N. 151.2000.1 L                                                         Lugano, 23 gennaio 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato l'8 marzo 2000 da

 

 

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro la decisione 25/28 febbraio 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, in quanto ha concesso libero accesso agli atti alla parte civile ed ha respinto l'istanza di dissequestro di un conto presso la Banca __________ nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di truffa;

 

 

viste le osservazioni 17 marzo 2000 della ditta __________ S.A., Lussemburgo (costituitasi parte civile con il patrocinio dell'avv. __________), e 23 marzo 2000 del magistrato inquirente, concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;

 

 

osservato che la decisione del reclamo è stata rinviata alla conclusione della coeva procedura di ricorso contro la promozione dell'accusa;

 

 

preso atto del verbale 19 gennaio 2001 dinnanzi al Procuratore pubblico con le seguenti dichiarazioni:

 

"L'avv. __________ e l'avv. __________ dichiarano al PP che ieri è stato raggiunto un accordo transattivo che regola in maniera globale i rapporti fra le parti sia per quanto attiene le relazioni commerciali passate, sia relativamente ai rapporti futuri.

L'avv. __________ dichiara ritirare entrambi i gravami citati; chiede al







PP di trasmettere alle autorità adite copia del presente verbale.

Il PP e l'avv. __________ prendo(no) atto di tale dichiarazione e postulano lo stralcio delle procedure ricorsuali in corso.";

 

 

considerato conseguentemente che il reclamo è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli, senza seguito di spese giudiziarie e ritenuto come il silenzio in proposito valga compensazione delle ripetibili;

 

 

richiamati gli art. 280 e rel. CPP,

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

 

 

2.      Non si percepiscono spese giudiziarie né si attribuiscono ripetibili.

 

 

3.      Intimazione:

-        avv. __________, per sé e per il reclamante;

-        avv. __________, per sé e per la parte civile;

-        Procuratore pubblico avv. __________, sede (rif. inc. MP __________).

 

 

 

 

 

                                                                                   giudice __________