N. 695.2000.2 M                                                        Lugano, 13 dicembre 2000

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

__________

 

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 30 novembre 2000 da

__________, 1966, cittadino italiano domiciliato a __________, coniugato

(difeso di fiducia dall’avv. __________)

avverso il diniego di colloqui liberi fra accusato e difensore, implicitamente formalizzato da parte del Procuratore Pubblico avv. __________, con concessione di un colloquio esclusivamente controllato;

preso atto che il Procuratore Pubblico, in data 11 dicembre 2000, ha concesso il postulato permesso di colloquio libero e permanente;

discendendo che il reclamo è divenuto privo d’oggetto, ciò che viene constatato con la presente decisione definitiva, esente da tassa e spese, ma con attribuzione di congrue ripetibili al reclamante (art. 9 cpv. 6 CPP), in ragione dell’esito sostanzialmente positivo del gravame;

in applicazione degli artt. 280 ss. CPP

d e c i d e :

1.      Il reclamo 30 novembre / 1° dicembre 2000 di __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.

2.      La presente decisione è definitiva.

3.      Non si prelevano tassa né spese di giustizia; lo Stato verserà al reclamante l’importo di fr. 100.— a titolo di ripetibili.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’accusato reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;

-    Procuratore Pubblico avv. __________.

giudice __________