N. 111.2001.3 L                                                         Lugano, 23 ottobre 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato l'8/10 ottobre 2001 da

 

 

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro la decisione 27 settembre 2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di atti sessuali con fanciulli e pornografia;

 

 

 

viste le osservazioni 15 ottobre 2001 della parte civile __________ (patrocinata dall'avv. __________), che postula la reiezione del reclamo;

 

 

 

preso atto della comunicazione 22 ottobre 2001 del magistrato requirente, con l'accertamento della tardività del reclamo, di cui viene conseguentemente chiesta la reiezione in ordine,

 

 

 

costatato in effetti che:

 

 

-          la decisione impugnata, datata 27 settembre 2001, è stata spedita lo stesso giorno al patrocinatore del reclamante, per raccomandata da __________ con il numero di impostazione __________;

 

 

 

 

 

 

 

 

-          accertamenti presso l'Ufficio di distribuzione di __________, danno quell'invio siccome ritirato il 28 settembre 2001, giorno e data quindi dell'intimazione a norma di legge, quale conoscenza del provvedimento, impugnabile entro i successivi dieci giorni, come al rimedio di diritto correttamente indicato in calce alla menzionata decisione (art. 280 ss. CPP);

 

 

-          lo stesso reclamo ricorda che "la decisione qui impugnata è stata emanata in data 27 settembre 2001 e intimata il giorno successivo";

 

 

-          il gravame porta la data dell'8 ottobre 2001, decimo e ultimo giorno utile per presentarlo (art. 281 cpv. 1 CPP), ma è stato consegnato alla posta due giorni dopo e cioè il 10 ottobre 2001, quindi tardivamente;

 

 

per cui in diritto:

 

 

-          non può che conseguirne decisione di irricevibilità (definitiva: art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con carico di spese giudiziarie, anticipate dallo Stato per il beneficio del gratuito patrocinio (art. 52 cpv. 4 CPP), e di onere di ripetibili a favore della controparte, commisurate al ridotto impegno di quest'ultima (art. 9 cpv. 6 CPP) e pertanto nelle possibilità finanziarie del reclamante soccombente;

 

 

visti i citati articoli di legge,

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      Il reclamo è irricevibile per tardività.

 

 

2.      La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.-, anticipate dallo Stato, sono a carico del reclamante.

 

 

3.      __________ pagherà alla parte civile __________ l'importo di fr. 60.- a titolo di ripetibili.

 

 

 

 

 

 

4.      Intimazione:

-        avv. __________, per sé e per il reclamante;

-        avv. __________, per sé e per la parte civile;

-        Procuratore pubblico avv. __________.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   giudice __________