N. 740.2000.3 M                                                        Lugano, 2 luglio 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata direttamente a questo Ufficio in data 25/26 giugno 2001 da

__________,            __________

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

visto il preavviso negativo 27 giugno 2001 del Procuratore Generale avv. __________, e preso atto che il Presidente delle competenti Assise correzionali, con scritto 26 giugno 2001, si è rimesso a giustizia;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto lo scorso 22 novembre 2000, in quanto indiziato di promovimento della prostituzione nella sua funzione di gestore di fatto del bar __________, sospetto postribolo. Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di promovimento della prostituzione ed infrazione aggravata della LDDS (v. inc. GIAR __________, doc. _ risp. _; cosi già in decisione 19 febbraio 2001, inc. Giar __________ doc. _, consid. A). A verbale MP 26 aprile 2001 (ore 11.05, inc. MP doc. __________, p. 2) l’accusa è stata estesa ai titoli di truffa e falsità in documenti.

 

B.

Dopo aver inizialmente negato che all’interno del suo locale venisse praticata la prostituzione (v. verbale di polizia 22 novembre 2000, ore 18.31, allegato al rapporto d’arresto, inc. GIAR __________), __________ ha perlomeno ammesso di essere stato a conoscenza dell’attività svolta al __________ (v. verbale GIAR 23 novembre 2000, inc. GIAR __________). Tutte le ragazze venivano spontaneamente al suo locale, anche se, più avanti, ha ammesso di aver prestato mano nel farne arrivare alcune, segnatamente anticipando loro le spese di viaggio (v. verbale di polizia 28 novembre 2000, ore 09.45, R.1 p. 1-4). Nega, tuttavia, di essersene procurate tramite intermediari (v., ad es., verbale di polizia 28 dicembre 2000, ore 13.45, R.2), di aver tratto un qualsiasi beneficio dall’attività delle ragazze, oppure di aver imposto loro severe regole sul comportamento da tenere nel locale (v., ad es., verbale cit., R.3, R.5 e R.6; verbali di confronto MP 14 dicembre 2000). Posto a confronto con numerose e convergenti dichiarazioni di ragazze che affermano il contrario, l’accusato istante si difende dando loro delle bugiarde (v. verbale cit., R.10, R.11, R.12, R.17)(così già in decisione 19 febbraio 2001, inc. Giar __________ doc. _, consid. B).

Dopo la chiusura dell’istruzione formale in data 14 maggio 2001 (inc. MP doc. __________) e l’emanazione dell’atto d’accusa 13/15 giugno 2001 (inc. __________ doc. __________), il Procuratore Generale, dando seguito a corrispondente richiesta della difesa 10 maggio 2001 (inc. MP doc. __________), ha sentito in qualità di testi due ulteriori ragazze attive presso il pubblico esercizio gestito di fatto dall’accusato (v. verbali MP __________ del 18 giugno 2001 e verbale MP __________ del 20 giugno 2001, agli atti MP, s. n.)

 

C.

__________ aveva già chiesto in data 9/12 febbraio 2001 (inc. GIAR __________ doc. _) di essere posto in libertà provvisoria, affermando la propria collaborazione con gli inquirenti (loc. cit., pto. 3 p. 2), evidenziando come l’inchiesta nei suoi confronti fosse già praticamente conclusa a quel momento (loc. cit., pto. 7 p. 4, pto. 8 p. 5), e negando infine tanto l’esistenza di un pericolo di recidiva (loc. cit., pto. 11 p. 6) quanto di un pericolo di una sua fuga (loc. cit., pto. 13 p. 8). Questo giudice ha respinto l’istanza con decisione 19 febbraio 2001 (inc. Giar __________), ritenendo l’esistenza di ulteriori necessità istruttorie accompagnate da pericolo di collusione (loc. cit., consid. 3) e concreto pericolo di recidiva (loc. cit., consid. 4).

 

D.

