Incarto n.
INC.2000.32401

Lugano

10 aprile 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

 

sedente per statuire sul ricorso presentato il 18 maggio 2000 da

 

 

__________, cittadina jugoslava

(rappr. dall'avv. __________, Consultorio Giuridico per i richiedenti l’asilo)

 

 

contro

 

 

la decisione 2 maggio 2000 del Dipartimento delle istituzioni di divieto di accedere al territorio del Cantone Ticino in applicazione dell’art. 13c cpv. 1 LDDS;

 

visto lo scritto 8 aprile 2003 del Capo dell’Ufficio giuridico della sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, nel quale si dichiara che la ricorrente beneficia ora di un’ammissione provvisoria nel Canton __________ e che dunque, essendo venuti a cadere i presupposti alla base del provvedimento impugnato, la decisione dipartimentale ACC:6 del 2 maggio 2000 viene revocata;

 

considerato di conseguenza che il ricorso è divenuto privo d’oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese giudiziarie;

 

richiamata la legge cantonale di applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri ed in particolare i suoi art. 3 cpv. 2 lett.b, 4 e 32;

 

 

 

decide

 

 

  1. Il ricorso è evaso, in quanto privo d’oggetto.
  2. Non si percepiscono tasse e spese giudiziarie.
  3. Intimazione:

- lic. iur. __________, Soccorso operaio svizzero, Consultorio giuridico, __________;

- Dipartimento delle istituzioni, sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona;

 

 

                                                                                  giudice __________