N. 176.2000.3 L                                                         Lugano, 20 aprile 2000

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 aprile 2000 da

 

 

__________

(patrocinata dalla lic. iur. __________, Studio avv. __________)

 

 

contro il rifiuto di colloqui liberi tra accusata e patrocinatrice implicitamente deciso dalla Procuratrice pubblica dott. __________, nel procedimento pendente contro la reclamante per titolo di violazione della legge federale sugli stupefacenti;

 

 

 

viste le osservazioni 17 aprile 2000 della magistrata inquirente, che assicura di disporre i postulati colloqui liberi dopo l'interrogatorio da parte sua dell'accusata aggiornato per il giorno successivo;

 

 

 

accertato che in effetti detti colloqui liberi sono stati concessi come preannunciato, per cui il reclamo diviene privo di oggetto, senza aggravio di spese giudiziarie;

 

 

 

osservato che la reclamante è al beneficio del gratuito patrocinio, per cui non ha senso l'attribuzione di ripetibili;

 

 

 

 

 

 

 

 

visti gli art. 64 e 280 ss CPP,

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.

 

 

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

 

3.      Intimazione:

-         lic. iur. __________, Studio avv. __________ (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);

-         Procuratrice pubblica dott. __________, sede.

 

 

 

 

 

                                                                         giudice __________