N. 379.2000.1 L                                                         Lugano, 24 agosto 2000

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 giugno 2000 da

 

 

__________

 

 

contro l'ordine di perquisizione e sequestro di documentazione bancaria disposto dal Procuratore pubblico avv. __________;

 

 

osservato che:

 

 

-          l'impugnativa ("intendo oppormi") è stata indirizzata al __________, che l'ha qui trasmessa per competenza;

 

 

-          la reclamante non offre nessuna motivazione né indicazioni circa il procedimento dal quale è derivato il provvedimento;

 

 

-          da informazioni presso il Ministero pubblico è emerso che trattasi di inchiesta a carico di __________ per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento, ora conclusa con decreto di non luogo a procedere 23 agosto 2000 (NLP 2439/2000), di per sé tale da far venire meno anche il provvedimento cautelativo in discussione;

 

 

-          conseguentemente il gravame è divenuto privo di oggetto, indipendentemente dalla sua irricevibilità, e va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;

 

 

 

 

 

 

 

richiamati gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

 

 

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

 

3.      Intimazione:

-           __________;

-           Procuratore pubblico avv. __________, sede.

 

 

 

 

 

                                                                                giudice __________