N. 521.2000.2 M                                                        Lugano, 23 febbraio 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12 febbraio 2001 inoltrata dal

Procuratore Pubblico avv. __________

e volta ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 28 aprile 2001 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

__________,                                   

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

nel procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione indebita ed amministrazione infedele (inc. MP __________);

preso atto che l’accusato è stato posto in libertà provvisoria dal magistrato inquirente in data 20 febbraio 2001, come da quest’ultimo confermato verbalmente in data 23 febbraio 2001;

discendendo da quanto precede che l’istanza menzionata in epigrafe è divenuta priva d’oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese; 

 

 

richiamati gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide:

1.   L’istanza 12 febbraio 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-           Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________ di ritorno.

giudice __________