N. 659.2000.2 M                                                        Lugano, 29 ottobre 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

__________

 

sedente per statuire sul ricorso inoltrato in data 5/6 settembre 2001 da

__________,            __________

(patrocinata dall’avv. __________

avverso il rifiuto del Procuratore Generale avv. __________ di accogliere l’istanza di dissequestro 30 gennaio 2001;

preso atto che nelle more del reclamo, il magistrato inquirente ha accolto l’istanza;

di conseguenza la reclamante ha ritirato il proprio gravame con scritto 14 settembre 2001, ciò che deve essere constatato con la presente decisione, definitiva ed esente da tassa e spese di giudizio. L’esito sostanzialmente favorevole del reclamo esige attribuzione di ripetibili commisurate al (ridotto) impegno che la stesura del reclamo ha comportato;

in applicazione degli artt. 9 cpv. 6 e 280 ss. CPP

decide:

1.      Il reclamo è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.

2.      Non si prelevano tassa né spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla reclamante l’importo di frs. 100.— a titolo di reclamate ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso presso la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per la reclamante;

-    Procuratore Generale avv. __________.

giudice __________