__________ ripropone ora, direttamente a questo giudice l’atto d’accusa essendo nel frattempo stato inoltrato (art. 108 cpv. 3 CPP), nuova domanda di essere messo in libertà provvisoria (inc. Giar __________). Ribadita la propria innocenza (loc. cit., pto. I.3 p. 2) soprattutto alla luce dell’avvenuta audizione di altre ragazze (loc. cit., pto. I.6 p. 3), considerati ormai evasi i bisogni dell’istruzione (loc. cit., pto. II.8 p. 3), si concentra sull’inesistenza di pericolo di recidiva: non sarebbe lecito desumere tale pericolo dalla precedente condanna, considerata anche la sua anticipata liberazione condizionale per buona condotta, e la collaborazione fornita agli inquirenti nel corso della presente inchiesta (loc. cit., pto. II.10 p. 4). Contesta, infine, un qualsiasi pericolo di fuga, sempre per la propria collaborazione con gli inquirenti nonché per l’esistenza di radicati rapporti famigliari in Ticino (loc. cit., pto. II. 12 p. 6). Da ultimo, si appella a motivi di opportunità scaturenti dalla prossima sostituzione del difensore, con conseguente allungamento dei tempi sino al processo, vista la necessità di preparazione per il nuovo difensore (loc. cit., pto. II.15 p. 7).

 

E.

Il Procuratore Generale, dal canto suo (v. preavviso 27 giugno 2001, inc. Giar __________), ribadita la fondatezza delle ipotesi di reato a carico dell’istante e relativizzata la portata delle deposizioni assunte dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, chiede la reiezione dell’istanza discussa in considerazione del pericolo di fuga – acuito dal “concretizzarsi delle ipotesi di reato e l’imminenza del dibattimento” (ibid.) – nonché del pericolo di recidiva, desumibile dal delinquere di __________ “in modo importante e diversificato durante il periodo di prova della liberazione condizionale” (ibid.).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

 

2.

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti (v. supra, consid. B).

In quale misura gli indizi a suo carico siano seri e concreti, è questione che non può essere definitivamente risolta in questa sede. Nella precedente decisione 19 febbraio 2001 si era detto che le numerose, convergenti e reiterate dichiarazione di molte delle ragazze “ospitate” (per usare un termine più che eufemistico) dall’accusato istante, e di terze persone, apparivano atte a suffragare l’ipotesi accusatoria sostenuta dal magistrato inquirente ben più di quanto la protestata estraneità ai fatti e le generiche contestazioni di __________ riuscissero a convincere immediatamente chi scrive della sua innocenza (loc. cit., inc. Giar __________, consid. 2). I dubbi che solleva la difesa, e apparentemente scaturenti dalle ultime due audizioni effettuate dopo l’inoltro dell’atto d’accusa (v. istanza, cit., pti. I.3 p. 2 e I.6 p. 3), rappresentano, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, una valutazione definitiva della loro portata compete alla Corte di merito e non a questo giudice – nell’ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell’accusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR __________ consid. 2b p. 4).

Almeno nell’ottica di mera verosimiglianza, comunque, le due nuove testimonianze __________ del 18 giugno 2001 e __________ del 20 giugno 2001 non sembrano sconvolgere l’impianto accusatorio: sebbene entrambe dichiarino all’unisono, in termini (forse anche troppo) simili, di non aver mai dovuto sottostare ad obbligo alcuno da parte di __________, ma anzi di essere stati tutti “come una famiglia” (verbale __________ MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 6; v. anche verbale __________ MP 20 giugno 2001, ore 09.15, p. 3), la loro situazione personale (la __________ è legata sentimentalmente con __________, il fratello dell’accusato [verbale MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 3], che l’ha interpellata per sapere se sarebbe stata “disposta a testimoniare per aiutare suo fratello” [verbale MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 1], mentre la __________ è sentimentalmente legata a __________, che risulta conoscente dell’accusato [v. verbale MP 20 giugno 2001, ore 09.15, p. 2]) non può non suscitare qualche perplessità sulla credibilità di tali dichiarazioni. Ma soprattutto, nella misura in cui le due testi non sono in grado di esprimersi con fondatezza per tutte le ragazze che hanno lavorato per __________, le loro dichiarazioni non sono atte a dimostrare in termini concludenti l’innocenza di lui, al punto da porre in dubbio – in questa sede – l’esistenza di concreti indizi di colpevolezza da sottoporre all’esame della competente Corte di merito.

 

3.

Non esistono più, incontestatamente, esigenze istruttorie.

