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Incarto n. |
10 aprile 2003 |
In nome |
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Franco Lardelli |
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sedente per statuire sul ricorso presentato il 18 maggio 2000 da |
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__________, cittadina jugoslava (rappr. dall'avv. __________, Consultorio Giuridico per i richiedenti l’asilo)
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contro |
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la decisione 2 maggio 2000 del Dipartimento delle istituzioni di divieto di accedere al territorio del Cantone Ticino in applicazione dell’art. 13c cpv. 1 LDDS; |
visto lo scritto 8 aprile 2003 del Capo dell’Ufficio giuridico della sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, nel quale si dichiara che la ricorrente beneficia ora di un’ammissione provvisoria nel Canton __________ e che dunque, essendo venuti a cadere i presupposti alla base del provvedimento impugnato, la decisione dipartimentale ACC:6 del 2 maggio 2000 viene revocata;
considerato di conseguenza che il ricorso è divenuto privo d’oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese giudiziarie;
richiamata la legge cantonale di applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri ed in particolare i suoi art. 3 cpv. 2 lett.b, 4 e 32;
decide
- lic. iur. __________, Soccorso operaio svizzero, Consultorio giuridico, __________;
- Dipartimento delle istituzioni, sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona;
giudice __________