore pubblico con possibilità di reclamo al GIAR ai sensi dell’art. 280 CPPTI;
- tasse e spese seguono la soccombenza;
- quanto alle vie di ricorso, va detto che in materia di sequestri e dissequestri contro le decisioni del GIAR é dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello; avendo ritenuto che non di taratta di questione che concerne tale materia, non può essere indicata tale via di ricorso come certa e data; tuttavia, appare opportuno sengalare, almeno nei considerandi, tale possibilità dato che questo giudice non può escludere che la Camera dei ricorsi penali possa dichiararsi competente qualora non condividesse il motivo di irricevibilità menzionato;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 161, 280 ss e 284 CPP,
decide
1. Il reclamo é irricevibile nel merito.
2. La tassa di giudizio di FRS 300.-- e le spese di FRS 100.- sono a carico del reclamante, il quale rifonderà FRS 200.-- a titolo di ripetibili agli osservanti resistenti.
3. Intimazione:
giudice Edy Meli