 

4.

a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b)        Già in sede di pronuncia 19 febbraio 2001, questo giudice scriveva (inc. Giar __________, cit., consid. 4 p. 5):

“Emerge dagli atti che __________ ha scontato una pena privativa della libertà fra il 1995 ed il 1998 per infrazione alla LFStup. (v. verbale di polizia 22 novembre 2000, ore 18.31, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 13 gennaio 2001, all’inc. MP s.n., p. 1). Appena rilasciato, ha immediatamente riassunto la gestione di fatto del bar __________ (che già gestiva dal 1994, ibid.), accogliendovi ragazze dedite alla prostituzione, per la maggior parte di origine brasiliana ed ungherese, accompagnate rispettivamente procurate da terze persone (v. verbale di polizia 28 novembre 2000, ore 09.45, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, cit., R.1 p. 2-3). In parole semplici, scontata parte di una lunga pena detentiva, non appena posto in libertà condizionale si è dedicato ad attività delittuosa (v. supra, consid. 2), quand’anche di natura diversa da quella che l’aveva portato in carcere prima. In siffatte circostanze, non si deve affermare che il passato di __________ “non lo disegna certo come un delinquente incallito, portato al crimine” (istanza, cit., pto. 11 p. 6): al contrario, l’impressione è proprio quella di trovarsi di fronte a persona perennemente dedita alla ricerca dei modi più facili e meno faticosi con i quali garantirsi una vita comoda e lussuriosa (dal suo punto di vista, ovviamente), e che non si lascia distogliere da tal fine neppure dalla prospettiva di infrangere la legge. Ne discende, a giudizio di chi scrive, un manifesto pericolo di recidiva insito nella struttura della sua personalità: nessuno sa cosa egli potrà fare, appena sarà tornato in libertà, ma è altamente verosimile che si tratterà di attività di più che dubbia liceità. Ne discende pericolo di recidiva.”

c)         Gli argomenti che l’accusato adduce con la presente istanza non conducono a conclusione differente. In primo luogo, fa specie leggere che __________ pretenda di aver pienamente collaborato con gli inquirenti: come visto supra (consid. B), già ha ammesso a fatica di essere stato a conoscenza dell’attività svolta al __________ e di aver prestato mano nel fare arrivare alcune ragazze, segnatamente anticipando loro le spese di viaggio; ma ha sempre negato di essersene procurato tramite intermediari, di aver tratto un qualsiasi beneficio dall’attività delle ragazze, oppure di aver imposto loro severe regole sul comportamento da tenere nel locale. Posto a confronto con numerose e convergenti dichiarazioni di ragazze che affermano il contrario, si è sempre difeso dando loro delle bugiarde. I verbali di conferma, effettuati avanti al Procuratore Generale ed al suo Segretario giudiziario successivamente alla decisione 19 febbraio 2001, non modificano il senso delle dichiarazioni riportate (v. verbale MP 14 marzo 2001, inc. MP doc. __________; verbale MP 16 marzo 2001, inc. MP doc. __________; verbale MP 25 aprile 2001, inc. MP doc. __________; verbale MP 26 aprile 2001, ore 09.20, inc. MP doc. __________). Già in sede di decisione Giar 19 febbraio 2001 (cit., consid. 3 p. 4 s.) si era evidenziato che “se va ribadito l’ovvio suo diritto di non rispondere, va pure – ed altrettanto ovviamente – rammentato che non qualsiasi strampalata ed insostenibile dichiarazione di innocenza da parte di un accusato gli può valere il riconoscimento di collaborazione in sede d’inchiesta”.

d)        Ovviamente, il comportamento corretto di un detenuto, che permette poi a quest’ultimo di beneficiare della liberazione condizionale dall’espiazione di una pena detentiva (art. 38 CPS), non basta per escludere pericolo di recidiva: basti pensare che l’esame riguarda soltanto il comportamento tenuto nella struttura carceraria, gestita secondo regole ben precise, sull’arco di un lasso di tempo ridotto. Ed ancor meno ciò basta in un caso come il presente, dove appare che all’interno del locale __________ – a dire dello stesso __________ (v. verbale MP 16 marzo 2001, inc. MP doc. __________, p. 6) – si sia esercitata la prostituzione, con le modalità oggetto del presente procedimento penale, sin dalla fine del 1998, ovvero da meno di un anno dall’avvenuta liberazione dell’accusato: a ragione il Procuratore Generale richiama, a valere quale preoccupante indizio di pericolo di recidiva, il delinquere durante il periodo di prova (v. preavviso 27 giugno 2001, cit.).

 

5.

a)        Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).

b)        A prescindere dalla sua millantata piena collaborazione con l’autorità inquirente (v. istanza, cit., pto. II.12 p. 6), già stigmatizzata supra (consid. 4c), l’accusato non può certo trarre beneficio dal fatto di non aver posto in atto qualsiasi preparativo di fuga (v. istanza, cit., pto. II.12 p. 6), se non altro per il fatto che, essendo detenuto, gli sarebbe stato assai difficile fare altrimenti.

