N. 108.2001.1 L                                                         Lugano, 19 aprile 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 23 febbraio 2001 dal

 

 

Titolare del conto presso l'__________ di Lugano oggetto dell'ordine di perquisizione e sequestro 13 febbraio 2001

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro il menzionato provvedimento, nel procedimento condotto con informazioni preliminari per sospetta carente diligenza in operazioni finanziarie a carico di __________ (patrocinata dall'avv. __________);

 

 

 

preso atto della comunicazione 18 aprile 2001 della Procuratrice pubblica avv. __________ di immediato dissequestro di tutte le relazioni bancarie oggetto di provvedimento restrittivo nel citato procedimento, concluso con decreto di non luogo a procedere del 17 aprile 2001 (NLP __________);

 

 

 

considerato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;

 

 

 

visti gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

 

 

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

 

3.      Intimazione:

-         avv. __________, per sé e per il reclamante;

-         avv. __________, per sé e per la signora __________;

-         Procuratrice pubblica avv. __________.

 

 

 

 

 

                                                                                   giudice __________