Il Procuratore Generale non contesta l’esistenza di legami personali con il territorio ticinese. Ma la questione è se tali rapporti siano di importanza ed intensità tale da efficacemente contrastare ogni pensiero di fuga. In altre parole, la mera esistenza di legami personali in loco deve essere vista nella prospettiva del loro effetto dissuasivo per rapporto ad una fuga: tali rapporti, dunque, per poter validamente controbilanciare il paventato pericolo di fuga, dovranno essere tanto più intensi quanto più pesanti le conseguenze che l’accusato può legittimamente attendersi dal procedimento penale in corso. Nel caso di specie, inesistenti – tanto da parte della pubblica accusa che della difesa – sono le informazioni in merito alla solidità dei legami familiari di __________; l’impressione, a leggere l’incarto, è quello di un vissuto relazionale piuttosto movimentato (v. ad es. verbale MP 14 dicembre 2000 ore 15.50, inc. MP doc. __________ p. 3; verbale MP 14 marzo 2001, inc. MP doc. __________ p. 3), senza che da ciò si possa tuttavia trarre un giudizio definitivo. Le sue prospettive lavorative in Ticino sono tutt’altro che brillanti: anzi, se nel 1985 la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata a carico di __________ era stata sospesa condizionalmente (v. sentenza 10 novembre 1995, inc. Giar __________, consid. 27 p. 97 e dispositivo pto. 11, p. 103), non è fuorviante ipotizzare che oggi, in considerazione della sua recidiva, la Corte possa voler far prevalere la preoccupazione di tutela dell’ordine pubblico, e che dunque questa pena accessoria venga pronunciata in termini effettivi. Quanto alla gravità della presumibile pena che attende __________, ci si può eccezionalmente esimere da una prognosi, ritenuto come già possa bastare – quale motivazione per una fuga all’estero – l’inevitabilità di una pena da espiare (art. 41 cfr. 1 cpv. 2 CPS) e la prospettiva di una revoca del terzo condonato nel 1998 (relativo alla condanna del 1995 e che da solo consiste in 18 mesi di detenzione).

c)         Ne scaturisce, in conclusione, l’impressione di una persona – l’accusato – che ha trovato in Ticino l’humus fertile per farvi fiorire le proprie attività comunque illecite, ed i cui legami con questo territorio potrebbero facilmente affievolirsi qualora egli dovesse avere l’impressione che tali premesse operative più non sussistono. Deve pertanto essere ammesso anche un pericolo di fuga, forse non marcato al punto di giustificare, di per sé, il mantenimento dell’arresto, ma che nel caso concreto va ad affiancarsi al già ammesso concreto e grave pericolo di recidiva.

 

6.

Questo giudice è stato informato dalla cancelleria del Tribunale penale cantonale che il pubblico dibattimento contro __________ avrà luogo il prossimo 17 agosto 2001. Si può dunque quantificare sin d’ora con precisione la durata del carcere preventivo cui va incontro l’accusato (riservate, ovviamente, divergenti decisioni di proroga, di competenza della lod. Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, art. 103 cpv. 1 lit. b CPP): si tratta di un mese e mezzo circa. Un ulteriore lasso di tempo di questa durata in carcere preventivo, preso di per sé, non deve essere banalizzato. Nell’ottica della presumibile pena cui l’accusato va incontro, tuttavia, assortita dalla seria possibilità della revoca di ulteriori diciotto mesi di detenzione relativi alla precedente condanna, la carcerazione preventiva subita e prospettabile non appare lesiva del principio di proporzionalità.

Va detto inoltre, per completezza, che il pubblico dibattimento non ha potuto essere fissato prima della data ora stabilita anche a causa dell’avvicendamento del difensore, scaturente dall’imprevista partenza all’estero dell’attuale legale. Ciò esige che al nuovo difensore venga concesso tempo sufficiente per addentrarsi in un incarto non proprio semplice. La carcerazione preventiva complessiva cui dovrà sottostare l’accusato istante appare allora a fortiori ragionevole. Ovviamente proprio il legale che, con la sua partenza, ha contribuito a rendere impossibile una più celere celebrazione del pubblico dibattimento, non può certo appellarsi a tali circostanze per giustificare la messa in libertà del proprio assistito (v., invece, istanza, cit., pto. II.15 p. 7).

 

7.

In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

*   *   *


Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

d e c i d e :

1.   L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 giugno 2001 da __________ è respinta.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-           Procuratore Generale avv. __________;

-           lod. Tribunale penale cantonale, Lugano, con copia del preavviso negativo 27 giugno 2001 del magistrato requirente, e l’inc. __________ di ritorno.

giudice __________